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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00289/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha così concluso: - annullamento senza rinvio con riferimento al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - annullamento senza rinvio con riferimento al motivo riguardante le generiche e per l'inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 24/07/2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo u) e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen. così riqualificato il fatto ascrittogli al capo r) e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo b) nel procedimento 557/2017 [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 8

I. 203/1991, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, per tutti con pena sospesa.

La Corte di appello, inoltre, rideterminava come da dispositivo la pena per [OSCURATO:PERSONA] (anni nove, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.000, 00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] classe 70 (anni otto, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 10.000, 00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno nella misura di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 8000,00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno nella misura di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 4000,00 di multa), con condanna del [OSCURATO:PERSONA] e dell'AiEfllo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e provvisionale in favore delle parti civili costituite, nonché alle spese processuali ed alle spese sostenute dalle parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponendo ciascuno numerosi motivi di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto quattro motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione al capo d) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; è stato inoltre dedotto il travisamento della prova e l'esclusione immotivata della ipotesi di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen.

La difesa ha in tal senso dedlotto: - una non corretta valutazione della Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, soprattutto quanto alla collocazione temporale della estorsione contestata; - la genericità della motivazione nella ricostruzione di elemento cardine della fattispecie contestata, ovvero la minaccia asseritamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; - la connotazione della minaccia come mafiosa valutata in modo del tutto tautologico; - la mancata considerazione, anche con riferimento ai capi oggetto di contestazione alle lettere e) ed f) del tema proposto con i motivi di appello della desistenza volontaria; - l'erronea considerazione e la contraddittorietà della motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della 203 del 1991 e art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. 3.2.

Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo e) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova e l'esclusione immotivata della ipotesi di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen.

La difesa ha in tal senso dedotto: - il [OSCURATO:PERSONA] agiva da solo e dunque non possono essere allo stesso riferite le aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. e all'art. 7 della

I. n. 203 del 1991; - è mancata l'estrinsecazione da parte dello stesso dell'agire a nome dell'associazione.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione al capo f) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c) cod. proc. pen., violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 351 e 357, 362-373 e 191 cod. proc. pen.

Le condotte antigiuridiche afferenti al capo f) trovano la loro base probatoria nel narrato del Serranò, che non denuncia e non verbalizza formalmente quanto dichiarato in via confidenziale; vengono quindi poste a base del giudizio di colpevolezza dichiarazioni non utilizzabili, attesa l'intervenuta interruzione del verbale di s.i.t. del Serranò; - la Corte di appello ha escluso con superficialità la considerazione di tali dichiarazioni come confidenziali in senso proprio, richiamando erroneamente l'art. 203 cod. proc. pen., mentre nel caso concreto si devono ritenere applicabili le disposizioni di cui agli artt. 351 e 357, nonché agli artt. 362- 373 cod. proc. pen. 3.4.

Con il quarto motivo di ricorso, in relazione al capo g) è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e ) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

La condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] è quella di aver fatto parte sin dal 2005 della cosca Paviglianiti nella locale di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di supporto agli altri associati, senza che sia mai stata intercettata alcuna conversazione rilevante nei suoi riguardi in ottica associativa, né possono in tal senso ritenersi rilevanti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere qualunque rapporto di parentela tra i due, rapporti che erano da riferire esclusivamente alla parentela tra le mogli; la frase asseritamente pronunziata secondo la quale avrebbe agito nell'interesse della cosca non è stata pronunciata da alcun testimone, ma è esclusivamente confluita in un atto di polizia giudiziaria, così che può essere riscontrato un vero e proprio travisamento della prova; - l'ampio periodo di riferimento quale partecipe alla associazione non trova riscontro in atti di indagine che possano far presumere un ruolo attivo ed effettivo dello stesso; - manca qualsiasi motivazione in ordine alla ricorrenza di specifici rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con presunte strutture verticistiche; poteva al massimo essere ritenuto un ruolo di concorrente esterno dello stesso.

3.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, con gke particolare riferimento all'applicazione delle aggravanti contestate ai sensi del comma quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze generiche in prevalenza.

3.6. Con memoria difensiva del 16/09/2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Alati, quale codifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), 185 e 548, comma 2, cod. proc. pen.; la sentenza impugnata appare affetta da nullità per non essere stato notificato al difensore l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il termine di novanta giorni indicato in sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; il difensore di fiducia è venuto a conoscenza dei deposito della motivazione della sentenza soltanto con l'avviso di fissazione udienza notificato a mezzo pec dalla Cancelleria della Corte di cassazione in data 13 agosto 2021; la possibilità di presentare motivi aggiunti o motivi nuovi alla impugnazione proposta da altro difensore di fiducia non è equivalente alla diretta impugnazione in via principale; la nullità in questione, a carattere intermedio, deve essere considerata ritualmente e tempestivamente proposta con la memoria che anticipa le conclusioni d'udienza.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tre motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. la mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione in relazione agli artt. 603, 441 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; è stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del diverso procedimento c.d. ultima spiaggia, nell'ambito del quale erano state sentite le persone offese delle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA].

L'acquisizione di tale verbale è stato ritenuto non indispensabile e necessario al fine del decidere, così impedendo l'ingresso di una vera e propria prova a discarico e sopravvenuta, in violazione di legge ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

L'acquisizione del verbale di udienza doveva inoltre ritenersi decisiva perché dallo stesso emergeva un'epoca diversa come data del commesso reato rispetto all'estorsione contestata al [OSCURATO:PERSONA], luglio anziché settembre, elemento estremamente rilevante atteso che in luglio il [OSCURATO:PERSONA] era ancora detenuto in carcere.

4.1. Con il secondo motivo è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) d) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen; la condanna per l'estorsione è erronea, emessa in palese violazione di legge oltre che motivata in maniera illogica e contraddittoria, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità espresso quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed alla data nella quale sarebbe stata posta in essere l'estorsione; la discrasia tra le dichiarazioni rese in fase di indagini e in fase di dibattimento, tenuto conto delle captazioni poste in essere, non è stata adeguatamente 5 944- motivata e valutata con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen., risolvendosi in sostanza in un vizio di travisamento della prova ed emergendo una chiara contraddittorietà del ragionamento posto a base della condanna.

La difesa ha inoltre dedotto nell'ambito del medesimo motivo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai criteri di individuazione degli elementi costitutivi dell'ipotesi estorsiva in relazione al requisito della violenza, del profitto e della costrizione della persona offesa.

4.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 della

I. n. 203 del 1991; non è stata fornita alcuna effettiva giustificazione quanto all'aver realmente sfruttato il [OSCURATO:PERSONA] la carica intimidatoria derivante dalla sua partecipazione alla cosca Pavaglianiti.

5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo, attesa la riforma della sentenza di primo grado nell'ambito della quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto perché il fatto non sussiste; la contraddittorietà della motivazione emerge dalla considerazione effettuata dal giudice di appello quanto alle intercettazioni disposte e intercorse tra l'assessore [OSCURATO:PERSONA] e il vicesindaco di [OSCURATO:PERSONA]; la considerazione dei dialoghi non fa altro che appiattirsi sul fallace impianto accusatorio, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo e un potere che non ha mai avuto come dimostra il contenuto stesso delle intercettazioni, sicché l'assunzione di un suo parente non era effetto di alcun accordo criminoso, ma una richiesta che aveva articolato esclusivamente a titolo personale senza aver speso in alcun modo la sua funzione o avere garantito l'esercizio della funzione o l'adozione di atti amministrativi nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA]; la considerazione che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva del [OSCURATO:PERSONA], come emerge indubitabilmente dalle intercettazioni non poteva far presagire alcun pactum sceleris; la Corte di appello ha effettuato un'interpretazione del tutto erronea delle captazioni effettuate in fase di indagine; risulta violata la disposizione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla complessiva considerazione degli elementi di prova raccolti.

5.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.318 cod. pen.; la norma richiede la presenza di un pactum sceleris tra pubblico ufficiale e privato avente ad oggetto il compimento di un atto del suo ufficio o l'esercizio di funzioni concretantesi in un atto contrario ai suoi doveri o il mancato compimento di un atto dovuto; nel ritenere non provata questa circostanza deve essere integralmente richiamata la memoria integrativa prodotta in appello per sottolineare gli atti d'ufficio oggetto di imputazione (determina n. 65 del 17/07/2013 e 140 del 19/12/2013, il provvedimento n. 4789 del 17/07/2013 relativi all'avvio di procedura per la scelta di contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) sono atti monocratici, direttamente riferibili al dirigente/responsabile del servizio dell'ente legittimato ad adottarle da identificare non nel [OSCURATO:PERSONA], ma nell'architetto Borrello dirigente del settore.

6. [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), a mezzo dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto cinque motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto illogicità manifesta della motivazione quanto all'affermata responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.; le prove poste a base del giudizio, sia per i capi a) e b) quale prova dichiarativa, che per il capo c) quale prova captativa, sono state considerate in motivazione delineando un contesto informativo infedele rispetto al materiale acquisito; le generali acquisizioni sulla cosca Paviglianiti sono state utilizzate per colmare i vuoti informativi riferibili alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle due estorsioni oggetto del procedimento "Nexum", così come per i dialoghi intercorsi tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Ecosistema; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], e captate tra lo stesso il fratello Giuseppe, non hanno tenuto conto dell'imminente trasferimento del ricorrente in nord Italia come allegato dalla difesa, da ciò deriva un dubbio ragionevole in ordine alla possibilità di un incontro da progettare tra lo stesso e i due fratelli Russo, apparendo inoltre elemento stravagante il fatto che la data dell'incontro sia rimessa nella sua individuazione alla persona offesa; emerge contraddittorietà interna della motivazione quanto alla tempistica indicata nella determinazione del [OSCURATO:PERSONA] di denunciare il fatto estorsivo; il giudizio è sostanzialmente basato su mere congetture come emerge dall'erronea considerazione della richiesta del Paviglianiti di cambiare un assegno ritenuta atteggiamento estorsivo al quale conseguiva la consegna di tremila euro; la somma era stata consegnata in ragione del rapporto di cordialità e consuetudine tra Paviglianiti a Russo; non è desumibile alcuna costrizione dall'insieme degli elementi raccolti; la captazione n. 3245 del 18 agosto 2014 non può essere ritenuta elemento fondante della responsabilità dell'episodio relativo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], mancando una reale valutazione circa l'effettiva identificazione del Paviglianiti citato nel ricorrente classe 1970 rispetto ad altro imputato [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 56 e 629 cod. pen. quanto al delitto di tentata estorsione di cui al capo a); non è stata provata alcuna coazione, non si è in presenza di condotte finalizzate a far conseguire un ingiusto profitto, né risulta dlimostrata la contrarietà della condotta all'ordinamento giuridico; ricorre un mero incontro volto a chiarire l'interesse per il terreno in questione.

6.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto motivazione apparente in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi degli artt. 606, comma 1, IW lett. e) e 125 e 603, comma 3, cod. proc. pen.; all'udienza del 10 luglio 2019 era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la necessaria acquisizione, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. del verbale dell'udienza del 30 gennaio 2019 relativo ad altro procedimento svoltosi dinnanzi a diversa sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche quanto al fatto contestato al capo b) della rubrica; il verbale e la necessità di risentire i testi sono da considerare elementi assolutamente rilevanti quanto all'effettiva riferibilità della condotta al ricorrente piuttosto che al suo omonimo [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta veniva reiterata alla udienza del 22 luglio 2019 e nuovamente rigettata senza alcuna reale motivazione.

6.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione quanto all'applicazione della circostanza aggravante del delitto commesso da persona appartenente ad associazione a delinquere di stampo mafioso; ricorre in concreto una radicale mancanza della motivazione su uno specifico motivo di appello in tal senso proposto.

6.4. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla dosimetria della pena ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli art. 132, 133, 628, comma terzo, cod. pen., nonché in relazione all'art. 7 dl. n. 152 del 1991.

7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto sei motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; la valutazione effettuata dalla Corte di appello è contraddittoria e in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., attesa la non linearità della dichiarazione resa dalla persona offesa Russo che riportava due causali diverse rispetto alla consegna di cinquemila euro e alla mancanza di una conferma esterna, non potendosi in tal senso dare rilievo all'intercettazione della conversazione intercorsa tra i due fratelli Russo; manca nella conversazione qualsiasi riferimento a fatti del Dicembre 2014, ma ricorre invece un riferimento a fatti del luglio e novembre 2015 e luglio 2016.

7.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale con riferimento agli art. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato; non ricorrono gli elementi costitutivi del delitto contestato, considerate le dichiarazioni del Russo che parlava della richiesta di un prestito, alla quale non dava seguito per mancanza di possibilità di venire incontro alla richiesta e al comportamento neutro successivamente tenuto da coloro che avevano inoltrato la richiesta; al fatto per come riportato non conseguiva alcun altro comportamento dei richiedenti, mentre una seconda richiesta veniva inoltrata solo nel settembre 2015 con oggetto del tutto diverso.

7.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 56 e 629, comma secondo, cod. pen. e artt. 125 e 192 8 cod. proc. pen., nonché carenza e illogicità della motivazione; con specifico motivo di appello era stata richiesta l'applicazione della specifica causa di non punibilità prevista dal comma terzo dell'art. 56 cod. pen., in presenza di un comportamento resipiscente dell'imputato nell'immediatezza dell'azione contestata; ricorre sul punto solo un simulacro di motivazione, con affermazioni apodittiche e congetturali; la risposta fornita dalla Corte secondo la quale l'apparente gentilezza degli estortori corrisponde a codici comportamentali assai ricorrenti in vicende di 'ndrangheta appare insufficiente ed incogrua.

7.3. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

7.4. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7 della

I. n. 203 del 1991; la motivazione sull'aggravante in questione si riduce ad una serie di richiami, alcuni impropri, alla giurisprudenza di legittimità, con categoriche affermazioni di sussistenza in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo e fattuale, tanto in punto di metodo mafioso, quanto in ordine alla finalità agevolatrice dedotta dalla sola appartenenza al nucleo familiare del ricorrente; in tal senso non può ritenersi sufficiente il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità mafiosa, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa specifica.

7.5. Con il sesto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e motivazione mancante, carente o manifestamente illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; sono state adottate in motivazione mere clausole di stile in violazione di legge, integranti una motivazione apparente.

8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto quattro motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 192, 533, comma primo, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 629 cod. pen.; la motivazione si presenta farraginosa e caratterizzata da analisi non direttamente afferenti alla posizione del Polimeni, mostrandosi così apparente, in mancanza di un serio controllo delle deduzioni difensive, tanto da manifestarsi illogica, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al duplice riscontro rappresentato dalle captazioni ambientali del 12 e 27 ottobre 2017; la Corte non ha preso in considerazione il comportamento assolutamente neutro da parte dell'imputato a seguito del diniego del Russo, nonostante le dichiarazioni del tutto contraddittorie della persona offesa, anche con riferimento all'integrazione della denuncia effettuata al fine di rettificare la ragione per la quale era stata 9 Imv realizzata la richiesta di denaro da parte degli imputati.

Non sono state in alcun modo prese in considerazione le letture alternative fornite dalla difesa, atteso che anche nelle captazioni tra i due fratelli Russo si era fatto riferimento esclusivamente ad una richiesta di prestito, rispetto alla quale a seguito del diniego il Polimeni si allontanava ringraziando; il Polimeni, inoltre, in sede di interrogatorio aveva dichiarato di essersi recato presso la tabaccheria solo per acquistare delle sigarette, mentre la Corte di appello non ha speso alcuna motivazione su questa ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente; le captazioni ambientali sono irrilevanti sia perché non significative di per sé che per la mancanza di genuinità, poiché gli interlocutori erano a conoscenza della intercettazione in corso; è stato erroneamente ricostruito il rapporto tra il Polimeni e il [OSCURATO:PERSONA], ricorre esclusivamente un rapporto di tipo lavorativo (rivenditore di caffè) e non un legame con la famiglia per appartenenza mafiosa.

8.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 192, 533, comma primo, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 7

I. n. 203 del 1991; è evidente l'errore valutativo nel quale è incorsa la Corte di appello nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991 ed è inconferente il procedimento d'inferenza logica utilizzato dalla Corte di appello; nonostante i motivi di appello la motivazione consiste esclusivamente in una conferma della connotazione mafiosa della vicenda sul mero presupposto dell'operatività della cosca Paviglianiti in quell'ambito territoriale e la vicinanza del Polimeni alla stessa; il metodo mafioso viene erroneamente dedotto dallo stravolgimento delle dichiarazioni della persona offesa; non è stata posta in essere alcuna violenza e minaccia, non è emersa alcuna volontà di sopraffazione, non è stato riscontrato alcun elemento integrante la finalità di agevolazione.

8.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. richiamato dall'art. 629, comma secondo, cod. pen.; la Corte non ha risposto ai motivi di appello che evidenziavano come il Polirneni si fosse trovato solo casualmente ed in ragione dell'acquisto di un pacchetto di sigarette presso il luogo ove sarebbe stata posta in essere la condotta estorsiva, in mancanza di qualsiasi azione violenta o minacciosa; non è stato riscontrato alcun rafforzamento del metus ingenerato nella persona offesa.

