CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2021
Cassazione n. 21204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 27/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato; vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; vizio procedurale, derivante dall'assunzione a s.i.t. della figlia della p.o. dopo la celebrazione del giudizio di primo grado. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è precluso in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglienze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli sulla scorta del contenuto della querela, delle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima assunte in dibattimento, delle immagini delle videocamere di sorveglianza apposte all'interno dell'esercizio commerciale facente capo alla persona offesa e dalle risultanze della perquisizione dell'imputato eseguita dalla P.G. presso il medesimo luogo. Inoltre, il motivo di ricorso in esame è riproduttivo di censure già dedotte con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale, lungi dall'omettere una valutazione complessiva degli elementi fattuali, ha escluso, nell'ambito di una valutazione di esclusiva pertinenza del giudice di merito, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. valorizzando le articolate e subdole modalità della condotta posta in essere dal ricorrente valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, CP in relaizone al comma 1 della disposizione censurata. Quanto all'ultimo motivo, nella sentenza impugnata non si rileva alcun riferimento alle dichiarazioni della figlia della persona offesa assunte a s.i.t. ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché le censure in ordine alla inutilizzabilità di dette dichiarazioni non risultano avere pertinenza censoria. Peraltro, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/092022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]