CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la decisione -di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso; - [OSCURATO:PERSONA] che: 1) il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al riconoscimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ad opera del teste Mannari, è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con il rilievo per cui all'identificazione dell'imputata si è pervenuti non solo attraverso la conferma della ricognizione fotografica svolta nell'immediatezza (resa, in termini di certezza, riguardo la coimputata [OSCURATO:PERSONA]), bensì alla luce del dato oggettivo - e non contestato - della presenza della medesima [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto, utilizzata per commettere il delitto, unitamente ai coimputati; a fronte di siffatta motivazione, che ha valorizzato l'identificazione della polizia giudiziaria nel corso del controllo stradale quale elemento di concludenza delle ricognizioni, il motivo finisce per manifestare un mero dissenso, invocando una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); 2) il secondo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato poiché - diversamente da quanto asserito dal ricorrente - le conformi sentenze di merito hanno dato atto dell'esecuzione di una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), in considerazione delle modalità esecutive dell'azione, portata in danno di persona anziana, profittando della circostanza che fosse rimasta sola in casa (f. 10 sentenza impugnata); iniziative, dunque, diverse ed ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonee a sorprendere lavigilanza della persona offesa (Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R., Rv. 284116 - 01); 3) il terzo motivo, che contesta la qualificazione giuridica del fatto sul punto dell'esclusione del tentativo, assumendo la mancata dimostrazione dell'esistenza della fede nuziale oggetto di furto, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, poiché sviluppa un'alternativa ricostruzione in fatto e pretende di negare la stessa disponibilità. In capo alla parte lesa, della res furtiva, nonostante le dichiarazioni rese sul punto nell'immediatezza dall'interessata, pienamente utilizzabili in quanto acquisite mediante lettura per sopravvenuta - e non contestata - irripetibilità; 4) il quarto motivo, con il quale si deduce omessa motivazione riguardo il motivo d'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia in riferimento al concorso nel reato, che all'applicazione dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato: la ratio decidendi della sentenza impugnata, invero, attribuisce al ricorrente il ruolo di conducente dell'auto sulla quale viaggiavano le autrici materiali della sottrazione, in tal guisa dando conto non solo della partecipazione dell'imputato, ma anche dell'esclusioné di un ruolo di minima importanza, stante l'infungibile e decisivo contributo prestato dal medesimo nella pianificazione e nell'esecuzione del reato e, soprattutto, nella fase di fuga, in linea con l'insegnamento di legittimità per cui non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02); ne discende come, da un lato, la motivazione abbia dato comunque contro - respingendole - delle censure proposte con l'appello; dall'altro, che non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01); 5) il quinto motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M