8.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento agli art. 133 e 62-bis cod. pen.; nella valutazione relativa alla pena e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello non è andata oltre l'enunciazione di una serie di clausole di stile, non potendo a tal fine sopperire un esclusivo richiamo alla gravità del reato.

9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tre motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli art. 581 e 591, nonché 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; la decisione della Corte di appello non ha osservato le previsioni di legge relative alla valutazione di ammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sul punto non ha fornito alcuna motivazione; l'appello del Pubblico Ministero è del tutto carente quanto al requisito della specificità intrinseca vertente sulla correlazione fra i motivi e la ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata

9.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 32 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed ancora in relazione agli art. 133 e 62-bis cod. pen.; la sentenza di appello non si è puntualmente confrontata con la sentenza di primo grado, confutando gli argomenti dimostrativi dell'innocenza dell'imputato; manca una considerazione analitica ed una confutazione con esposizione di argomenti a sostegno della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; è assente una motivazione rafforzata e non è stata effettuata una analisi approfondita oltre ogni ragionevole dubbio delle disposte intercettazioni e delle conclusioni del giudice di primo grado; manca una verifica effettiva circa la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di corruzione tenuto conto che la richiesta di assunzione proposta dall'imputato all'[OSCURATO:PERSONA] era stata avanzata a titolo meramente personale e considerato che il Foti in concreto non era stato poi assunto, né sono stati individuati concreti atti pubblici posti in essere quale conseguenza dell'accordo tra le parti; le intercettazioni non sono state correttamente considerate in relazione al criterio della esatta comprensione e della credibilità delle affermazioni captate, in mancanza di chiarezza e decifrabilità certa dei significati; l'azione asseritamente posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'assunzione del Foti per un solo mese e per motivi umanitari, non avrebbe comunque integrato il reato per inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso previsto dal delitto in questione, mentre l'utilità politico elettorale ritenuta dalla Corte di appello è poco più di una fantasia salvifica contraddetta dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; manca la condotta minima sufficiente per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione, mentre la Corte di appello ha realizzato una lettura meramente astratta della fattispecie, trascurando gli elementi contrapposti forniti dalla difesa; la Corte di appello ha immotivatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non rendendo alcuna specifica motivazione sul punto, né quanto alle caratteristiche del fatto reato contestato, ché sulle condizioni soggettive del ricorrente, incensurato.

9.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 133, 323-bis e 131-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha in alcun modo considerato l'applicabilità al caso di specie della particolare attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e art. 131-bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto.10.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo: - annullamento senza rinvio con riferimento al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - annullamento senza rinvio con riferimento al motivo riguardante le generiche e per l'inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

11. Per la parte civile Comune di Brancaleone, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi, ha depositato conclusioni scritte, deliberazione della Giunta comunale del 30/09/2021 e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vengono rigettati perché proposti con motivi infondati e, in parte, generici o non consentiti.

2. In via preliminare deve essere considerato il motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 548, comma 2, cod. proc. pen.

Ha sostenuto il difensore che la sentenza sia affetta da nullità a causa dell'omessa notifica dell'avviso di deposito della stessa oltre il termine di novanta giorni.

2.1. Il motivo di ricorso è infondato.

Dalla consultazione del fascicolo d'ufficio e degli atti presenti all'interno dello stesso, emerge, senza alcun dubbio, la regolare notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestata esplicitamente dal [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e riscontrata dalla documentazione in atti (attestazione delle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, dalla quale emerge la corretta effettuazione della notifica avviso di deposito sentenza, con accettazione, in data 13/03/2020, ore 15.40 e 14 secondi).

3. Ciò posto, devono essere previamente presi in considerazione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], attesa la ricorrenza di una c.ci.

"doppia conforme", intervenuta nei confronti degli stessi, in punto di responsabilità.

La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo esclusivamente sul tema della dosimetria della pena, come emerge dalla motivazione della sentenza e dal dispositivo sopra analiticamente richiamato.

Nell'avviare la considerazione delle numerose censure proposte dai singoli ricorrenti appare opportuno preliminarmente richiamare alcuni principi di diritto che risultano pertinenti ai fini della risoluzione di varie questioni poste nella maggior parte dei ricorsi degli imputati sopra citati, in modo da evitare ripetizioni nell'esame delle singole posizioni.

3.1. Per quanto concerne le reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01).

In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato per ogni posizione esaminata: - le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti che ne hanno riscontrato esistenza, caratteri, componenti e portata; - le estorsioni del procedimento c.d.

Nexum di cui ai capi a) b) c) d) e) f), considerando per ciascun capo di imputazione in modo esplicito la sentenza impugnata, l'appello e i motivi di ricorso, la decisione della Corte di appello con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità degli odierni ricorrenti per i reati agli stessi ascritti, con specifica considerazione di ogni singola posizione non solo quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena.

La Corte di merito, dunque, ha dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal G.U.P., specie in relazione alle singole posizioni degli imputati, ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni.

3.2. Quanto alle posizioni sulle quali vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229- 01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. 1424- Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.

In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879- 01).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01).

3.3. In alcuni motivi di ricorso si è poi denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).

Ciò premesso, occorre considerare che diversi motivi di ricorso, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio.

Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani,, Rv. 278745-01).

3.4. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

4. Occorre, inoltre, considerare che diverse censure hanno richiamato, anche al fine di contestare la credibilità delle persone offese, la portata delle captazioni poste in essere in fase di indagine, sia quanto alle posizioni dei soggetti coinvolti e partecipi della cosca Paviglianiti, che quanto alle estorsioni poste in essere nell'interesse della cosca predetta, ed ancora quanto alle posizioni degli altri due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrati in contatto con diversi soggetti di rilievo durante le indagini.

In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).

4.1. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato 15 44- costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).

Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello con particolare riferimento alla conversazione intercorsa tra i fratelli Russo (compiutamente analizzata e considerata, con motivazione logica ed esente da qualsiasi censura anche in ordine ai diversi episodi di estorsione subiti), e con riferimento alle captazioni riferibili alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta oggetto di una considerazione analitica, compiuta, logica e strutturata da parte della Corte di appello nel descrivere il contesto e le modalità che caratterizzavano le condotte poste in essere dagli stessi in violazione di legge in relazione al ruolo dagli stessi ricoperto).

4.2. È bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, Alampi, Rv. 281811 -01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 -01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01).

In tal senso si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01).

5. Infine, occorre considerare che alcune delle censure, contenute in distinti motivi di ricorso, hanno dedotto il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Detto criterio però, è necessario sottolinearlo, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Ne consegue che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 16 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01; Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01).

Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

5.1. Occorre, inoltre, ricordare che in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente evidenzi, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez.2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

6.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] propone diverse censure, come sopra evidenziato, affermando la ricorrenza di una non corretta valutazione della Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, nonché quanto all'effettiva ricorrenza e portata della minaccia posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], escludendone la natura mafiosa, con particolare riferimento al capo d) della rubrica.

Il motivo di ricorso si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia, valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 e i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso, occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti, quanto all'episodio di cui al capo d) della rubrica (contestato al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]), articolata e approfondita, avendo evidenziato con precisione: - la portata delle dichiarazioni della persona offesa; - le caratteristiche del linguaggio utilizzato ("arrangiare qualcosa"); - il chiaro riferimento alla necessità di dover sostenere le spese legali riferibili agli altri componenti della [OSCURATO:PERSONA], che erano stati da poco destinatari di un provvedimento di carcerazione; - le caratteristiche della minaccia descritta con analisi concreta e puntuale come larvata, ma inequivoca, in considerazione del contesto di riferimento e dell'epoca in cui era stata posta in essere; - le modalità tipicamente mafiose della richiesta; - la chiara riferibilità della richiesta alla consorteria mafiosa, anche tenuto conto del passato e dei legami familiari del [OSCURATO:PERSONA]; - la mancanza di qualsiasi legittima giustificazione causale alla base della richiesta di denaro.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha riscontrato, con motivazione congrua ed esente da aporie, la particolare intenzionalità e direzione della volontà del [OSCURATO:PERSONA], che con la sua condotta, caratterizzata dall'essersi lo stesso avvalso della capacità d'intimidazione derivante dal diretto riferimento del suo agire nell'interesse della cosca Paviglianiti, ha determinato l'assoggettamento dell'imprenditore agli interessi della cosca (imprenditore che cercava di temporeggiare per raggiungere un accordo che lo salvaguardasse e che rappresentasse una assicurazione effettiva per la prosecuzione della sua attività, evitando di entrare in contrasto con tale consorteria).

È stata inoltre evidenziata: - la dimensione associativa della condotta posta in essere da due soggetti chiaramente inseriti nel gruppo Paviglianiti, e noti come tali, atteso il timore che la loro condotta scatenava nelle persone offese; - la particolare rilevanza ed indicatività del dialogo captato tra i fratelli Russo, che confermava la ricorrenza di una serie intimidazioni subite dagli stessi proprio da parte dei ricorrenti in relazione al loro diretto inserimento nella cosca Paviglianiti; - la preoccupata considerazione da parte dei fratelli Russo dei diversi soggetti che avevano richiesto del denaro, atteso che la richiesta era stata motivata proprio richiamando l'intervenuto arresto di diverse persone notoriamente collocate in posizione di vertice nella cosca Paviglianiti; - la constatazione da parte dei fratelli Russo dell'emersione di nuove figure di riferimento per la cosca, a seguito dell'arresto di componenti di vertice della cosca; - il timore manifestato e la necessità di trovare una soluzione adeguata per raggiungere con tali nuovi elementi di riferimento della cosca una convivenza senza danni o rischi per la propria attività e per le proprie famiglie; - il richiamo alla condizione di sostanziale incensuratezza di tali soggetti, che avrebbero potuto essere facilmente scarcerati, con evidente rischio di vendetta nei loro confronti ove non si fossero mostrati accondiscendenti alle loro richieste.

Dalla motivazione emerge, dunque, con evidenza, la ricorrenza, quanto alla condotta di cui al capo d), di un'importante forza intimidatoria, così come la ricorrenza delle aggravanti contestate, considerata la posizione e il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], la diretta correlazione dello stesso alla cosca, in assenza di elementi in senso contrario che possano far ritenere fondata la prospettazione di un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] solo per motivi personali, di amicizia e frequentazione con i fratelli Russo.

La Corte di appello ha richiamato in modo articolato e logicamente ineccepibile le dichiarazioni della persona offesa, condividendo anche le valutazioni del primo giudice in tal senso.

È stato evidenziato come la persona offesa avesse chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato, nel formulare la richiesta estorsiva, di essere stato mandato da Ciccio, ovvero il [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco nel contesto della cosca Paviglianiti; la motivazione sul punto si presenta articolata e logica, anche richiamando l'ampio apprezzamento del giudice di primo grado.

6.2. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che il travisamento della prova per avere la Corte di appello immotivatamente escluso l'ipotesi di cui al comma terzo dell'art.56 cod. pen.

La stessa formulazione del motivo si caratterizza per una sua evidente genericità ed aspecificità non confrontandosi compiutamente con la motivazione della sentenza.

In ordine a tale censura si deve osservare come l'infondatezza dello stesso deriverebbe già di per sé dall'applicazione del costante principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 de106/02/2015, Alota, Rv. 263541- 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).

Valgono poi quanto al travisamento della prova i principi già richiamati al paragrafo

5. Il ricorrente, difatti, non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che ha esplicitamente preso in considerazione il tema della desistenza, mentre il motivo di ricorso, per come articolato, non consente alcuna valutazione circa l'asserita ricorrenza di un travisamento della prova, atteso che ai fini della configurabilità di tale vizio è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito ed inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione (Sez. 2, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01).

Ciò premesso, occorre tuttavia osservare come il tema in questione, che viene riproposto anche nell'ambito del secondo motivo, congiuntamente all'argomento sopra analizzato della ritenuta ricorrenza delle aggravanti contestate, non tenga conto della motivazione esplicita della Corte di appello e del giudice del primo grado, che, nell'escludere la ricorrenza di una qualsiasi forma di desistenza in presenza dell'iniziale rifiuto del Russo di consegnare la somma richiesta, hanno correttamente applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 276677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01; Sez. 2, n. 24551 del 08/0572015, Supino, Rv. 264226-01).

La considerazione della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], anche congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della cosca Paviglianiti, così come l'avere portato il [OSCURATO:PERSONA] a termine la richiesta estorsiva, esclude ontologicamente e di per sé la ricorrenza di un tentativo incompiuto e, dunque, la possibilità di una desistenza volontaria.

6.3. Nello stesso senso risulta infondato il tema proposto sia con il primo che con il secondo motivo proposto quanto alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate.

Sul punto la Corte d'appello rende una motivazione ampia e priva di aporie, connotata da approfondimento e logicità, con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente.

La Corte di appello - dopo avere approfonditamente considerato la piena credibilità della persona offesa, la precisione delle circostanze di tempo e di luogo riportate quanto alla richiesta estorsiva e all'intimidazione subita dalla famiglia Russo - ha innanzi tutto evidenziato l'irrilevanza della minima discrasia temporale riferibile all'estorsione posta in essere nel mese di settembre, chiarendo come la conversazione captata tra i fratelli Russo non avesse pretese di precisione ricostruttiva, trattandosi di un dialogo genericamente riepilogativo e a distanza di tempo dei fatti, mentre specifica precisione ricostruttiva doveva essere riscontrata, senza alcun dubbio, nelle circostanze riportate in denuncia dal Russo (che parlava sempre e solo di tre episodi di pressione subiti ai quali seguiva la consegna di somme di denaro e collocava con certezza, per quanto qui di interesse, nel mese di settembre 2015 per importo corrispondente l'episodio di cui al capo d) dell'imputazione), per poi chiarire come la minaccia e la richiesta di denaro per sostenere la cosca fossero state compiutamente poste in essere, non potendo così essere configurata una qualsiasi forma di desistenza, in assenza del presupposto fondamentale, sopra richiamato, della presenza di un tentativo incompiuto.

È stato, invece, esplicitamente descritto ed analizzato, con motivazione priva di aporie, l'utilizzo nel caso in esame del metodo mafioso e la piena integrazione, per le modalità riportate dalla persona offesa, delle aggravanti contestate.

Con tale motivazione, logica, articolata, puntuale, il ricorrente non si è confrontato compiutamente.

Nell'evidenziare e analizzare la modalità della condotta la Corte di appello ha, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez.

2. N. 37331 del 22/09/2021, Spartà; Sez. 2, n.39424 del 09/09/2021, Pagnotta, Rv. 27222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027-01).

6.4. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo e) dell'imputazione propone sostanzialmente le stesse argomentazioni avanzate in relazione al capo d) e, dunque, rileva vizio della motivazione, violazione di legge e travisamento della prova; esclusione immotivata dell'ipotesi della desistenza e travisamento della prova, mancanza degli elementi per ritenere integrate le circostanze aggravanti contestate.

Il motivo di ricorso si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia, valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 e i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti, quanto all'episodio di cui al capo e) della rubrica, articolata e approfondita, avendo evidenziato con precisione: - la piena attendibilità della persona offesa; - le modalità di avvicinamento della persona offesa presso il luogo di lavoro; - il riscontro obiettivo fornito dalle video riprese poste all'esterno del supermercato di proprietà del Russo; - la chiamata dello stesso per il tramite dei dipendenti al fine di rendere manifesta e percepibile da chiunque fosse in luogo la propria presenza e di mostrare la necessità di parlare solo ed esclusivamente con persona qualificata e specificamente indicata; - le caratteristiche del dialogo, la terminologia utilizzata e l'assenza di qualsiasi lecita giustificazione in ordine alla richiesta inoltrata; - la portata evocativa della condotta anche tenuto conto della realizzazione di condotte omologhe in contesti temporali estremamente ravvicinati; - la ricorrenza delle aggravanti contestate in considerazione della tipologia di comportamento posto in essere e del contesto descritto analiticamente, anche valutando la definizione che era stata data in passato del [OSCURATO:PERSONA], considerando il diverso ruolo assunto dallo stesso a seguito dell'arresto dei maggiorenti della cosca Paviglianiti; - la necessità della cosca di entrare in possesso di cospicue risorse di denaro anche per affrontare le spese legali connesse all'arresto dei capi della cosca.

La Corte di appello ha, inoltre, analizzato approfonditamente anche il linguaggio utilizzato e la chiara comprensione del comportamento ripetuto, con le medesime caratteristiche, in danno delle persone offese in un periodo temporale assai ristretto, per cui era del tutto evidente al Russo la portata della richiesta estorsiva, caratterizzata dall'evocazione di appartenenza e vicinanza alla cosca Paviglianiti.

L'analisi del contesto e delle modalità dell'azione estorsiva posta in essere sono state valutate come l'elemento determinate nella scelta dei fratelli Russo di consegnare somme di danaro in assenza di qualsiasi giustificazione causale.

Ulteriore univoca rilevanza è stata motivatamente attribuita al diretto collegamento del [OSCURATO:PERSONA] a personaggi come il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Devono essere estese anche a questo motivo di ricorso le argomentazioni già spese al paragrafo

6.1. in tema di aspecificità del motivo quanto al vizio di motivazione, nonché in tema di travisamento della prova, desistenza e aggravanti oggetto di contestazione.

