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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25329/2026

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!Numero registro generale 5560/2026Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 25329/2026Data pubblicazione 15/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 5560/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquidain complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 14 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 5560/2026Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 25329/2026Data pubblicazione 15/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 5560/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquidain complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 14 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano