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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37485/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 22 maggio 2022 dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2021, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., e 5 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 (capo 1).

1.1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 ottobre 2021, limitatamente all'anno d'imposta 2010, in quanto estinto per prescrizione.

Annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da applicare ai residui reati e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Rigettava il ricorso nel resto.

Secondo la sentenza rescindente, la Corte di appello aveva indicato un minimo edittale erroneo per il reato di cui all'art. 5 d.lvo n. 74 del 2000, con riferimento alla più grave violazione relativa all'anno 2010, in anni uno mesi sei di reclusione, in quanto la pena minima all'epoca (prima delle modifiche di cui al d.l. n, 158 del 2015) era di un anno; precisavano, inoltre, con riferimento ai reati satellite, che la Corte territoriale non aveva calcolato correttamente e motivato l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato e non aveva tenuto conto della diversa gravità degli stessi, in modo da consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.

1.2. Stante la prescrizione del reato di evasione di imposta per l'anno 2010, la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha individuato la condotta più grave relativamente all'anno di imposta 2011, in quanto l'imposta IRES evasa ammontava ad euro 147.297,57, e l'imposta Iva ad euro 271.737,63.

Per l'anno 2012 l'imposta IRES evasa ammontava ad euro 64.148,55, l'importo IVA era invece pari ad euro

86.653.35. La Corte distrettuale, in conformità alle statuizioni della Corte di cassazione, ha determinato la pena nel minimo edittale di anni uno di reclusione (vigente all'epoca dei fatti); ridotta per le circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione, a mesi otto di reclusione.

L'aumento per la residua annualità è stato determinato in mesi due di reclusione.

In merito all'entità dell'importo complessivamente confiscato, corrispondente all'imposta evasa, la Corte milanese ha rilevato che non erano stati proposti motivi di gravame e, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato per l'anno 2010, ha ridotto l'importo della somma confiscata ad euro 569.837.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.2.1.

VizioAiduotivarkerte -MI riferimento alla determinazione della pena per il i reato posto ih cdntihuairorié.

Si deduce che la rideterminazione della pena, per il residuo reato unificato in continuazione, disposta dal giudice del rinvio, seppur nei termini del favor rei, risulta del tutto priva di un qualsiasi reale apparato motivazionale.

L'aumento irrogato per il reato in continuazione è stato ancorato, non al reale disvalore, alla gravità, al valore economico o al danno cagionato, ma al tentativo di giustificare una pena ritenuta dallo stesso giudice "innegabilmente contenuta".

Il giudice del rinvio ha erroneamente valutato l'intervenuta concessione delle cir- costanze attenuanti generiche nonostante non potesse rivalutare la loro applicazione; non ha determinato correttamente l'aumento di pena per il reato in continuazione, non avendo valutato il modesto valore economico dell'importo relativo all'annualità 2012, di poco superiore alla soglia di responsabilità penale ma, esclusivamente, sulla ritenuta inadeguatezza della pena irrogata per il reato più grave.

2.2. Violazione di legge ed illegalità della pena per violazione del principio del divieto di reformatio in peius nonché violazione del principio di proporzionalità della pena, in relazione alla disposta confisca.

Si rileva che la confisca per equivalente è una misura di carattere ablativo avente connotazione prevalentemente afflittiva, per cui riveste una vera e propria natura di sanzione penale, per cui non è applicabile retroattivamente.

Il divieto di reformatio in peius è applicabile anche alla confisca per equivalente.

Non è ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del P.M..

Tale principio è applicabile anche in sede di giudizio di rinvio.

Il giudice del rinvio si è confrontato con la dichiarazione di estinzione del reato per l'annualità 2010 e così ha sottratto dalla quantificazione della stessa l'importo di euro 2.456.980,78, pari all'imposta contestata per tale annualità (IRES ed IVA), ri- determinandola in euro

569.837. L'errore nell'individuazione del minuendo, identifi- cato, non nell'importo già quantificato dalla Corte di appello, pari ad euro 2.997.160,41, bensì in quello meno favorevole del Tribunale, pari ad euro 3.061.908,96, dal quale era sottratta l'intera imposta per l'annualità 2010 e l'annua- lità 2013, generava l'inesatta quantificazione della confisca.