6.5. Con il terzo motivo di ricorso in relazione al capo f) dell'imputazione è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, atteso che le condotte oggetto di imputazione avrebbero trovato la loro unica base probatoria nelle dichiarazioni del Serranò, che dovevano essere ritenute inutilizzabili perché confidenziali e sono state invece erroneamente oggetto di considerazione da parte della Corte di appello mediante il richiamo all'art. 203 cod. proc. pen.

Anche in questo caso il motivo deve essere rigettato perché infondato.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, assolutamente chiara, logica sul punto, in assenza di contraddizioni o aporie.

Difatti la Corte di appello, quanto a tale episodio commesso nell'ottobre del 2015, ha richiamato atti pienamente utilizzabili ed estremamente significativi, come l'annotazione di polizia giudiziaria e l'intercettazione ambientale in caserma, oltre alla esplicita spendita del cognome della cosca Paviglianiti da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, al momento della richiesta estorsiva formulata in danno del Serranò si presentava con alle spalle un auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bagaladi, ritenuti esponenti della cosca Pavaglianiti anche nell'ambito del procedimento c.d. ultima spiaggia.

È stato, inoltre, ampiamente descritto il contesto, l'evidente timore del Serranò per la propria famiglia e la conseguente decisione di non sporgere denuncia proprio perché era stato speso il nome della cosca Paviglianiti, avendo lo stesso ricevuto in passato numerosi danneggiamenti a carattere intimidatorio presso la propria attività, quale gestore di stabilimento balneare.

Lo stesso evidente timore emerge, nella considerazione della Corte di appello, dalla conversazione captata nella caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito il particolare contesto e la preoccupazione e il turbamento del Serranò e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi questi indicativi non solo del carattere e portata della minaccia subita, ma anche della posizione del Serranò, che certamente non può essere in alcun modo identificata con quella di un informatore, come chiarisce con motivazione logica e approfondita la Corte di appello.

La Corte ha esplicitamente motivato in ordine alla posizione del Serranò, che non è stato considerato come un informatore, né tanto meno è rimasto anonimo, essendo le sue dichiarazioni e le sue generalità confluite in un ordinario atto di indagine, pienamente utilizzabile considerato il rito prescelto dall'imputato.

È stato, inoltre, considerato l'atteggiamento soggettivo del Serranò, valutato quale elemento estremamente significativo del contesto e della modalità, evidentemente minacciosa e a carattere intimidatorio, dell'azione contestata al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'evidenza del suo diretto collegamento con la cosca.

Anche in questo caso, dunque, il motivo proposto, non tenendo conto delle specifiche argomentazioni spese dal giudice di secondo grado, si caratterizza per la sua volontà di giungere ad una rilettura del merito non consentita in questa sede come evidenziato ai paragrafi 3 e

4. Quanto poi alla specifica critica articolata in ordine alla posizione del Serranò, ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e confluite nell'atto di polizia giudiziaria, occorre considerare che la Corte di appello ha applicato correttamente il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale assumono la qualità di informatori, il cui esame come testimoni è condizione necessaria ex art. 203, comma 1 cod. proc. pen. per l'utilizzabilità delle informazioni rese, esclusivamente i confidenti della p.g. che vogliono rimanere nell'anonimato per motivi di opportunità e sicurezza personale, sicché non è applicabile la norma de qua agli agenti e agli ufficiali di p.g., ai quali la legge impone invece di riferire l'A.G. ogni notizia di reato (Sez. 6, n. 31739 del 22/05/2003, Corteggiano„ Rv. 226201-01).

Dalla motivazione è emerso, senza alcun dubbio, come il Serranò sia stato generalizzato formalmente, così come come le sue dichiarazioni siano confluite in un atto di Polizia giudiziaria, acquisito al fascicolo del G.u.p., che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] scelto il rito abbreviato, è stato correttamente ritenuto utilizzabile, non potendo essere riferita al Serranò in alcun modo la qualità di informatore e di persona che vuole rimanere anonima.

L'atto in questione rappresenta la prova diretta in ordine ad una chiara acquisizione di notizia di reato, sulla quale gli agenti di polizia giudiziaria avrebbero potuto rendere testimonianza in dibattimento.

Si è, inoltre, chiarito che il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267, comma 1-bis in relazione all'art. 203 comma 1-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo (Sez. 4, n. 6844 del 15/12/2011, Damiano, Rv. 252730-01), ed è esattamente questo il caso analizzato e considerato dal giudice di secondo grado, che ha fatto buon governo dei principi ora richiamati.

È stata, dunque, correttamente affermata la natura di atti di indagine pienamente utilizzabili quanto alle dichiarazioni rese dal Serranò, così come cristallizzate nell'atto di polizia giudiziaria.

6.6. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Il motivo di ricorso, articolato in modo del tutto analogo ai motivi di appello, si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità.

Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto.

Difatti i giudici di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi, hanno articolato la propria motivazione sul punto evidenziando: - la prova riscontrata dell'esistenza della cosca Paviglianiti ed in particolare la sua articolazione in [OSCURATO:PERSONA], richiamando il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'arresto di maggiorenti e partecipi della stessa in epoca 2014; - la presenza di plurimi riscontri attestanti la perdurante operatività del sodalizio; - la configurazione di questo ultimo come un'articolazione territoriale della 'ndrangheta.

Inoltre, la sentenza impugnata e il giudice di primo grado hanno ampiamente richiamato le pronunce relative al procedimento c.d. ultima spiaggia, con definitiva affermazione di responsabilità dei maggiorenti della cosca Paviglianiti per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

E' rimasta intatta, dunque, nella ricostruzione dei giudici di merito: - la dimensione 'ndranghetistica della cosca; - il pieno condizionamento del territorio di riferimento grazie alle numerose condotte estorsive poste in essere in breve arco temporale; - l'intimidazione costante degli imprenditori locali; - l'evidente timore indotto negli stessi anche quanto all'incolumità delle rispettive famiglie.

Proprio queste circostanze portavano alla consegna delle somme di denaro richieste con metodo mafioso, avvalendosi della forza di condizionamento derivante dall'appartenenza alla cosca.

Le sentenze di merito hanno ampiamente chiarito e richiamato struttura della cosca, caratteristiche e ruoli dei soggetti partecipanti, nonché l'emersione del [OSCURATO:PERSONA] nel suo ruolo di soggetto dedito alle estorsioni nell'interesse del gruppo, anche per affrontare il difficile momento conseguente agli arresti dei maggiorenti della cosca, come esplicitamente emerso dalle dichiarazioni sia del Russo che del Serranò.

Il giudice di appello, richiamando in modo analitico la sentenza di primo grado, ha poi evidenziato gli elementi di prova, in modo approfondito, logico e privo di qualsiasi contraddittorietà, che hanno riscontrato l'esistenza della cosca Paviglianiti e l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'azione della stessa, soggetto particolarmente qualificato anche considerata la sua stretta vicinanza con il [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati in tal senso richiamati anche gli esiti dei precedenti giudizi e la particolare rilevanza dell'aver commesso il [OSCURATO:PERSONA] plurime condotte di estorsione in un territorio chiaramente riferibile alla cosca predetta.

Tali condotte sono state valutate in modo completo nella loro portata e la Corte di appello ha ricostruito in modo analitico la carica intimidatoria delle stesse, ampiamente riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese.

La Corte ha, in tal senso, motivato logicamente, chiarendo che la versione alternativa proposta dal [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta credibile, perché sarebbe stato impossibile agire autonomamente e per rapporti personali in un contesto del genere, del tutto condizionato dall'agire intimidatorio e mafioso della consorteria Paviglianiti.Il giudice di merito ha, dunque, applicato in modo corretto i principi già evidenziati da questa Corte, atteso che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586-01).

La Corte di appello, richiamando in modo esplicito ed analitico sul punto anche la decisione di primo grado, ha evidenziato con ragionamento probatorio non censurabile, con il quale il ricorrente non si confronta, l'appartenenza della cosca Paviglianiti alla più generale struttura di 'ndrangheta, dalla quale mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, così come la diretta riferibilità dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] alla predetta locale, stabilmente inserita nella struttura principale, richiamando le univoche dichiarazioni delle persone offese e gli accertamenti di polizia giudiziaria, oltre alle numerose decisioni giudiziali.

Il richiamo di tali consistenti elementi, oltre alla considerazione della portata univoca delle plurime condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], rende evidente l'essenziale connotazione delle forme di delocalizzazione delle cosche storiche, caratterizzate dalla intrinseca e non implicita forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione e dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalinnento della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01) e la chiara appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale consorteria.

La Corte di appello ha ricostruito in modo compiuto il ruolo e la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della locale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando con analisi del tutto priva di aporie il pieno coinvolgimento dello stesso nell'associazione in questione, chiarendo la portata intimidatoria del suo comportamento, in applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale le "locali" di 'ndrangheta operanti nel territorio calabrese, e cioè in quella stessa area geografica di riferimento della casa-madre, sono per ciò stesso dotate di capacità intimidatoria in quanto realtà locali della struttura generale dalla quale mutuano i metodi e la capacità intimidatoria (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997- 01).

Nell'esaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha analizzato e considerato tutti gli elementi richiamati in senso contrario dalla difesa, evidenziando la piena resistenza del quadro probatorio a carico del ricorrente (con riferimento ad esempio al chiosco e al procedimento di intestazione fittizia a carico del Mangiola); è stata sottolineata la particolare rilevanza dei rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], la tempistica delle estorsioni poste in essere, il richiamo alla forza intimidatrice della cosca di appartenenza, l'impossibilità di considerare un comportamento così chiaramente connotato come mera 25 )44 millanteria di un soggetto ritenuto poco determinato e forte, la chiara proiezione esterna della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Paviglianiti, anche in considerazione delle inequivoche dichiarazioni dei fratelli Russo e del Serranò.

6.7. Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, con particolare riferimento all'applicazione delle aggravanti contestate ai sensi del comma quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., nonché con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza.

Anche questo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare si deve rilevare come in appello non sia stato proposto alcun motivo quanto all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., come riscontrabile dall'atto di appello e dalla stessa sentenza di appello, esplicita sul punto (pag.72).

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la strutturata motivazione sul punto dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen.

Il giudice di appello ha, infatti, richiamato la notoria disponibilità di armi da parte delle locali di 'ndrangheta e le molteplici condanne per armi ed omicidio mediante l'utilizzo di armi che hanno interessato diversi componenti della cosca Paviglianiti.

È stato, inoltre, dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere.

Il difensore non si confronta, dunque, con la motivazione nel suo complesso, atteso che, anche quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come poi rideterminata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

7.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione in relazione all'ordinanza della Corte di appello, pronunziata in data 17/07/2019, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento c.d. ultima spiaggia, nell'ambito del quale erano state sentite le persone offese Russo.

Lamenta sul punto una sostanziale apparenza della motivazione della Corte di appello, anche considerata la particolare rilevanza delle dichiarazioni rese al fine di correttamente determinare l'epoca di commissione dell'estorsione imputata.

Rileva, in tal senso, la violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ritenuta la decisività e novità della prova in questione.

Sul punto il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che lungi dall'essere apparente o contraddittoria, ha specificamente motivato proprio in ordine alla individuazione della data di commissione della condotta contestata, superando le perplessità, già avanzate nel corso del giudizio di appello, con le richieste di acquisizione di verbali di prove sopravvenute in altro giudizio, sostanzialmente collegato al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, infatti, evidenziato con la propria ordinanza come tale acquisizione non risultasse assolutamente necessaria ed ha, in motivazione, chiarito la portata della lieve discrasia temporale risultante dalle dichiarazioni del Russo quando captato in un dialogo, all'interno dell'auto, intercorso con i propri fratelli rispetto a quanto poi formalizzato in sede di denuncia.

In tal senso, la Corte di appello ha esplicitamente ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] gli episodi estorsivi e, in particolare, le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla collocazione temporale delle stesse ha precisato come non si possa attribuire rilevanza ad una lieve discrasia temporale che risulta introdotta non già dalla persona offesa, ma dal fratello dello stesso ([OSCURATO:PERSONA]), che non aveva assistito agli eventi, durante un dialogo informale tra fratelli volto a ricostruire i fatti senza pretesa di completezza, mentre maggiore puntualità e chiarezza in ordine ai tempi e modi dell'estorsione subita emergeva dalla denuncia presentata dal [OSCURATO:PERSONA].

È stato, inoltre, evidenziato che il numero delle estorsioni sulle quali i fratelli Russo si sono confrontati e gli importi conseguentemente corrisposti sono sempre rimasti gli stessi, mentre non è emerso alcun elemento che potesse far presumere effettivamente la ricorrenza di un ulteriore e diverso episodio di estorsione da riferire alla data di luglio 2015; significativo è stato ritenuto il fatto che le modalità della condotta e la somma poi consegnata fossero esattamente corrispondenti ai fatti poi puntualmente denunciati dal Russo, riferiti senza incertezza in tale sede ad epoca Settembre 2015.

È evidente come il giudice di merito nel rigettare la richiesta della difesa non potesse esprimersi in modalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle acquisite agli atti, e confluite nell'ordinanza contestata, precisando e puntualizzando in seguito, con motivazione completa, approfondita, logica e priva di aporie, la scelta secondo la quale il materiale acquisito è stato ritenuto non assolutamente necessario al fine del decidere.In tal senso, deve essere rilevata la presenza di un'adeguata e non apparente o illogica motivazione della Corte di appello sul punto e il rispetto del principio di diritto affermato in modo costante, anche recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2010, Arbolino, Rv. 276913-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318- 02; Sez. 1, n. 8316 del 15/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145-01; Sez. 1 , n. 443234 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320-01; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729-01).

Non è, dunque, configurabile, nel giudizio abbreviato d'appello, un diritto delle parti all'ammissione della prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla sentenza di primo grado, essendo la relativa acquisizione rimessa in via esclusiva all'apprezzamento del giudice, tenuto ad applicare il parametro della assoluta necessità dell'integrazione richiesta.

Tale parametro è stato non solo evidenziato nell'ordinanza in contestazione, ma anche ampiamente enucleato e chiarito nella motivazione, esaustiva e completa sul punto, mentre deve essere esclusa l'invocata applicazione del criterio valutativo dell'utilità della prova, in ragione del quale non potrebbero trovare ingresso nella piattaforma dimostrativa le sole prove nuove che appaiano connotate da superfluità o irrilevanza, secondo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen., attesa la peculiarità del rito a prova contratta e la rinuncia alla prova che, chiedendo di accedere al rito abbreviato, l'imputato esprime in via definitiva, sicché a fronte della rinuncia così operata, sia il pubblico ministero che l'imputato conservano, dunque, esclusivamente la facoltà di stimolare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che competono al giudice di secondo grado.

In tal senso, si deve considerare che il diritto alla prova, nel giudizio di appello su rito abbreviato, degrada in realtà ad interesse, nel senso che la parte può stimolare l'ampliamento della piattaforma cognitiva, ma il parametro di riferimento per l'ammissione non è quello della semplice rilevanza e conferenza, bensì quello, obiettivamente più pregnante, dell'assoluta necessità; ciò per ragioni di coerenza del sistema, data l'anomalia che sarebbe insita nel riconoscere alla parte un diritto alla prova più ampio di quello che spetta in primo grado.

La relatività del ruolo di impulso delle parti a fronte della centralità del ruolo del giudice è stata affermata anche sottolineando che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio dliritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto di controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, Picone, Rv. 272197-01, Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840-01).7.2.

Le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione, oltre alla mancata assunzione di prova decisiva.

Il motivo si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità.

Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto.

Difatti il giudice di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi a quelle espresse dal G.u.p., ha articolato la propria motivazione sul punto evidenziando: - la progressione delle richieste ed intimidazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; - la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese dallo persona offesa, in seguito formalizzate in denuncia; - la consegna di una cospicua somma di denaro a seguito delle pressioni subite, poste in essere sul luogo di lavoro del Russo, davanti ad altre persone, richiamando la vicinanza alla cosca Paviglianiti e la necessità di affrontare le spese legali per i soggetti da poco arrestati; - l'evidente ricorrenza di un reale potere intimidatorio, correlato alla vicinanza delle persone che si erano presentate dal Russo alla locale di [OSCURATO:PERSONA], riferibile appunto ai Paviglianiti; - l'identico intento manifestato in diversi momenti e con intensità crescente sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dal [OSCURATO:PERSONA]; - la sudditanza ed evidente timore della persona offesa, che cercava di prendere tempo allo scopo di rinvenire e consegnare dopo poco la somma richiesta: - l'assoluta genuinità del narrato della persona offesa nel ricostruire tempi e modi dell'estorsione subita, con piena integrazione delle aggravanti contestate, atteso il chiaro riferimento alla cosca armata di matrice 'ndraghetista, anche in considerazione dell'esito del procedimento c.d. ultima spiaggia; - la particolare intensità della volizione del [OSCURATO:PERSONA], che appena rimesso in libertà cercava di recuperare, ed in effetti recuperava, soldi in danno dì imprenditori locali, evidenziando l'esigenza di contribuire alle spese legali, oltre che per soddisfare in generale interessi della cosca; - la particolare incidenza della modalità intimidatoria posta in essere in progressione, da due soggetti inequivocabilmente legati alla cosca Paviglianiti, con espressa menzione delle esigenze di supporto alla consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato nell'ambito di tale motivo un conseguente e sostanziale travisamento della prova, che tuttavia è rimasta mera affermazione, senza alcuna allegazione specifica in tal senso, dovendo essere richiamati anche in questo caso i principi già espressi su questo tema al paragrafo 5 e 6.1.Detto vizio, infatti, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Inoltre, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente evidenzi, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

7.3. Gli elementi richiamati in relazione al secondo motivo evidenziano l'infondatezza del terzo ed ultimo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che ha congiuntamente rilevato vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'effettiva ricorrenza e giustificazione motivazionale in ordine alla aggravante di cui all'art. 7 della

I. n. 203 del 1991.

La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 -01).

