CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 33388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18933/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 103, SC. B INT. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro R.G. 18933/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. COMUNE NAPOLI -intimato- avverso la sentenza n. 5553/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Napoli e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni fisici da lui patiti a seguito di un incidente verificatosi quando egli era caduto nel vano ascensore sito all’interno dello stabile dove viveva, a causa dell’assenza non segnalata della cabina. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletata attività istruttoria, accolse la domanda e condannò i due convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 8.833,23 oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata appellata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione , ha rigettato la domanda del Giannulli nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandolo alla restituzione della somma ricevuta e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA].p.a. con controricorso. Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che il ricorrente, con atto da lui sottoscritto e firmato per autentica dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, essendo stata soddisfatta la sua ragione di credito. La società [OSCURATO:PERSONA], costituitasi a mezzo del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria nella quale ha chiesto che il ricorrente venga condannato alle spese del presente giudizio nonché a quelledella fase di sospensione dell’efficacia della sentenza di secondo grado. 2. A seguito della rinuncia, non resta a questa Corte che dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, mentre residua il solo punto della decisione sulle spese, che la parte controricorrente vorrebbe fossero riconosciute in suo favore. È opinione della Corte, invece, che le spese debbano essere compensate, in quanto la sentenza d’appello si è limitata a riformare la decisione di primo grado nel senso di rigettare la domanda del Giannulli nei soli confronti della società [OSCURATO:PERSONA], ma non anche del Comune di Napoli; ed è pervenuta a tale conclusione rilevando, tra l’altro, che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] era appaltatrice dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Da ciò consegue che l’obiettiva difficoltà di distinguere le posizioni dei due originari convenuti e gli esiti alterni dei giudizi di merito in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] davano al Giannulli un ragionevole interesse a proporre il ricorso poi rinunciato. 3. Il giudizio di cassazione, pertanto, è estinto per rinuncia, con compensazione delle spese. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Sp