La sua rideterminazione, infatti, avrebbe dovuto essere operata partendo dalla quantificazione effettuata dalla Corte di merito, secondo il seguente calcolo: euro 2.997.160,41 (importo determi- nato nella prima sentenza della Corte di appello) meno euro 2.456.980,78 (importo IVA e IRES 2010), delineando così l'importo finale pari ad euro 540.179,63 in luogo della maggiore e sfavorevole somma ordinata dal giudice del rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.

Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza for- matasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il tratta- mento sanzionatori.

Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cri- teri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)".

Tanto premesso, l'entità dell'aumento di pena per il reato relativo all'annualità residua, peraltro contenuto in mesi due di reclusione, appare adeguatamente giusti- ficato in ragione delle connotazioni della condotta, della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della consistenza delle somme sottratte al fisco e quindi alla collettività.

Il ricorrente non formula censure deducibili in sede di legittimità, idonee a disar- ticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato e, contrariamente al suo assunto, gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale rientrano nell'alveo dei criteri commi- surativi previsti dall'art. 133 cod. pen..2.

In ordine al secondo motivo di ricorso, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di reformatio in peius o di violazione dei principio di proporzionalità della pena.

Con la sentenza rescindente, era stato disposto l'annullamento con rinvio esclu- sivamente in ordine alla determinazione della pena ed era stato rigettato il ricorso nel resto.

Il giudice del rinvio si è limitato a rideterminare la pena inflitta e l'importo della confisca per equivalente, sottraendo le imposte relative all'annualità 2010, essendo stato il relativo reato dichiarato prescritto.

Il calcolo della somma determinata a titolo di confisca per equivalente è esatto: esso, infatti, corrisponde all'importo totale scaturente dall'addizione degli importi IVA e IRES evasi negli anni 2010 e 2011.