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970).

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

8.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento ai capi a) b) c ) della rubrica.

Il motivo si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni, che qui si intendono pienamente ribaditi.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità.

Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto.

Difatti i giudici di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi, hanno articolato la propria considerazione sul punto evidenziando la concreta rilevanza della posizione del [OSCURATO:PERSONA], attesa la sua appartenenza, con ruolo di vertice, alla omonima cosca di [OSCURATO:PERSONA].

L'evidente e diretta percezione di tale peso nella zona territoriale di riferimento è stata ampiamente apprezzata, attesa la carcerazione dello stesso in epoca 2014, la scarcerazione avvenuta nel 2016 e l'immediata realizzazione delle condotte oggetto di contestazione non appena scarcerato, all'evidente e non implicito fine di sostenere la cosca in un momento di difficoltà.

La Corte ha ampiamente motivato anche quanto al motivo di merito, qui riproposto, relativo al ricorso a valutazioni meramente congetturali in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), evidenziando, in modo puntuale e logico, le condotte poste in essere sulla base delle credibili dichiarazioni delle persone offese e l'estrema significatività delle stesse anche tenuto conto della tempistica che le caratterizzava.

È stata anche considerata la particolare rilevanza dell'intenzionalità del [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione completa e logica, che non si presta a censure, che ha chiarito come l'azione dello stesso, pienamente evocativa della predominanza della cosca, fosse volta a chiarire che neanche gli acquisiti immobiliari nel territorio di competenza della consorteria criminale potevano essere sottratti al benestare della cosca Paviglianiti, i cui interessi dovevano essere chiaramente ritenuti prevalenti rispetto a quelli dei singoli, per cui i Russo avrebbero previamente dovuto rivolgersi ai vertici della cosca per esser autorizzati ad eventuali acquisti.

8.2. Anche il secondo motivo di ricorso si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati.

La Corte ha esplicitamente richiamato gli elementi costitutivi del delitto contestato, in assenza di qualsiasi violazione di legge in considerazione di una motivazione esplicita, coerente e del tutto priva di illogicità.

La Corte di appello infatti, anche richiamando la decisione di primo grado, ha ampiamente descritto l'effetto intimidatorio della richiesta estorsiva, il diretto collegamento con la cosca Paviglianiti, anche considerato lo spessore criminale e i legami familiari del Paviglianiti, la mancanza di qualsiasi giustificazione per le richieste di denaro, anche tenuto conto della tempistica dell'azione posta in essere in un ristretto arco temporale, la terminologia utilizzata, la continua presenza sui luoghi di lavoro del Russo in presenza di altre persone.8.3.

Quanto al terzo motivo di ricorso ed alla richiesta di rinnovazione istruttoria valgono per il [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970) le considerazioni ampiamente riportate al punto

7.1. per il [OSCURATO:PERSONA], dovendo inoltre essere rilevata anche l'evidente genericità del motivo quanto ad una asserita riferibilità della condotta oggetto di contestazione al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi chiara allegazione in ordine al collegamento delle dichiarazioni rese rispetto a tale aspetto.

Come già evidenziato, la Corte di appello ha reso sul punto una motivazione ampia, logicamente articolata e del tutto priva di aporie, richiamando la piena credibilità delle persone offese sulla base di una molteplice considerazione di elementi emersi in giudizio.

8.4. Anche quanto al quarto motivo di appello occorre rilevare una mancata considerazione da parte del ricorrente della motivazione della sentenza.

Difatti la Corte di appello, dopo avere ampiamente descritto le caratteristiche e modalità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], ha esplicitamente ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante, collegando l'azione posta in essere dal Paviglianiti, con evidenti modalità mafiose e per la finalizzazione della stessa al fine di agevolare la cosca di appartenenza, alla necessità di reperire denaro e ribadire la propria forza di controllo del territorio di appartenenza.

La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente, pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 -01).

8.5. Anche il quinto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena è generico, non si confronta con la decisione impugnata e deve per questo essere respinto.

Il giudice di appello ha, infatti, richiamato la notoria disponibilità di armi da parte delle locali di 'ndrangheta e le molteplici condanne per armi ed omicidio mediante l'utilizzo di armi che hanno interessato diversi componenti della cosca Paviglianiti.

È stato, inoltre, dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola )44 enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

9.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. osservando che la valutazione effettuata dalla Corte di appello è contraddittoria, oltre che in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., attesa la non linearità della dichiarazione resa dalla persona offesa Russo.

Il motivo si presenta all'evidenza, nonostante il richiamo normativo realizzato, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con esplicito richiamo alle argomentazioni del primo giudice.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità.

Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto.

Occorre inoltre evidenziare che la doglianza è poi palesemente infondata tenuto conto dell'orientamento di questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo (192 cod. proc. pen.), riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della carenza assoluta di motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

In tal senso si deve considerare come la Corte abbia analizzato compiutamente le risultanze a carico del [OSCURATO:PERSONA], richiamando in particolare la attendibilità e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oltre al riconoscimento fotografico con chiara ed univoca individuazione dell'odierno ricorrente quale autore della condotta oggetto di contestazione.

Il giudice di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ricostruiva tempistiche ed assenza di lecite causali della richiesta di denaro realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il richiamo alla cosca e alla necessità di supportarla dopo gli arresti dei suoi vertici riconosciuti, il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] come nuova leva della cosca in questione, pronto alla vendetta ove non si fosse stati in accordo con le sue richieste, chiaramente connotate da modalità mafiose.

La Corte di appello e il giudice di primo grado hanno, inoltre, sottolineato la rilevanza dei legami e rapporti familiari del [OSCURATO:PERSONA], con ciò richiamando anche la particolare fama dello stesso e la conseguente chiara portata intimidatoria delle sue richieste.

Il contesto così delineato era anche caratterizzato dalla presenza al momento della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], soggetto noto, che aveva svolto per lungo periodo il ruolo di autista del [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto al vertice della consorteria 'ndranghetistica in questione, in seguito arrestato e condannato nel procedimento c.d. ultima spiaggia.

Il giudice di primo grado, così come la Corte di appello, hanno poi compiutamente considerato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di convalida del fermo, richiamando la non credibilità delle stesse con motivazione logica, argomentata e del tutto priva di aporie.

È stata anche analizzata e scrupolosamente considerata l'attendibilità del Russo, valutata la tempistica dell'azione posta in essere in correlazione con i dati evidenziati nelle denunce presentate e correttamente considerata la ricorrenza dell'aggravante contestata e la certa individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della estorsione contestata al capo c) della rubrica, con motivazione esplicita anche quanto alla conversazione intercorsa tra i fratelli Russo in data 27.10.2016.

Anche in questo caso la Corte di appello ha chiarito come tale dialogo fosse una mera conversazione di confronto tra i fratelli Russo, che mostravano tutto il loro timore e terrore per le vessazioni e richieste alle quali erano stati sottoposti ripetutamente, senza poter considerare tale dialogo quale esercizio di memoria, come una conversazione con la quale si intendeva recuperare e ripercorrere in modo esaustivo tutti gli eventi e contributi che avevano portato a manifestare l'evidente stato di soggezione e timore dei fratelli Russo.

Con tale motivazione la difesa evidentemente non si confronta, limitandosi a proporre una versione alternativa nell'interpretazione delle risultanze del giudizio di merito.

La Corte di appello ha, dunque, chiarito, senza alcuna discrasia o aporia, come la c.d. richiesta di prestito di cinquemila euro, in mancanza di qualsiasi giustificazione causale, rappresentasse una vera e propria richiesta a carattere estorsivo, caratterizzata dall'evidente riferimento alla consorteria mafiosa.

9.2. Valgono per il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata congiuntamente dedotta violazione di legge e motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, le considerazioni appena esposte al paragrafo

9.1. integrate dai principi espressi ai paragrafi 3 e 4 quanto alla sostanziale richiesta di rivalutazione nel merito non consentita in questa sede.

In concreto, difatti il motivo sconta una sostanziale genericità ed aspecificità, riproponendo argomentazioni identiche a quelle introdotte con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione nella sua portata logica e priva di aporie, per come sopra richiamata.

Deve in tal senso essere sottolineata la non corretta formulazione del motivo, atteso che risulta proposto con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 01).

9.3. Anche il terzo motivo di ricorso propone, pur evocando congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, una rilettura del merito della decisione della Corte di appello che ha recisamente escluso la ricorrenza di un'ipotesi di desistenza a causa dell'iniziale temporeggiare del Russo quanto alla richiesta consegna di cinquemila euro.

Il ricorrente non si confronta con l'esplicita motivazione della Corte sul punto, tenuto conto dei principi già enunciati in precedenza al paragrafo

6.2. che chiariscono come non sia configurabile alcuna desistenza nel caso in cui il tentativo, in ogni sua caratteristica, aggravato come nel caso in esame, risulti di fatto compiuto e non incompiuto.

I giudici di merito hanno, dunque, hanno correttamente applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 276677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01; Sez. 2, n. 24551 del 08/0572015, Supino, Rv. 264226-01).

La considerazione della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], anche congiuntamente al Polimeni, nell'interesse della cosca Paviglianiti, così come l'avere portato il 35 g(e [OSCURATO:PERSONA] a termine la richiesta estorsiva, esclude ontologicamente e di per sé la ricorrenza di un tentativo incompiuto e, dunque, la possibilità di una desistenza volontaria.

9.4. Infondati e privi di pregio anche il quarto e quinto motivo di ricorso con i quale il ricorrente ha congiuntamente dedotto erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alle aggravanti contestate ai sensi dell'art. 7 della

I. n. 203 del 1991 e 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.

Anche in questo caso, senza evidenziare dove la motivazione sarebbe contraddittoria, dove manifestamente illogica o mancante, il ricorrente cerca di introdurre in questa sede una rilettura degli elementi di merito esplicitamente considerati dalla Corte di appello nel ricostruire l'evidente presenza congiunta, da ritenere del tutto intenzionale, del Paviglianiti e del Polimeni presso l'esercizio commerciale del Russo, formulando una richiesta di "prestito" a tutti gli effetti connotata da minaccia e intimidazione chiaramente conseguente alla vicinanza ed appartenenza alla consorteria 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Devono in tal senso essere richiamati i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e riferiti anche agli altri imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970).

La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione anche in presenza del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 12362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzagatti, Rv. 280997 -01).

9.5. Con il sesto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, mancante, carente, o manifestamente illogica in ordine al mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente anche in questo caso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5,, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

La Corte di appello ha esplicitamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità dei fatti accertati e l'assenza di comportamenti apprezzabili a tal fine, con ciò applicando correttamente il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le censure proposte dal Polimeni sono in sostanza sovrapponibili a quelle proposte dal [OSCURATO:PERSONA] e si risolvono a loro volta, nonostante la formale enunciazione di una serie di vizi della motivazione e di violazione di legge, in una richiesta di rilettura del merito e delle evidenze valutate dai giudici di primo e di secondo grado in contrasto con il diritto vivente, come dimostra chiaramente l'utilizzazione di considerazioni come quella secondo la quale si sarebbe in presenza ad uno stravolgimento delle dichiarazioni della persona offesa, che mancherebbero di genuinità perché gli intercettati erano consapevoli della loro captazione in corso, così come il richiamo alla mancata considerazione delle letture alternative fornite dalla difesa.

La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati.

Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità.

10.1. Con il primo motivo di ricorso il Polimeni deduce violazione di legge e vizio della motivazione ritenuta apparente, mancante o manifestamente illogica in relazione agli art. 192, 125, comma 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla farraginosità della motivazione, alla non diretta riferibilità delle argomentazioni alla posizioni del Polimeni, in assenza di una congrua valutazione delle captazioni e delle dichiarazioni delle persone offese.

Anche in relazione a tale motivo si devono richiamare i principi di diritto, direttamente afferenti alle doglianze articolate di cui ai paragrafi 4 e 5, nonché quanto all'asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. le considerazioni dì cui al paragrafo

9.1. Il giudice di appello, con motivazione congrua ed esente da aporie o illogicità, ha evidenziato la portata ed offensività della condotta tenuta dal Polimeni, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], in danno della persona offesa Russo.

Sono state analiticamente riscontrate le dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute chiare, congrue, coerenti, anche tenuto conto delle attività di captazione.

Il comportamento tenuto dal Polimeni, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], la notoria frequentazione da parte dello stesso dei vertici della cosca, hanno chiarito la portata assolutamente evocativa della condotta posta in essere, la chiara riferibilità alla consorteria 'ndranghetistica, come evidenziato per la condotta del [OSCURATO:PERSONA].

10.2. Con il secondo motivo di ricorso il Polimeni ha dedotto ha dedotto congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 della

I. n. 203 del 1991.

Anche in questo caso, senza evidenziare dove la motivazione sarebbe contraddittoria, dove manifestamente illogica o mancante il ricorrente cerca di introdurre in questa sede una rilettura degli elementi di merito esplicitamente considerati dalla Corte di appello nel ricostruire l'evidente presenza congiunta, da ritenere del tutto intenzionale e riferibile ad una piena volontà del Paviglianiti e del Polimeni, presso l'esercizio commerciale del Russo, formulando una richiesta di "prestito" a tutti gli effetti connotata da minaccia chiaramente riferibile alla consorteria 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Devono in tal senso essere richiamati i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e riferiti anche agli altri imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970).

La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal Polimeni, l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami para-familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione proprio in presenza del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 12362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzagatti, Rv. 280997 -01).

10.3. Anche il terzo motivo di ricorso si presenta privo di pregio e si caratterizza per l'evidente volontà di proporre una lettura alternativa rispetto a quella fornita dalla Corte di appello che si presenta sul punto approfondita, logica e del tutto prova di aporie.

La Corte ha descritto analiticamente la portata della condotta posta in essere congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo recisamente con motivazione strutturata e congrua che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse intimidito dalla richiesta inoltrata, trovando tale stato emotivo, chiaramente conseguente alla natura mafiosa della minaccia, pieno riscontro non solo nel comportamento del Russo, ma anche nella conversazione captata e dallo stesso intrattenuta con i suoi fratelli in auto.

In tal senso è stata correttamente ritenuta particolarmente evocativa della forza di intimidazione l'avere formulato la richiesta per esigenze familiari del Paviglianiti, in periodo immediatamente successivo alla carcerazione di tutti i maggiorenti della cosca, con emersione di nuove figure, tra le quali spiccava certamente la figura di Natale il "piccolo", al quale il Polimeni si accompagnava con evidente finalità di supporto, essendo egli stesso noto per la sua precedente frequentazione con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha, inoltre, evidenziato in modo coerente la mancanza di qualsiasi lecita giustificazione alla richiesta di denaro e, dunque, a maggior ragione la particolare forza e intimidazione conseguente alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso l'esercizio commerciale del Russo.

Le argomentazioni nuovamente proposte in questa sede non si confrontano con la motivazione del giudice di appello, che ha chiarito in modo congruente ed approfondito la natura mafiosa della richiesta e la sua portata chiaramente intimidatoria, oltre all'evidente finalità di agevolare la cosca Paviglianiti.

10.4. Con il quarto motivo di ricorso il Polimeni ha dedotto congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla richiesta formulata di concessione delle circostanze aggravanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Il ricorrente anche in questo caso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere.

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

La Corte di appello ha esplicitamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità dei fatti accertati e l'assenza di comportamenti apprezzabili a tal fine, con ciò applicando correttamente il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso.

Anche in questo caso, in presenza di un'evidente motivazione rafforzata resa dal giudice di appello, il ricorso si risolve ancora una volta, nonostante la formale enunciazione di una serie di vizi della motivazione e di violazione di legge, in una richiesta di rilettura del merito e delle evidenze valutate dal giudice di secondo grado in contrasto con il diritto vivente, come dimostra chiaramente la stessa articolazione dei motivi di ricorso.

Nell'ambito dei motivi di ricorso è stata contestata l'interpretazione logica, argomentata e congruente fornita quanto alle intercettazioni intercorse tra l'assessore [OSCURATO:PERSONA] e il vicesindaco di [OSCURATO:PERSONA], oltre che tra gli stessi e l'[OSCURATO:PERSONA], così come la contestazione della valutazione, analisi e ricostruzione dei dialoghi in questione.

La considerazione difensiva che, piuttosto che realmente confrontarsi con la portata della motivazione, afferma che la Corte di appello non fa altro che appiattirsi sul fallace impianto accusatorio, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo e un potere che non ha mai avuto si appalesa come una evidente proposta di rilettura del merito secondo una prospettiva, di fatto, ritenuta più convincente.

Si deve rilevare come tali argomentazioni, proponendo di fatto una lettura alternativa rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, si scontrino con il principio generale sopra evidenziato in tema di portata probatoria delle intercettazioni e interpretazione delle stesse, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambrogio, Rv. 265747- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello che ha chiaramente e logicamente ricostruito portata e inquadramento giuridico della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] sulla base della corretta, logica e approfondita valutazione delle captazioni e della documentazione acquisita.

Il primo motivo di ricorso non si confronta, dunque, con la motivazione del giudice di appello, con la valutazione critica effettuata quanto alle conclusioni della decisione di primo grado, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti e delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, oltre che della documentazione dallo stesso prodotta.

Ricorre un'analisi approfondita e argomentata, del tutto priva di aporie, della Corte di appello che, dopo avere enunciato i più recenti e condivisibili approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità in ordine al reato contestato, ha evidenziato, con motivazione rafforzata, la dimensione del tutto politica, in relazione al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], quale assessore al territorio del Comune di Brancaleone, nell'ambito della quale maturava la richiesta di assunzione formulata all'[OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA].

In tal senso è stata sottolineata la particolare rilevanza della tempistica con la quale si evolvevano i rapporti tra le parti dalla data del 16.12.2013, momento di primo contatto telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al quale seguiva un incontro tra i due e la persona da assumere) al 19.12.2013, data nella quale veniva adottata la determina n. 140 di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti nel comune di Brancaleone proprio alla ditta dell'[OSCURATO:PERSONA].

La rilevanza della tempistica dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] veniva a trovare un rilevante conforto nelle intercettazioni specificamente indicate e valutate nella loro portata, oltre all'estrema significatività del dato per cui anche in data 7.2.2014 il [OSCURATO:PERSONA] si recava, senza alcuna remora, negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. per far valere la propria posizione.

Con la motivazione, con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, il giudice di appello ha ampiamente descritto come il rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] e l'assunzione di personale residente nell'area di interesse politico del Comune di Brancaleone era all'evidenza un sistema condiviso da diverse personalità con ruoli politici, come riscontrato dalle conversazioni tra lo Zappia e l'Abenavoli, che contestavano e criticavano l'accondiscendenza dell'[OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla parte politica di cui tutti e tre erano componenti come soggetto inaffidabile.

È stata, quindi, fornita logica spiegazione sia quanto all'atteggiamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] (che cercava comunque di mantenere un buon rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] viste le sue nuove mire politiche), che quanto al contesto e alle circostanze concrete che conducevano il [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione, insieme ad altre persone, di un esposto nel settembre del 2014.

L'interpretazione delle intercettazioni, che chiarivano come la richiesta di assunzione all'[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata articolata facendo leva esclusivamente sulla propria qualità di amministratore pubblico, come già evidenziato, in mancanza di aporie e illogicità, non può essere contestata in questa sede.

Il contesto nell'ambito del quale maturava la richiesta di assunzione è stato ampiamente considerato e riscontrato nella valutazione della Corte di appello e non emergono elementi che possano effettivamente far ritenere la ricorrenza di una erronea o macroscopicamente errata considerazione degli elementi di prova acquisiti.11.1.

Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.318 cod. pen.; nell'escludere la ricorrenza di una prova quanto al pactum sceleris tra pubblico ufficiale e privato avente ad oggetto il compimento di un atto del suo ufficio o l'esercizio di funzioni concretantesi in un atto contrario ai suoi doveri o il mancato compimento di un atto dovuto, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato, sia al paragrafo

8.1. della decisione che a pag. 126 della sentenza, che secondo la giurisprudenza di legittimità, consolidata, dopo la riforma di cui alla

I. n. 190 del 2012, il reato di corruzione impropria non richiede più l'individuazione di specifici atti amministrativi oggetto di scambio corruttivo, restando la condotta rilevante collegata soltanto all'esercizio di poteri o di funzioni sintomatiche del mercimonio del munus pubblico (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474-01; Sez. 6, n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810 - 01).

Il giudice di secondo grado ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale per la corretta qualificazione del reato, non rileva la circostanza che sia stato il pubblico agente ad assumere l'iniziativa di chiedere il versamento di denaro od altra utilità, quando ricorra tra le parti di un rapporto paritario, nell'ambito del quale il privato ha acconsentito all'accordo corruttivo per ragioni di mera convenienza, senza essere stato in alcun modo indotto od intimorito dal pubblico agente.

Ricorre in conclusione una motivazione che si presenta "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; che si caratterizza, inoltre, per la sua logicità, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica e non contraddittoria internamente, del tutto esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; una motivazione, dunque, del tutto compatibile con gli altri atti del processo, con particolare riferimento alle captazioni acquisite agli atti.

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

12.1. Con il primo motivo di ricorso è stata nuovamente sollecitata la considerazione relativa all'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione.

Il motivo si risolve sostanzialmente nella riproposizione dell'identico motivo di appello, senza adeguatamente confrontarsi con la decisione del giudice di secondo grado, che ha esplicitamente motivato sul punto in modo congruo e del tutto privo di aporie (pag 128 della sentenza di appello), chiarendo come tale atto non si sia sostanziato, come invece già affermato, in una mera trascrizione del contenuto delle intercettazioni relative alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA].

L'atto di appello è stato invece ritenuto articolato in modo puntuale, mediante il richiamo alle intercettazioni, per contestare i singoli punti motivazionali della sentenza di primo grado, e, dunque, con diretta correlazione al contenuto della decisione contestata in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

In tal senso il giudice di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende confermare, secondo il quale non ricorre alcun difetto di specificità quando ricorra una ragionata presentazione dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jellow, Rv. 275841-01, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).

12.2. Con il secondo motivo di ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto contestualmente violazione di legge e vizio della motivazione poiché la Corte di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli argomenti spesi dal giudice di primo grado, avrebbe erroneamente valutato il tenore e contenuto delle intercettazioni, senza considerare che la richiesta di assunzione era stata avanzata a titolo meramente personale.

Anche in questo caso il motivo si risolve sostanzialmente nella richiesta, non ammissibile in sede di legittimità, di una lettura alternativa a quella realizzata dal giudice di appello, anche con motivazione rafforzata.

Occorre, inoltre, evidenziare che la doglianza è poi palesemente infondata tenuto conto dell'orientamento di questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è sostanzialmente quello della carenza assoluta di motivazione perché mancherebbe una considerazione analitica e una confutazione, con esposizione di argomenti, a sostegno della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni della Corte di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

In tal senso si deve considerare come la Corte abbia analizzato compiutamente le risultanze a carico dello [OSCURATO:PERSONA], richiamando analiticamente le intercettazioni intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Familiari e il Callea, che evidenziavano in modo univoco come lo [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato telefonicamente il Familiari proponendogli un incontro in bar, in occasione del quale formulava la richiesta di assunzione di tale Foti, prospettandogli in cambio il conferimento di incarichi da parte del Comune di Palizzi.

La Corte ha analizzato la dimensione tutta politica del contesto in cui maturava la richiesta, evidentemente collegata alla funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie, con la quale il motivo di ricorso non si è affatto confrontato, soprattutto tenuto conto del richiamo esplicito alle attività concretamente prospettate come possibili ad esito di un eventuale assunzione della persona segnalata dallo [OSCURATO:PERSONA], elemento questo estremamente significativo nella valutazione della Corte.

La dimensione politica e, dunque, il diretto legame con la funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], è stata esplicitamente considerata e connotata con motivazione rafforzata dalla Corte di appello, che ha chiarito come sia il Familari e l'[OSCURATO:PERSONA] avessero ben presente il contesto della richiesta, la rilevanza del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA], tanto che giungevano ad affermare che, proprio in considerazione di quello che era stato promesso dallo [OSCURATO:PERSONA], questi doveva essere messo alla prova, avendo il coltello dalla parte del manico.

L'analisi dei tempi e modi della richiesta, la riflessione conseguente ed oggetto di captazione tra la persona contattata dallo [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], il chiaro coinvolgimento della ditta dell'[OSCURATO:PERSONA] in eventuali future assegnazioni di lavori di competenza del Comune di Palizzi, sono elementi che la Corte di appello ha compiutamene evidenziato per riscontrare una piena riferibilità della condotta contestata allo [OSCURATO:PERSONA], con motivazione ampia, logica, congruente, che si presenta dunque, contrariamente a quanto affermato in ricorso, del tutto priva di aporie.

Dall'articolata motivazione della Corte di appello è altresì emerso che l'assunzione del Foti non si realizzava solo a causa delle pessime referenze dello stesso.

Tale scelta maturava a seguito dell'assunzione di informazioni avviata dell'[OSCURATO:PERSONA], elemento questo ritenuto significativo dalla Corte di appello, certamente indicativo della serietà della trattativa in corso tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il Familiari e il Callea, che si era concretizzata in diversi incontri tra gli stessi al fine di concretizzare l'accordo volto alla assunzione in cambio di commesse da parte del Comune.

La Corte di appello ha fornito esplicite risposte alle deduzioni difensive anche in ordine alla tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di una richiesta articolata solo ed esclusivamente a titolo personale, chiarendo come evidentemente la dizione in tal senso utilizzata dallo [OSCURATO:PERSONA], oggetto di considerazione parcellizzata da parte della difesa, doveva comunque essere letta nell'ambito del complesso contesto nel quale maturava la richiesta, chiaramente collegata alla funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], che prospettava ai suoi interlocutori, ove fosse stato raggiunto l'accordo in ordine all'assunzione del Foti, la possibilità di giungere ad una serie di affidamenti in ordine a lavori da svolgere nel comune del quale era sindaco (a prescindere dalla natura personale o meno dell'incarico eventualmente oggetto di conferimento al Familiari).

Anche in questo caso deve essere riscontrata la presenza di una motivazione rafforzata, nell'ambito della quale la Corte di appello, con particolare riferimento nell'ambito del paragrafo 8.1., ha evidenziato la rilevanza degli elementi probatori acquisiti in relazione alla disciplina contestata con motivazione ampia, approfondita, in assenza di qualsiasi incongruenza o aporia tanto da poter ritenere la ricorrenza di una motivazione illogica, contraddittoria o apparente, con pieno riscontro quanto all'integrazione della condotta di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen. (Sez.

U, n. 1228 del 24/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258474-01; Sez. 6, n. 26266 del 01/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250729-01).

12.3. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] ha anche articolato una ulteriore censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto si deve precisare come tale censura non sia stata specificamente proposta con l'atto di appello, con conseguente impossibilità di introdurre per la prima volta in sede di legittimità tale censura.

Occorre comunque rilevare come, in concreto, nella determinazione della pena la Corte abbia esplicitamente richiamato caratteri e gravità della condotta, con ciò manifestando una valutazione di oggettiva incompatibilità dell'accertamento di responsabilità con la possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

In tal senso si deve ricordare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

12.4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge attesa la mancata considerazione da parte della Corte di appello della possibilità di applicare al caso di specie l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e art. 131-bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto.