Al riguardo, è irrilevante il diverso calcolo della sentenza di primo grado, che comprendeva le imposte evase per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 (in particolare, con la prima sentenza di appello era stata esclusa la confisca per equivalente in relazione alle imposte relative all'annualità 2013, di- ventate sottosoglia, e con la sentenza della Corte di cassazione era stata dichiarata la prescrizione per le imposte relative all'annualità 2010).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 22 maggio 2022 dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2021, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., e 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 (capo 1). 1.1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 ottobre 2021, limitatamente all'anno d'imposta 2010, in quanto estinto per prescrizione. Annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da applicare ai residui reati e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigettava il ricorso nel resto. Secondo la sentenza rescindente, la Corte di appello aveva indicato un minimo edittale erroneo per il reato di cui all'art. 5 d.lvo n. 74 del 2000, con riferimento alla più grave violazione relativa all'anno 2010, in anni uno mesi sei di reclusione, in quanto la pena minima all'epoca (prima delle modifiche di cui al d.l. n, 158 del 2015) era di un anno; precisavano, inoltre, con riferimento ai reati satellite, che la Corte territoriale non aveva calcolato correttamente e motivato l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato e non aveva tenuto conto della diversa gravità degli stessi, in modo da consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. 1.2. Stante la prescrizione del reato di evasione di imposta per l'anno 2010, la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha individuato la condotta più grave relativamente all'anno di imposta 2011, in quanto l'imposta IRES evasa ammontava ad euro 147.297,57, e l'imposta Iva ad euro 271.737,63. Per l'anno 2012 l'imposta IRES evasa ammontava ad euro 64.148,55, l'importo IVA era invece pari ad euro 86.653.35. La Corte distrettuale, in conformità alle statuizioni della Corte di cassazione, ha determinato la pena nel minimo edittale di anni uno di reclusione (vigente all'epoca dei fatti); ridotta per le circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione, a mesi otto di reclusione. L'aumento per la residua annualità è stato determinato in mesi due di reclusione. In merito all'entità dell'importo complessivamente confiscato, corrispondente all'imposta evasa, la Corte milanese ha rilevato che non erano stati proposti motivi di gravame e, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato per l'anno 2010, ha ridotto l'importo della somma confiscata ad euro 569.837. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.2.1. VizioAiduotivarkerte -MI riferimento alla determinazione della pena per il i reato posto ih cdntihuairorié. Si deduce che la rideterminazione della pena, per il residuo reato unificato in continuazione, disposta dal giudice del rinvio, seppur nei termini del favor rei, risulta del tutto priva di un qualsiasi reale apparato motivazionale. L'aumento irrogato per il reato in continuazione è stato ancorato, non al reale disvalore, alla gravità, al valore economico o al danno cagionato, ma al tentativo di giustificare una pena ritenuta dallo stesso giudice "innegabilmente contenuta". Il giudice del rinvio ha erroneamente valutato l'intervenuta concessione delle cir- costanze attenuanti generiche nonostante non potesse rivalutare la loro applicazione; non ha determinato correttamente l'aumento di pena per il reato in continuazione, non avendo valutato il modesto valore economico dell'importo relativo all'annualità 2012, di poco superiore alla soglia di responsabilità penale ma, esclusivamente, sulla ritenuta inadeguatezza della pena irrogata per il reato più grave. 2.2. Violazione di legge ed illegalità della pena per violazione del principio del divieto di reformatio in peius nonché violazione del principio di proporzionalità della pena, in relazione alla disposta confisca. Si rileva che la confisca per equivalente è una misura di carattere ablativo avente connotazione prevalentemente afflittiva, per cui riveste una vera e propria natura di sanzione penale, per cui non è applicabile retroattivamente. Il divieto di reformatio in peius è applicabile anche alla confisca per equivalente. Non è ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del P.M.. Tale principio è applicabile anche in sede di giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio si è confrontato con la dichiarazione di estinzione del reato per l'annualità 2010 e così ha sottratto dalla quantificazione della stessa l'importo di euro 2.456.980,78, pari all'imposta contestata per tale annualità (IRES ed IVA), ri- determinandola in euro 569.837. L'errore nell'individuazione del minuendo, identifi- cato, non nell'importo già quantificato dalla Corte di appello, pari ad euro 2.997.160,41, bensì in quello meno favorevole del Tribunale, pari ad euro 3.061.908,96, dal quale era sottratta l'intera imposta per l'annualità 2010 e l'annua- lità 2013, generava l'inesatta quantificazione della confisca. La sua rideterminazione, infatti, avrebbe dovuto essere operata partendo dalla quantificazione effettuata dalla Corte di merito, secondo il seguente calcolo: euro 2.997.160,41 (importo determi- nato nella prima sentenza della Corte di appello) meno euro 2.456.980,78 (importo IVA e IRES 2010), delineando così l'importo finale pari ad euro 540.179,63 in luogo della maggiore e sfavorevole somma ordinata dal giudice del rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza for- matasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il tratta- mento sanzionatori. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cri- teri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Tanto premesso, l'entità dell'aumento di pena per il reato relativo all'annualità residua, peraltro contenuto in mesi due di reclusione, appare adeguatamente giusti- ficato in ragione delle connotazioni della condotta, della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della consistenza delle somme sottratte al fisco e quindi alla collettività. Il ricorrente non formula censure deducibili in sede di legittimità, idonee a disar- ticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato e, contrariamente al suo assunto, gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale rientrano nell'alveo dei criteri commi- surativi previsti dall'art. 133 cod. pen..2. In ordine al secondo motivo di ricorso, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di reformatio in peius o di violazione dei principio di proporzionalità della pena. Con la sentenza rescindente, era stato disposto l'annullamento con rinvio esclu- sivamente in ordine alla determinazione della pena ed era stato rigettato il ricorso nel resto. Il giudice del rinvio si è limitato a rideterminare la pena inflitta e l'importo della confisca per equivalente, sottraendo le imposte relative all'annualità 2010, essendo stato il relativo reato dichiarato prescritto. Il calcolo della somma determinata a titolo di confisca per equivalente è esatto: esso, infatti, corrisponde all'importo totale scaturente dall'addizione degli importi IVA e IRES evasi negli anni 2010 e 2011. Al riguardo, è irrilevante il diverso calcolo della sentenza di primo grado, che comprendeva le imposte evase per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 (in particolare, con la prima sentenza di appello era stata esclusa la confisca per equivalente in relazione alle imposte relative all'annualità 2013, di- ventate sottosoglia, e con la sentenza della Corte di cassazione era stata dichiarata la prescrizione per le imposte relative all'annualità 2010). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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