Vale anche in considerazione a tale censura introdotta nell'ambito del secondo motivo di appello il principio di diritto sopra richiamato secondo il quale debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha così concluso: - annullamento senza rinvio con riferimento al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - annullamento senza rinvio con riferimento al motivo riguardante le generiche e per l'inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24/07/2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo u) e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen. così riqualificato il fatto ascrittogli al capo r) e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo b) nel procedimento 557/2017 [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 8 I. 203/1991, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, per tutti con pena sospesa. La Corte di appello, inoltre, rideterminava come da dispositivo la pena per [OSCURATO:PERSONA] (anni nove, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.000, 00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] classe 70 (anni otto, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 10.000, 00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno nella misura di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 8000,00 di multa), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciascuno nella misura di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 4000,00 di multa), con condanna del [OSCURATO:PERSONA] e dell'AiEfllo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e provvisionale in favore delle parti civili costituite, nonché alle spese processuali ed alle spese sostenute dalle parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponendo ciascuno numerosi motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto quattro motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione al capo d) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; è stato inoltre dedotto il travisamento della prova e l'esclusione immotivata della ipotesi di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen. La difesa ha in tal senso dedlotto: - una non corretta valutazione della Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, soprattutto quanto alla collocazione temporale della estorsione contestata; - la genericità della motivazione nella ricostruzione di elemento cardine della fattispecie contestata, ovvero la minaccia asseritamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; - la connotazione della minaccia come mafiosa valutata in modo del tutto tautologico; - la mancata considerazione, anche con riferimento ai capi oggetto di contestazione alle lettere e) ed f) del tema proposto con i motivi di appello della desistenza volontaria; - l'erronea considerazione e la contraddittorietà della motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della 203 del 1991 e art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al capo e) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova e l'esclusione immotivata della ipotesi di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen. La difesa ha in tal senso dedotto: - il [OSCURATO:PERSONA] agiva da solo e dunque non possono essere allo stesso riferite le aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. e all'art. 7 della I. n. 203 del 1991; - è mancata l'estrinsecazione da parte dello stesso dell'agire a nome dell'associazione. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione al capo f) dell'imputazione, è stata dedotta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c) cod. proc. pen., violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 351 e 357, 362-373 e 191 cod. proc. pen. Le condotte antigiuridiche afferenti al capo f) trovano la loro base probatoria nel narrato del Serranò, che non denuncia e non verbalizza formalmente quanto dichiarato in via confidenziale; vengono quindi poste a base del giudizio di colpevolezza dichiarazioni non utilizzabili, attesa l'intervenuta interruzione del verbale di s.i.t. del Serranò; - la Corte di appello ha escluso con superficialità la considerazione di tali dichiarazioni come confidenziali in senso proprio, richiamando erroneamente l'art. 203 cod. proc. pen., mentre nel caso concreto si devono ritenere applicabili le disposizioni di cui agli artt. 351 e 357, nonché agli artt. 362- 373 cod. proc. pen. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione al capo g) è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e ) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] è quella di aver fatto parte sin dal 2005 della cosca Paviglianiti nella locale di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di supporto agli altri associati, senza che sia mai stata intercettata alcuna conversazione rilevante nei suoi riguardi in ottica associativa, né possono in tal senso ritenersi rilevanti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere qualunque rapporto di parentela tra i due, rapporti che erano da riferire esclusivamente alla parentela tra le mogli; la frase asseritamente pronunziata secondo la quale avrebbe agito nell'interesse della cosca non è stata pronunciata da alcun testimone, ma è esclusivamente confluita in un atto di polizia giudiziaria, così che può essere riscontrato un vero e proprio travisamento della prova; - l'ampio periodo di riferimento quale partecipe alla associazione non trova riscontro in atti di indagine che possano far presumere un ruolo attivo ed effettivo dello stesso; - manca qualsiasi motivazione in ordine alla ricorrenza di specifici rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con presunte strutture verticistiche; poteva al massimo essere ritenuto un ruolo di concorrente esterno dello stesso. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, con gke particolare riferimento all'applicazione delle aggravanti contestate ai sensi del comma quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze generiche in prevalenza. 3.6. Con memoria difensiva del 16/09/2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Alati, quale codifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), 185 e 548, comma 2, cod. proc. pen.; la sentenza impugnata appare affetta da nullità per non essere stato notificato al difensore l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il termine di novanta giorni indicato in sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; il difensore di fiducia è venuto a conoscenza dei deposito della motivazione della sentenza soltanto con l'avviso di fissazione udienza notificato a mezzo pec dalla Cancelleria della Corte di cassazione in data 13 agosto 2021; la possibilità di presentare motivi aggiunti o motivi nuovi alla impugnazione proposta da altro difensore di fiducia non è equivalente alla diretta impugnazione in via principale; la nullità in questione, a carattere intermedio, deve essere considerata ritualmente e tempestivamente proposta con la memoria che anticipa le conclusioni d'udienza. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tre motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. la mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione in relazione agli artt. 603, 441 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; è stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del diverso procedimento c.d. ultima spiaggia, nell'ambito del quale erano state sentite le persone offese delle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA]. L'acquisizione di tale verbale è stato ritenuto non indispensabile e necessario al fine del decidere, così impedendo l'ingresso di una vera e propria prova a discarico e sopravvenuta, in violazione di legge ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. L'acquisizione del verbale di udienza doveva inoltre ritenersi decisiva perché dallo stesso emergeva un'epoca diversa come data del commesso reato rispetto all'estorsione contestata al [OSCURATO:PERSONA], luglio anziché settembre, elemento estremamente rilevante atteso che in luglio il [OSCURATO:PERSONA] era ancora detenuto in carcere. 4.1. Con il secondo motivo è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) d) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen; la condanna per l'estorsione è erronea, emessa in palese violazione di legge oltre che motivata in maniera illogica e contraddittoria, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità espresso quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed alla data nella quale sarebbe stata posta in essere l'estorsione; la discrasia tra le dichiarazioni rese in fase di indagini e in fase di dibattimento, tenuto conto delle captazioni poste in essere, non è stata adeguatamente 5 944- motivata e valutata con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen., risolvendosi in sostanza in un vizio di travisamento della prova ed emergendo una chiara contraddittorietà del ragionamento posto a base della condanna. La difesa ha inoltre dedotto nell'ambito del medesimo motivo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai criteri di individuazione degli elementi costitutivi dell'ipotesi estorsiva in relazione al requisito della violenza, del profitto e della costrizione della persona offesa. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 della I. n. 203 del 1991; non è stata fornita alcuna effettiva giustificazione quanto all'aver realmente sfruttato il [OSCURATO:PERSONA] la carica intimidatoria derivante dalla sua partecipazione alla cosca Pavaglianiti. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo, attesa la riforma della sentenza di primo grado nell'ambito della quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto perché il fatto non sussiste; la contraddittorietà della motivazione emerge dalla considerazione effettuata dal giudice di appello quanto alle intercettazioni disposte e intercorse tra l'assessore [OSCURATO:PERSONA] e il vicesindaco di [OSCURATO:PERSONA]; la considerazione dei dialoghi non fa altro che appiattirsi sul fallace impianto accusatorio, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo e un potere che non ha mai avuto come dimostra il contenuto stesso delle intercettazioni, sicché l'assunzione di un suo parente non era effetto di alcun accordo criminoso, ma una richiesta che aveva articolato esclusivamente a titolo personale senza aver speso in alcun modo la sua funzione o avere garantito l'esercizio della funzione o l'adozione di atti amministrativi nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA]; la considerazione che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva del [OSCURATO:PERSONA], come emerge indubitabilmente dalle intercettazioni non poteva far presagire alcun pactum sceleris; la Corte di appello ha effettuato un'interpretazione del tutto erronea delle captazioni effettuate in fase di indagine; risulta violata la disposizione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla complessiva considerazione degli elementi di prova raccolti. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.318 cod. pen.; la norma richiede la presenza di un pactum sceleris tra pubblico ufficiale e privato avente ad oggetto il compimento di un atto del suo ufficio o l'esercizio di funzioni concretantesi in un atto contrario ai suoi doveri o il mancato compimento di un atto dovuto; nel ritenere non provata questa circostanza deve essere integralmente richiamata la memoria integrativa prodotta in appello per sottolineare gli atti d'ufficio oggetto di imputazione (determina n. 65 del 17/07/2013 e 140 del 19/12/2013, il provvedimento n. 4789 del 17/07/2013 relativi all'avvio di procedura per la scelta di contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) sono atti monocratici, direttamente riferibili al dirigente/responsabile del servizio dell'ente legittimato ad adottarle da identificare non nel [OSCURATO:PERSONA], ma nell'architetto Borrello dirigente del settore. 6. [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), a mezzo dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto cinque motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto illogicità manifesta della motivazione quanto all'affermata responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.; le prove poste a base del giudizio, sia per i capi a) e b) quale prova dichiarativa, che per il capo c) quale prova captativa, sono state considerate in motivazione delineando un contesto informativo infedele rispetto al materiale acquisito; le generali acquisizioni sulla cosca Paviglianiti sono state utilizzate per colmare i vuoti informativi riferibili alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle due estorsioni oggetto del procedimento "Nexum", così come per i dialoghi intercorsi tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Ecosistema; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], e captate tra lo stesso il fratello Giuseppe, non hanno tenuto conto dell'imminente trasferimento del ricorrente in nord Italia come allegato dalla difesa, da ciò deriva un dubbio ragionevole in ordine alla possibilità di un incontro da progettare tra lo stesso e i due fratelli Russo, apparendo inoltre elemento stravagante il fatto che la data dell'incontro sia rimessa nella sua individuazione alla persona offesa; emerge contraddittorietà interna della motivazione quanto alla tempistica indicata nella determinazione del [OSCURATO:PERSONA] di denunciare il fatto estorsivo; il giudizio è sostanzialmente basato su mere congetture come emerge dall'erronea considerazione della richiesta del Paviglianiti di cambiare un assegno ritenuta atteggiamento estorsivo al quale conseguiva la consegna di tremila euro; la somma era stata consegnata in ragione del rapporto di cordialità e consuetudine tra Paviglianiti a Russo; non è desumibile alcuna costrizione dall'insieme degli elementi raccolti; la captazione n. 3245 del 18 agosto 2014 non può essere ritenuta elemento fondante della responsabilità dell'episodio relativo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], mancando una reale valutazione circa l'effettiva identificazione del Paviglianiti citato nel ricorrente classe 1970 rispetto ad altro imputato [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 56 e 629 cod. pen. quanto al delitto di tentata estorsione di cui al capo a); non è stata provata alcuna coazione, non si è in presenza di condotte finalizzate a far conseguire un ingiusto profitto, né risulta dlimostrata la contrarietà della condotta all'ordinamento giuridico; ricorre un mero incontro volto a chiarire l'interesse per il terreno in questione. 6.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto motivazione apparente in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi degli artt. 606, comma 1, IW lett. e) e 125 e 603, comma 3, cod. proc. pen.; all'udienza del 10 luglio 2019 era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la necessaria acquisizione, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. del verbale dell'udienza del 30 gennaio 2019 relativo ad altro procedimento svoltosi dinnanzi a diversa sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche quanto al fatto contestato al capo b) della rubrica; il verbale e la necessità di risentire i testi sono da considerare elementi assolutamente rilevanti quanto all'effettiva riferibilità della condotta al ricorrente piuttosto che al suo omonimo [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta veniva reiterata alla udienza del 22 luglio 2019 e nuovamente rigettata senza alcuna reale motivazione. 6.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione quanto all'applicazione della circostanza aggravante del delitto commesso da persona appartenente ad associazione a delinquere di stampo mafioso; ricorre in concreto una radicale mancanza della motivazione su uno specifico motivo di appello in tal senso proposto. 6.4. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla dosimetria della pena ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli art. 132, 133, 628, comma terzo, cod. pen., nonché in relazione all'art. 7 dl. n. 152 del 1991. 7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto sei motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; la valutazione effettuata dalla Corte di appello è contraddittoria e in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., attesa la non linearità della dichiarazione resa dalla persona offesa Russo che riportava due causali diverse rispetto alla consegna di cinquemila euro e alla mancanza di una conferma esterna, non potendosi in tal senso dare rilievo all'intercettazione della conversazione intercorsa tra i due fratelli Russo; manca nella conversazione qualsiasi riferimento a fatti del Dicembre 2014, ma ricorre invece un riferimento a fatti del luglio e novembre 2015 e luglio 2016. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale con riferimento agli art. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato; non ricorrono gli elementi costitutivi del delitto contestato, considerate le dichiarazioni del Russo che parlava della richiesta di un prestito, alla quale non dava seguito per mancanza di possibilità di venire incontro alla richiesta e al comportamento neutro successivamente tenuto da coloro che avevano inoltrato la richiesta; al fatto per come riportato non conseguiva alcun altro comportamento dei richiedenti, mentre una seconda richiesta veniva inoltrata solo nel settembre 2015 con oggetto del tutto diverso. 7.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 56 e 629, comma secondo, cod. pen. e artt. 125 e 192 8 cod. proc. pen., nonché carenza e illogicità della motivazione; con specifico motivo di appello era stata richiesta l'applicazione della specifica causa di non punibilità prevista dal comma terzo dell'art. 56 cod. pen., in presenza di un comportamento resipiscente dell'imputato nell'immediatezza dell'azione contestata; ricorre sul punto solo un simulacro di motivazione, con affermazioni apodittiche e congetturali; la risposta fornita dalla Corte secondo la quale l'apparente gentilezza degli estortori corrisponde a codici comportamentali assai ricorrenti in vicende di 'ndrangheta appare insufficiente ed incogrua. 7.3. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 7.4. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7 della I. n. 203 del 1991; la motivazione sull'aggravante in questione si riduce ad una serie di richiami, alcuni impropri, alla giurisprudenza di legittimità, con categoriche affermazioni di sussistenza in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo e fattuale, tanto in punto di metodo mafioso, quanto in ordine alla finalità agevolatrice dedotta dalla sola appartenenza al nucleo familiare del ricorrente; in tal senso non può ritenersi sufficiente il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità mafiosa, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa specifica. 7.5. Con il sesto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e motivazione mancante, carente o manifestamente illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; sono state adottate in motivazione mere clausole di stile in violazione di legge, integranti una motivazione apparente. 8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto quattro motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 192, 533, comma primo, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 629 cod. pen.; la motivazione si presenta farraginosa e caratterizzata da analisi non direttamente afferenti alla posizione del Polimeni, mostrandosi così apparente, in mancanza di un serio controllo delle deduzioni difensive, tanto da manifestarsi illogica, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al duplice riscontro rappresentato dalle captazioni ambientali del 12 e 27 ottobre 2017; la Corte non ha preso in considerazione il comportamento assolutamente neutro da parte dell'imputato a seguito del diniego del Russo, nonostante le dichiarazioni del tutto contraddittorie della persona offesa, anche con riferimento all'integrazione della denuncia effettuata al fine di rettificare la ragione per la quale era stata 9 Imv realizzata la richiesta di denaro da parte degli imputati. Non sono state in alcun modo prese in considerazione le letture alternative fornite dalla difesa, atteso che anche nelle captazioni tra i due fratelli Russo si era fatto riferimento esclusivamente ad una richiesta di prestito, rispetto alla quale a seguito del diniego il Polimeni si allontanava ringraziando; il Polimeni, inoltre, in sede di interrogatorio aveva dichiarato di essersi recato presso la tabaccheria solo per acquistare delle sigarette, mentre la Corte di appello non ha speso alcuna motivazione su questa ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente; le captazioni ambientali sono irrilevanti sia perché non significative di per sé che per la mancanza di genuinità, poiché gli interlocutori erano a conoscenza della intercettazione in corso; è stato erroneamente ricostruito il rapporto tra il Polimeni e il [OSCURATO:PERSONA], ricorre esclusivamente un rapporto di tipo lavorativo (rivenditore di caffè) e non un legame con la famiglia per appartenenza mafiosa. 8.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 192, 533, comma primo, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 7 I. n. 203 del 1991; è evidente l'errore valutativo nel quale è incorsa la Corte di appello nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ed è inconferente il procedimento d'inferenza logica utilizzato dalla Corte di appello; nonostante i motivi di appello la motivazione consiste esclusivamente in una conferma della connotazione mafiosa della vicenda sul mero presupposto dell'operatività della cosca Paviglianiti in quell'ambito territoriale e la vicinanza del Polimeni alla stessa; il metodo mafioso viene erroneamente dedotto dallo stravolgimento delle dichiarazioni della persona offesa; non è stata posta in essere alcuna violenza e minaccia, non è emersa alcuna volontà di sopraffazione, non è stato riscontrato alcun elemento integrante la finalità di agevolazione. 8.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. richiamato dall'art. 629, comma secondo, cod. pen.; la Corte non ha risposto ai motivi di appello che evidenziavano come il Polirneni si fosse trovato solo casualmente ed in ragione dell'acquisto di un pacchetto di sigarette presso il luogo ove sarebbe stata posta in essere la condotta estorsiva, in mancanza di qualsiasi azione violenta o minacciosa; non è stato riscontrato alcun rafforzamento del metus ingenerato nella persona offesa. 8.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento agli art. 133 e 62-bis cod. pen.; nella valutazione relativa alla pena e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello non è andata oltre l'enunciazione di una serie di clausole di stile, non potendo a tal fine sopperire un esclusivo richiamo alla gravità del reato. 9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tre motivi di ricorso, ciascuno articolato al proprio interno in diverse censure. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli art. 581 e 591, nonché 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; la decisione della Corte di appello non ha osservato le previsioni di legge relative alla valutazione di ammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sul punto non ha fornito alcuna motivazione; l'appello del Pubblico Ministero è del tutto carente quanto al requisito della specificità intrinseca vertente sulla correlazione fra i motivi e la ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata 9.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 32 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed ancora in relazione agli art. 133 e 62-bis cod. pen.; la sentenza di appello non si è puntualmente confrontata con la sentenza di primo grado, confutando gli argomenti dimostrativi dell'innocenza dell'imputato; manca una considerazione analitica ed una confutazione con esposizione di argomenti a sostegno della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; è assente una motivazione rafforzata e non è stata effettuata una analisi approfondita oltre ogni ragionevole dubbio delle disposte intercettazioni e delle conclusioni del giudice di primo grado; manca una verifica effettiva circa la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di corruzione tenuto conto che la richiesta di assunzione proposta dall'imputato all'[OSCURATO:PERSONA] era stata avanzata a titolo meramente personale e considerato che il Foti in concreto non era stato poi assunto, né sono stati individuati concreti atti pubblici posti in essere quale conseguenza dell'accordo tra le parti; le intercettazioni non sono state correttamente considerate in relazione al criterio della esatta comprensione e della credibilità delle affermazioni captate, in mancanza di chiarezza e decifrabilità certa dei significati; l'azione asseritamente posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'assunzione del Foti per un solo mese e per motivi umanitari, non avrebbe comunque integrato il reato per inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso previsto dal delitto in questione, mentre l'utilità politico elettorale ritenuta dalla Corte di appello è poco più di una fantasia salvifica contraddetta dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; manca la condotta minima sufficiente per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione, mentre la Corte di appello ha realizzato una lettura meramente astratta della fattispecie, trascurando gli elementi contrapposti forniti dalla difesa; la Corte di appello ha immotivatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non rendendo alcuna specifica motivazione sul punto, né quanto alle caratteristiche del fatto reato contestato, ché sulle condizioni soggettive del ricorrente, incensurato. 9.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 133, 323-bis e 131-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha in alcun modo considerato l'applicabilità al caso di specie della particolare attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e art. 131-bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto.10. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo: - annullamento senza rinvio con riferimento al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - annullamento senza rinvio con riferimento al motivo riguardante le generiche e per l'inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11. Per la parte civile Comune di Brancaleone, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi, ha depositato conclusioni scritte, deliberazione della Giunta comunale del 30/09/2021 e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vengono rigettati perché proposti con motivi infondati e, in parte, generici o non consentiti. 2. In via preliminare deve essere considerato il motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 548, comma 2, cod. proc. pen. Ha sostenuto il difensore che la sentenza sia affetta da nullità a causa dell'omessa notifica dell'avviso di deposito della stessa oltre il termine di novanta giorni. 2.1. Il motivo di ricorso è infondato. Dalla consultazione del fascicolo d'ufficio e degli atti presenti all'interno dello stesso, emerge, senza alcun dubbio, la regolare notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestata esplicitamente dal [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e riscontrata dalla documentazione in atti (attestazione delle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, dalla quale emerge la corretta effettuazione della notifica avviso di deposito sentenza, con accettazione, in data 13/03/2020, ore 15.40 e 14 secondi). 3. Ciò posto, devono essere previamente presi in considerazione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], attesa la ricorrenza di una c.ci. "doppia conforme", intervenuta nei confronti degli stessi, in punto di responsabilità. La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo esclusivamente sul tema della dosimetria della pena, come emerge dalla motivazione della sentenza e dal dispositivo sopra analiticamente richiamato. Nell'avviare la considerazione delle numerose censure proposte dai singoli ricorrenti appare opportuno preliminarmente richiamare alcuni principi di diritto che risultano pertinenti ai fini della risoluzione di varie questioni poste nella maggior parte dei ricorsi degli imputati sopra citati, in modo da evitare ripetizioni nell'esame delle singole posizioni. 3.1. Per quanto concerne le reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato per ogni posizione esaminata: - le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti che ne hanno riscontrato esistenza, caratteri, componenti e portata; - le estorsioni del procedimento c.d. Nexum di cui ai capi a) b) c) d) e) f), considerando per ciascun capo di imputazione in modo esplicito la sentenza impugnata, l'appello e i motivi di ricorso, la decisione della Corte di appello con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità degli odierni ricorrenti per i reati agli stessi ascritti, con specifica considerazione di ogni singola posizione non solo quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena. La Corte di merito, dunque, ha dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal G.U.P., specie in relazione alle singole posizioni degli imputati, ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni. 3.2. Quanto alle posizioni sulle quali vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229- 01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. 1424- Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879- 01). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). 3.3. In alcuni motivi di ricorso si è poi denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Ciò premesso, occorre considerare che diversi motivi di ricorso, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani,, Rv. 278745-01). 3.4. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4. Occorre, inoltre, considerare che diverse censure hanno richiamato, anche al fine di contestare la credibilità delle persone offese, la portata delle captazioni poste in essere in fase di indagine, sia quanto alle posizioni dei soggetti coinvolti e partecipi della cosca Paviglianiti, che quanto alle estorsioni poste in essere nell'interesse della cosca predetta, ed ancora quanto alle posizioni degli altri due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrati in contatto con diversi soggetti di rilievo durante le indagini. In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). 4.1. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato 15 44- costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello con particolare riferimento alla conversazione intercorsa tra i fratelli Russo (compiutamente analizzata e considerata, con motivazione logica ed esente da qualsiasi censura anche in ordine ai diversi episodi di estorsione subiti), e con riferimento alle captazioni riferibili alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta oggetto di una considerazione analitica, compiuta, logica e strutturata da parte della Corte di appello nel descrivere il contesto e le modalità che caratterizzavano le condotte poste in essere dagli stessi in violazione di legge in relazione al ruolo dagli stessi ricoperto). 4.2. È bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, Alampi, Rv. 281811 -01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 -01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01). In tal senso si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01). 5. Infine, occorre considerare che alcune delle censure, contenute in distinti motivi di ricorso, hanno dedotto il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Detto criterio però, è necessario sottolinearlo, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ne consegue che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 16 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). 5.1. Occorre, inoltre, ricordare che in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente evidenzi, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez.2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 6.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] propone diverse censure, come sopra evidenziato, affermando la ricorrenza di una non corretta valutazione della Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, nonché quanto all'effettiva ricorrenza e portata della minaccia posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], escludendone la natura mafiosa, con particolare riferimento al capo d) della rubrica. Il motivo di ricorso si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia, valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 e i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso, occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti, quanto all'episodio di cui al capo d) della rubrica (contestato al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]), articolata e approfondita, avendo evidenziato con precisione: - la portata delle dichiarazioni della persona offesa; - le caratteristiche del linguaggio utilizzato ("arrangiare qualcosa"); - il chiaro riferimento alla necessità di dover sostenere le spese legali riferibili agli altri componenti della [OSCURATO:PERSONA], che erano stati da poco destinatari di un provvedimento di carcerazione; - le caratteristiche della minaccia descritta con analisi concreta e puntuale come larvata, ma inequivoca, in considerazione del contesto di riferimento e dell'epoca in cui era stata posta in essere; - le modalità tipicamente mafiose della richiesta; - la chiara riferibilità della richiesta alla consorteria mafiosa, anche tenuto conto del passato e dei legami familiari del [OSCURATO:PERSONA]; - la mancanza di qualsiasi legittima giustificazione causale alla base della richiesta di denaro. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha riscontrato, con motivazione congrua ed esente da aporie, la particolare intenzionalità e direzione della volontà del [OSCURATO:PERSONA], che con la sua condotta, caratterizzata dall'essersi lo stesso avvalso della capacità d'intimidazione derivante dal diretto riferimento del suo agire nell'interesse della cosca Paviglianiti, ha determinato l'assoggettamento dell'imprenditore agli interessi della cosca (imprenditore che cercava di temporeggiare per raggiungere un accordo che lo salvaguardasse e che rappresentasse una assicurazione effettiva per la prosecuzione della sua attività, evitando di entrare in contrasto con tale consorteria). È stata inoltre evidenziata: - la dimensione associativa della condotta posta in essere da due soggetti chiaramente inseriti nel gruppo Paviglianiti, e noti come tali, atteso il timore che la loro condotta scatenava nelle persone offese; - la particolare rilevanza ed indicatività del dialogo captato tra i fratelli Russo, che confermava la ricorrenza di una serie intimidazioni subite dagli stessi proprio da parte dei ricorrenti in relazione al loro diretto inserimento nella cosca Paviglianiti; - la preoccupata considerazione da parte dei fratelli Russo dei diversi soggetti che avevano richiesto del denaro, atteso che la richiesta era stata motivata proprio richiamando l'intervenuto arresto di diverse persone notoriamente collocate in posizione di vertice nella cosca Paviglianiti; - la constatazione da parte dei fratelli Russo dell'emersione di nuove figure di riferimento per la cosca, a seguito dell'arresto di componenti di vertice della cosca; - il timore manifestato e la necessità di trovare una soluzione adeguata per raggiungere con tali nuovi elementi di riferimento della cosca una convivenza senza danni o rischi per la propria attività e per le proprie famiglie; - il richiamo alla condizione di sostanziale incensuratezza di tali soggetti, che avrebbero potuto essere facilmente scarcerati, con evidente rischio di vendetta nei loro confronti ove non si fossero mostrati accondiscendenti alle loro richieste. Dalla motivazione emerge, dunque, con evidenza, la ricorrenza, quanto alla condotta di cui al capo d), di un'importante forza intimidatoria, così come la ricorrenza delle aggravanti contestate, considerata la posizione e il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], la diretta correlazione dello stesso alla cosca, in assenza di elementi in senso contrario che possano far ritenere fondata la prospettazione di un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] solo per motivi personali, di amicizia e frequentazione con i fratelli Russo. La Corte di appello ha richiamato in modo articolato e logicamente ineccepibile le dichiarazioni della persona offesa, condividendo anche le valutazioni del primo giudice in tal senso. È stato evidenziato come la persona offesa avesse chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato, nel formulare la richiesta estorsiva, di essere stato mandato da Ciccio, ovvero il [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco nel contesto della cosca Paviglianiti; la motivazione sul punto si presenta articolata e logica, anche richiamando l'ampio apprezzamento del giudice di primo grado. 6.2. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che il travisamento della prova per avere la Corte di appello immotivatamente escluso l'ipotesi di cui al comma terzo dell'art.56 cod. pen. La stessa formulazione del motivo si caratterizza per una sua evidente genericità ed aspecificità non confrontandosi compiutamente con la motivazione della sentenza. In ordine a tale censura si deve osservare come l'infondatezza dello stesso deriverebbe già di per sé dall'applicazione del costante principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 de106/02/2015, Alota, Rv. 263541- 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Valgono poi quanto al travisamento della prova i principi già richiamati al paragrafo 5. Il ricorrente, difatti, non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che ha esplicitamente preso in considerazione il tema della desistenza, mentre il motivo di ricorso, per come articolato, non consente alcuna valutazione circa l'asserita ricorrenza di un travisamento della prova, atteso che ai fini della configurabilità di tale vizio è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito ed inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione (Sez. 2, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01). Ciò premesso, occorre tuttavia osservare come il tema in questione, che viene riproposto anche nell'ambito del secondo motivo, congiuntamente all'argomento sopra analizzato della ritenuta ricorrenza delle aggravanti contestate, non tenga conto della motivazione esplicita della Corte di appello e del giudice del primo grado, che, nell'escludere la ricorrenza di una qualsiasi forma di desistenza in presenza dell'iniziale rifiuto del Russo di consegnare la somma richiesta, hanno correttamente applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 276677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01; Sez. 2, n. 24551 del 08/0572015, Supino, Rv. 264226-01). La considerazione della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], anche congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della cosca Paviglianiti, così come l'avere portato il [OSCURATO:PERSONA] a termine la richiesta estorsiva, esclude ontologicamente e di per sé la ricorrenza di un tentativo incompiuto e, dunque, la possibilità di una desistenza volontaria. 6.3. Nello stesso senso risulta infondato il tema proposto sia con il primo che con il secondo motivo proposto quanto alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate. Sul punto la Corte d'appello rende una motivazione ampia e priva di aporie, connotata da approfondimento e logicità, con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente. La Corte di appello - dopo avere approfonditamente considerato la piena credibilità della persona offesa, la precisione delle circostanze di tempo e di luogo riportate quanto alla richiesta estorsiva e all'intimidazione subita dalla famiglia Russo - ha innanzi tutto evidenziato l'irrilevanza della minima discrasia temporale riferibile all'estorsione posta in essere nel mese di settembre, chiarendo come la conversazione captata tra i fratelli Russo non avesse pretese di precisione ricostruttiva, trattandosi di un dialogo genericamente riepilogativo e a distanza di tempo dei fatti, mentre specifica precisione ricostruttiva doveva essere riscontrata, senza alcun dubbio, nelle circostanze riportate in denuncia dal Russo (che parlava sempre e solo di tre episodi di pressione subiti ai quali seguiva la consegna di somme di denaro e collocava con certezza, per quanto qui di interesse, nel mese di settembre 2015 per importo corrispondente l'episodio di cui al capo d) dell'imputazione), per poi chiarire come la minaccia e la richiesta di denaro per sostenere la cosca fossero state compiutamente poste in essere, non potendo così essere configurata una qualsiasi forma di desistenza, in assenza del presupposto fondamentale, sopra richiamato, della presenza di un tentativo incompiuto. È stato, invece, esplicitamente descritto ed analizzato, con motivazione priva di aporie, l'utilizzo nel caso in esame del metodo mafioso e la piena integrazione, per le modalità riportate dalla persona offesa, delle aggravanti contestate. Con tale motivazione, logica, articolata, puntuale, il ricorrente non si è confrontato compiutamente. Nell'evidenziare e analizzare la modalità della condotta la Corte di appello ha, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2. N. 37331 del 22/09/2021, Spartà; Sez. 2, n.39424 del 09/09/2021, Pagnotta, Rv. 27222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027-01). 6.4. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo e) dell'imputazione propone sostanzialmente le stesse argomentazioni avanzate in relazione al capo d) e, dunque, rileva vizio della motivazione, violazione di legge e travisamento della prova; esclusione immotivata dell'ipotesi della desistenza e travisamento della prova, mancanza degli elementi per ritenere integrate le circostanze aggravanti contestate. Il motivo di ricorso si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia, valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 e i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti, quanto all'episodio di cui al capo e) della rubrica, articolata e approfondita, avendo evidenziato con precisione: - la piena attendibilità della persona offesa; - le modalità di avvicinamento della persona offesa presso il luogo di lavoro; - il riscontro obiettivo fornito dalle video riprese poste all'esterno del supermercato di proprietà del Russo; - la chiamata dello stesso per il tramite dei dipendenti al fine di rendere manifesta e percepibile da chiunque fosse in luogo la propria presenza e di mostrare la necessità di parlare solo ed esclusivamente con persona qualificata e specificamente indicata; - le caratteristiche del dialogo, la terminologia utilizzata e l'assenza di qualsiasi lecita giustificazione in ordine alla richiesta inoltrata; - la portata evocativa della condotta anche tenuto conto della realizzazione di condotte omologhe in contesti temporali estremamente ravvicinati; - la ricorrenza delle aggravanti contestate in considerazione della tipologia di comportamento posto in essere e del contesto descritto analiticamente, anche valutando la definizione che era stata data in passato del [OSCURATO:PERSONA], considerando il diverso ruolo assunto dallo stesso a seguito dell'arresto dei maggiorenti della cosca Paviglianiti; - la necessità della cosca di entrare in possesso di cospicue risorse di denaro anche per affrontare le spese legali connesse all'arresto dei capi della cosca. La Corte di appello ha, inoltre, analizzato approfonditamente anche il linguaggio utilizzato e la chiara comprensione del comportamento ripetuto, con le medesime caratteristiche, in danno delle persone offese in un periodo temporale assai ristretto, per cui era del tutto evidente al Russo la portata della richiesta estorsiva, caratterizzata dall'evocazione di appartenenza e vicinanza alla cosca Paviglianiti. L'analisi del contesto e delle modalità dell'azione estorsiva posta in essere sono state valutate come l'elemento determinate nella scelta dei fratelli Russo di consegnare somme di danaro in assenza di qualsiasi giustificazione causale. Ulteriore univoca rilevanza è stata motivatamente attribuita al diretto collegamento del [OSCURATO:PERSONA] a personaggi come il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Devono essere estese anche a questo motivo di ricorso le argomentazioni già spese al paragrafo 6.1. in tema di aspecificità del motivo quanto al vizio di motivazione, nonché in tema di travisamento della prova, desistenza e aggravanti oggetto di contestazione. 6.5. Con il terzo motivo di ricorso in relazione al capo f) dell'imputazione è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, atteso che le condotte oggetto di imputazione avrebbero trovato la loro unica base probatoria nelle dichiarazioni del Serranò, che dovevano essere ritenute inutilizzabili perché confidenziali e sono state invece erroneamente oggetto di considerazione da parte della Corte di appello mediante il richiamo all'art. 203 cod. proc. pen. Anche in questo caso il motivo deve essere rigettato perché infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, assolutamente chiara, logica sul punto, in assenza di contraddizioni o aporie. Difatti la Corte di appello, quanto a tale episodio commesso nell'ottobre del 2015, ha richiamato atti pienamente utilizzabili ed estremamente significativi, come l'annotazione di polizia giudiziaria e l'intercettazione ambientale in caserma, oltre alla esplicita spendita del cognome della cosca Paviglianiti da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, al momento della richiesta estorsiva formulata in danno del Serranò si presentava con alle spalle un auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bagaladi, ritenuti esponenti della cosca Pavaglianiti anche nell'ambito del procedimento c.d. ultima spiaggia. È stato, inoltre, ampiamente descritto il contesto, l'evidente timore del Serranò per la propria famiglia e la conseguente decisione di non sporgere denuncia proprio perché era stato speso il nome della cosca Paviglianiti, avendo lo stesso ricevuto in passato numerosi danneggiamenti a carattere intimidatorio presso la propria attività, quale gestore di stabilimento balneare. Lo stesso evidente timore emerge, nella considerazione della Corte di appello, dalla conversazione captata nella caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito il particolare contesto e la preoccupazione e il turbamento del Serranò e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi questi indicativi non solo del carattere e portata della minaccia subita, ma anche della posizione del Serranò, che certamente non può essere in alcun modo identificata con quella di un informatore, come chiarisce con motivazione logica e approfondita la Corte di appello. La Corte ha esplicitamente motivato in ordine alla posizione del Serranò, che non è stato considerato come un informatore, né tanto meno è rimasto anonimo, essendo le sue dichiarazioni e le sue generalità confluite in un ordinario atto di indagine, pienamente utilizzabile considerato il rito prescelto dall'imputato. È stato, inoltre, considerato l'atteggiamento soggettivo del Serranò, valutato quale elemento estremamente significativo del contesto e della modalità, evidentemente minacciosa e a carattere intimidatorio, dell'azione contestata al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'evidenza del suo diretto collegamento con la cosca. Anche in questo caso, dunque, il motivo proposto, non tenendo conto delle specifiche argomentazioni spese dal giudice di secondo grado, si caratterizza per la sua volontà di giungere ad una rilettura del merito non consentita in questa sede come evidenziato ai paragrafi 3 e 4. Quanto poi alla specifica critica articolata in ordine alla posizione del Serranò, ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e confluite nell'atto di polizia giudiziaria, occorre considerare che la Corte di appello ha applicato correttamente il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale assumono la qualità di informatori, il cui esame come testimoni è condizione necessaria ex art. 203, comma 1 cod. proc. pen. per l'utilizzabilità delle informazioni rese, esclusivamente i confidenti della p.g. che vogliono rimanere nell'anonimato per motivi di opportunità e sicurezza personale, sicché non è applicabile la norma de qua agli agenti e agli ufficiali di p.g., ai quali la legge impone invece di riferire l'A.G. ogni notizia di reato (Sez. 6, n. 31739 del 22/05/2003, Corteggiano„ Rv. 226201-01). Dalla motivazione è emerso, senza alcun dubbio, come il Serranò sia stato generalizzato formalmente, così come come le sue dichiarazioni siano confluite in un atto di Polizia giudiziaria, acquisito al fascicolo del G.u.p., che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] scelto il rito abbreviato, è stato correttamente ritenuto utilizzabile, non potendo essere riferita al Serranò in alcun modo la qualità di informatore e di persona che vuole rimanere anonima. L'atto in questione rappresenta la prova diretta in ordine ad una chiara acquisizione di notizia di reato, sulla quale gli agenti di polizia giudiziaria avrebbero potuto rendere testimonianza in dibattimento. Si è, inoltre, chiarito che il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267, comma 1-bis in relazione all'art. 203 comma 1-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo (Sez. 4, n. 6844 del 15/12/2011, Damiano, Rv. 252730-01), ed è esattamente questo il caso analizzato e considerato dal giudice di secondo grado, che ha fatto buon governo dei principi ora richiamati. È stata, dunque, correttamente affermata la natura di atti di indagine pienamente utilizzabili quanto alle dichiarazioni rese dal Serranò, così come cristallizzate nell'atto di polizia giudiziaria. 6.6. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il motivo di ricorso, articolato in modo del tutto analogo ai motivi di appello, si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità. Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto. Difatti i giudici di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi, hanno articolato la propria motivazione sul punto evidenziando: - la prova riscontrata dell'esistenza della cosca Paviglianiti ed in particolare la sua articolazione in [OSCURATO:PERSONA], richiamando il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'arresto di maggiorenti e partecipi della stessa in epoca 2014; - la presenza di plurimi riscontri attestanti la perdurante operatività del sodalizio; - la configurazione di questo ultimo come un'articolazione territoriale della 'ndrangheta. Inoltre, la sentenza impugnata e il giudice di primo grado hanno ampiamente richiamato le pronunce relative al procedimento c.d. ultima spiaggia, con definitiva affermazione di responsabilità dei maggiorenti della cosca Paviglianiti per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. E' rimasta intatta, dunque, nella ricostruzione dei giudici di merito: - la dimensione 'ndranghetistica della cosca; - il pieno condizionamento del territorio di riferimento grazie alle numerose condotte estorsive poste in essere in breve arco temporale; - l'intimidazione costante degli imprenditori locali; - l'evidente timore indotto negli stessi anche quanto all'incolumità delle rispettive famiglie. Proprio queste circostanze portavano alla consegna delle somme di denaro richieste con metodo mafioso, avvalendosi della forza di condizionamento derivante dall'appartenenza alla cosca. Le sentenze di merito hanno ampiamente chiarito e richiamato struttura della cosca, caratteristiche e ruoli dei soggetti partecipanti, nonché l'emersione del [OSCURATO:PERSONA] nel suo ruolo di soggetto dedito alle estorsioni nell'interesse del gruppo, anche per affrontare il difficile momento conseguente agli arresti dei maggiorenti della cosca, come esplicitamente emerso dalle dichiarazioni sia del Russo che del Serranò. Il giudice di appello, richiamando in modo analitico la sentenza di primo grado, ha poi evidenziato gli elementi di prova, in modo approfondito, logico e privo di qualsiasi contraddittorietà, che hanno riscontrato l'esistenza della cosca Paviglianiti e l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'azione della stessa, soggetto particolarmente qualificato anche considerata la sua stretta vicinanza con il [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati in tal senso richiamati anche gli esiti dei precedenti giudizi e la particolare rilevanza dell'aver commesso il [OSCURATO:PERSONA] plurime condotte di estorsione in un territorio chiaramente riferibile alla cosca predetta. Tali condotte sono state valutate in modo completo nella loro portata e la Corte di appello ha ricostruito in modo analitico la carica intimidatoria delle stesse, ampiamente riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese. La Corte ha, in tal senso, motivato logicamente, chiarendo che la versione alternativa proposta dal [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta credibile, perché sarebbe stato impossibile agire autonomamente e per rapporti personali in un contesto del genere, del tutto condizionato dall'agire intimidatorio e mafioso della consorteria Paviglianiti.Il giudice di merito ha, dunque, applicato in modo corretto i principi già evidenziati da questa Corte, atteso che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586-01). La Corte di appello, richiamando in modo esplicito ed analitico sul punto anche la decisione di primo grado, ha evidenziato con ragionamento probatorio non censurabile, con il quale il ricorrente non si confronta, l'appartenenza della cosca Paviglianiti alla più generale struttura di 'ndrangheta, dalla quale mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, così come la diretta riferibilità dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] alla predetta locale, stabilmente inserita nella struttura principale, richiamando le univoche dichiarazioni delle persone offese e gli accertamenti di polizia giudiziaria, oltre alle numerose decisioni giudiziali. Il richiamo di tali consistenti elementi, oltre alla considerazione della portata univoca delle plurime condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], rende evidente l'essenziale connotazione delle forme di delocalizzazione delle cosche storiche, caratterizzate dalla intrinseca e non implicita forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione e dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalinnento della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01) e la chiara appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale consorteria. La Corte di appello ha ricostruito in modo compiuto il ruolo e la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della locale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando con analisi del tutto priva di aporie il pieno coinvolgimento dello stesso nell'associazione in questione, chiarendo la portata intimidatoria del suo comportamento, in applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale le "locali" di 'ndrangheta operanti nel territorio calabrese, e cioè in quella stessa area geografica di riferimento della casa-madre, sono per ciò stesso dotate di capacità intimidatoria in quanto realtà locali della struttura generale dalla quale mutuano i metodi e la capacità intimidatoria (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997- 01). Nell'esaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha analizzato e considerato tutti gli elementi richiamati in senso contrario dalla difesa, evidenziando la piena resistenza del quadro probatorio a carico del ricorrente (con riferimento ad esempio al chiosco e al procedimento di intestazione fittizia a carico del Mangiola); è stata sottolineata la particolare rilevanza dei rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], la tempistica delle estorsioni poste in essere, il richiamo alla forza intimidatrice della cosca di appartenenza, l'impossibilità di considerare un comportamento così chiaramente connotato come mera 25 )44 millanteria di un soggetto ritenuto poco determinato e forte, la chiara proiezione esterna della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Paviglianiti, anche in considerazione delle inequivoche dichiarazioni dei fratelli Russo e del Serranò. 6.7. Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, con particolare riferimento all'applicazione delle aggravanti contestate ai sensi del comma quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., nonché con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza. Anche questo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. In via preliminare si deve rilevare come in appello non sia stato proposto alcun motivo quanto all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., come riscontrabile dall'atto di appello e dalla stessa sentenza di appello, esplicita sul punto (pag.72). Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la strutturata motivazione sul punto dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen. Il giudice di appello ha, infatti, richiamato la notoria disponibilità di armi da parte delle locali di 'ndrangheta e le molteplici condanne per armi ed omicidio mediante l'utilizzo di armi che hanno interessato diversi componenti della cosca Paviglianiti. È stato, inoltre, dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere. Il difensore non si confronta, dunque, con la motivazione nel suo complesso, atteso che, anche quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come poi rideterminata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 7.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione in relazione all'ordinanza della Corte di appello, pronunziata in data 17/07/2019, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento c.d. ultima spiaggia, nell'ambito del quale erano state sentite le persone offese Russo. Lamenta sul punto una sostanziale apparenza della motivazione della Corte di appello, anche considerata la particolare rilevanza delle dichiarazioni rese al fine di correttamente determinare l'epoca di commissione dell'estorsione imputata. Rileva, in tal senso, la violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ritenuta la decisività e novità della prova in questione. Sul punto il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che lungi dall'essere apparente o contraddittoria, ha specificamente motivato proprio in ordine alla individuazione della data di commissione della condotta contestata, superando le perplessità, già avanzate nel corso del giudizio di appello, con le richieste di acquisizione di verbali di prove sopravvenute in altro giudizio, sostanzialmente collegato al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, infatti, evidenziato con la propria ordinanza come tale acquisizione non risultasse assolutamente necessaria ed ha, in motivazione, chiarito la portata della lieve discrasia temporale risultante dalle dichiarazioni del Russo quando captato in un dialogo, all'interno dell'auto, intercorso con i propri fratelli rispetto a quanto poi formalizzato in sede di denuncia. In tal senso, la Corte di appello ha esplicitamente ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] gli episodi estorsivi e, in particolare, le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla collocazione temporale delle stesse ha precisato come non si possa attribuire rilevanza ad una lieve discrasia temporale che risulta introdotta non già dalla persona offesa, ma dal fratello dello stesso ([OSCURATO:PERSONA]), che non aveva assistito agli eventi, durante un dialogo informale tra fratelli volto a ricostruire i fatti senza pretesa di completezza, mentre maggiore puntualità e chiarezza in ordine ai tempi e modi dell'estorsione subita emergeva dalla denuncia presentata dal [OSCURATO:PERSONA]. È stato, inoltre, evidenziato che il numero delle estorsioni sulle quali i fratelli Russo si sono confrontati e gli importi conseguentemente corrisposti sono sempre rimasti gli stessi, mentre non è emerso alcun elemento che potesse far presumere effettivamente la ricorrenza di un ulteriore e diverso episodio di estorsione da riferire alla data di luglio 2015; significativo è stato ritenuto il fatto che le modalità della condotta e la somma poi consegnata fossero esattamente corrispondenti ai fatti poi puntualmente denunciati dal Russo, riferiti senza incertezza in tale sede ad epoca Settembre 2015. È evidente come il giudice di merito nel rigettare la richiesta della difesa non potesse esprimersi in modalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle acquisite agli atti, e confluite nell'ordinanza contestata, precisando e puntualizzando in seguito, con motivazione completa, approfondita, logica e priva di aporie, la scelta secondo la quale il materiale acquisito è stato ritenuto non assolutamente necessario al fine del decidere.In tal senso, deve essere rilevata la presenza di un'adeguata e non apparente o illogica motivazione della Corte di appello sul punto e il rispetto del principio di diritto affermato in modo costante, anche recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2010, Arbolino, Rv. 276913-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318- 02; Sez. 1, n. 8316 del 15/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145-01; Sez. 1 , n. 443234 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320-01; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729-01). Non è, dunque, configurabile, nel giudizio abbreviato d'appello, un diritto delle parti all'ammissione della prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla sentenza di primo grado, essendo la relativa acquisizione rimessa in via esclusiva all'apprezzamento del giudice, tenuto ad applicare il parametro della assoluta necessità dell'integrazione richiesta. Tale parametro è stato non solo evidenziato nell'ordinanza in contestazione, ma anche ampiamente enucleato e chiarito nella motivazione, esaustiva e completa sul punto, mentre deve essere esclusa l'invocata applicazione del criterio valutativo dell'utilità della prova, in ragione del quale non potrebbero trovare ingresso nella piattaforma dimostrativa le sole prove nuove che appaiano connotate da superfluità o irrilevanza, secondo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen., attesa la peculiarità del rito a prova contratta e la rinuncia alla prova che, chiedendo di accedere al rito abbreviato, l'imputato esprime in via definitiva, sicché a fronte della rinuncia così operata, sia il pubblico ministero che l'imputato conservano, dunque, esclusivamente la facoltà di stimolare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che competono al giudice di secondo grado. In tal senso, si deve considerare che il diritto alla prova, nel giudizio di appello su rito abbreviato, degrada in realtà ad interesse, nel senso che la parte può stimolare l'ampliamento della piattaforma cognitiva, ma il parametro di riferimento per l'ammissione non è quello della semplice rilevanza e conferenza, bensì quello, obiettivamente più pregnante, dell'assoluta necessità; ciò per ragioni di coerenza del sistema, data l'anomalia che sarebbe insita nel riconoscere alla parte un diritto alla prova più ampio di quello che spetta in primo grado. La relatività del ruolo di impulso delle parti a fronte della centralità del ruolo del giudice è stata affermata anche sottolineando che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio dliritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto di controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, Picone, Rv. 272197-01, Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840-01).7.2. Le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione, oltre alla mancata assunzione di prova decisiva. Il motivo si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, che qui si intendono pienamente ribaditi. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità. Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto. Difatti il giudice di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi a quelle espresse dal G.u.p., ha articolato la propria motivazione sul punto evidenziando: - la progressione delle richieste ed intimidazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; - la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese dallo persona offesa, in seguito formalizzate in denuncia; - la consegna di una cospicua somma di denaro a seguito delle pressioni subite, poste in essere sul luogo di lavoro del Russo, davanti ad altre persone, richiamando la vicinanza alla cosca Paviglianiti e la necessità di affrontare le spese legali per i soggetti da poco arrestati; - l'evidente ricorrenza di un reale potere intimidatorio, correlato alla vicinanza delle persone che si erano presentate dal Russo alla locale di [OSCURATO:PERSONA], riferibile appunto ai Paviglianiti; - l'identico intento manifestato in diversi momenti e con intensità crescente sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dal [OSCURATO:PERSONA]; - la sudditanza ed evidente timore della persona offesa, che cercava di prendere tempo allo scopo di rinvenire e consegnare dopo poco la somma richiesta: - l'assoluta genuinità del narrato della persona offesa nel ricostruire tempi e modi dell'estorsione subita, con piena integrazione delle aggravanti contestate, atteso il chiaro riferimento alla cosca armata di matrice 'ndraghetista, anche in considerazione dell'esito del procedimento c.d. ultima spiaggia; - la particolare intensità della volizione del [OSCURATO:PERSONA], che appena rimesso in libertà cercava di recuperare, ed in effetti recuperava, soldi in danno dì imprenditori locali, evidenziando l'esigenza di contribuire alle spese legali, oltre che per soddisfare in generale interessi della cosca; - la particolare incidenza della modalità intimidatoria posta in essere in progressione, da due soggetti inequivocabilmente legati alla cosca Paviglianiti, con espressa menzione delle esigenze di supporto alla consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato nell'ambito di tale motivo un conseguente e sostanziale travisamento della prova, che tuttavia è rimasta mera affermazione, senza alcuna allegazione specifica in tal senso, dovendo essere richiamati anche in questo caso i principi già espressi su questo tema al paragrafo 5 e 6.1.Detto vizio, infatti, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Inoltre, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente evidenzi, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). 7.3. Gli elementi richiamati in relazione al secondo motivo evidenziano l'infondatezza del terzo ed ultimo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che ha congiuntamente rilevato vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'effettiva ricorrenza e giustificazione motivazionale in ordine alla aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203 del 1991. La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 -01). 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970). I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 8.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento ai capi a) b) c ) della rubrica. Il motivo si presenta all'evidenza, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni, che qui si intendono pienamente ribaditi. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità. Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto. Difatti i giudici di merito, con valutazioni e conclusioni del tutto conformi, hanno articolato la propria considerazione sul punto evidenziando la concreta rilevanza della posizione del [OSCURATO:PERSONA], attesa la sua appartenenza, con ruolo di vertice, alla omonima cosca di [OSCURATO:PERSONA]. L'evidente e diretta percezione di tale peso nella zona territoriale di riferimento è stata ampiamente apprezzata, attesa la carcerazione dello stesso in epoca 2014, la scarcerazione avvenuta nel 2016 e l'immediata realizzazione delle condotte oggetto di contestazione non appena scarcerato, all'evidente e non implicito fine di sostenere la cosca in un momento di difficoltà. La Corte ha ampiamente motivato anche quanto al motivo di merito, qui riproposto, relativo al ricorso a valutazioni meramente congetturali in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), evidenziando, in modo puntuale e logico, le condotte poste in essere sulla base delle credibili dichiarazioni delle persone offese e l'estrema significatività delle stesse anche tenuto conto della tempistica che le caratterizzava. È stata anche considerata la particolare rilevanza dell'intenzionalità del [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione completa e logica, che non si presta a censure, che ha chiarito come l'azione dello stesso, pienamente evocativa della predominanza della cosca, fosse volta a chiarire che neanche gli acquisiti immobiliari nel territorio di competenza della consorteria criminale potevano essere sottratti al benestare della cosca Paviglianiti, i cui interessi dovevano essere chiaramente ritenuti prevalenti rispetto a quelli dei singoli, per cui i Russo avrebbero previamente dovuto rivolgersi ai vertici della cosca per esser autorizzati ad eventuali acquisti. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso si presenta all'evidenza come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con pieno richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati. La Corte ha esplicitamente richiamato gli elementi costitutivi del delitto contestato, in assenza di qualsiasi violazione di legge in considerazione di una motivazione esplicita, coerente e del tutto priva di illogicità. La Corte di appello infatti, anche richiamando la decisione di primo grado, ha ampiamente descritto l'effetto intimidatorio della richiesta estorsiva, il diretto collegamento con la cosca Paviglianiti, anche considerato lo spessore criminale e i legami familiari del Paviglianiti, la mancanza di qualsiasi giustificazione per le richieste di denaro, anche tenuto conto della tempistica dell'azione posta in essere in un ristretto arco temporale, la terminologia utilizzata, la continua presenza sui luoghi di lavoro del Russo in presenza di altre persone.8.3. Quanto al terzo motivo di ricorso ed alla richiesta di rinnovazione istruttoria valgono per il [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970) le considerazioni ampiamente riportate al punto 7.1. per il [OSCURATO:PERSONA], dovendo inoltre essere rilevata anche l'evidente genericità del motivo quanto ad una asserita riferibilità della condotta oggetto di contestazione al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi chiara allegazione in ordine al collegamento delle dichiarazioni rese rispetto a tale aspetto. Come già evidenziato, la Corte di appello ha reso sul punto una motivazione ampia, logicamente articolata e del tutto priva di aporie, richiamando la piena credibilità delle persone offese sulla base di una molteplice considerazione di elementi emersi in giudizio. 8.4. Anche quanto al quarto motivo di appello occorre rilevare una mancata considerazione da parte del ricorrente della motivazione della sentenza. Difatti la Corte di appello, dopo avere ampiamente descritto le caratteristiche e modalità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], ha esplicitamente ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante, collegando l'azione posta in essere dal Paviglianiti, con evidenti modalità mafiose e per la finalizzazione della stessa al fine di agevolare la cosca di appartenenza, alla necessità di reperire denaro e ribadire la propria forza di controllo del territorio di appartenenza. La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente, pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 -01). 8.5. Anche il quinto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena è generico, non si confronta con la decisione impugnata e deve per questo essere respinto. Il giudice di appello ha, infatti, richiamato la notoria disponibilità di armi da parte delle locali di 'ndrangheta e le molteplici condanne per armi ed omicidio mediante l'utilizzo di armi che hanno interessato diversi componenti della cosca Paviglianiti. È stato, inoltre, dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola )44 enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 9.1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. osservando che la valutazione effettuata dalla Corte di appello è contraddittoria, oltre che in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., attesa la non linearità della dichiarazione resa dalla persona offesa Russo. Il motivo si presenta all'evidenza, nonostante il richiamo normativo realizzato, anche in questo caso, come una richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito, analizzate compiutamente dal giudice di secondo grado con esplicito richiamo alle argomentazioni del primo giudice. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità. Il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione sul punto. Occorre inoltre evidenziare che la doglianza è poi palesemente infondata tenuto conto dell'orientamento di questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo (192 cod. proc. pen.), riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della carenza assoluta di motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. In tal senso si deve considerare come la Corte abbia analizzato compiutamente le risultanze a carico del [OSCURATO:PERSONA], richiamando in particolare la attendibilità e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oltre al riconoscimento fotografico con chiara ed univoca individuazione dell'odierno ricorrente quale autore della condotta oggetto di contestazione. Il giudice di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ricostruiva tempistiche ed assenza di lecite causali della richiesta di denaro realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il richiamo alla cosca e alla necessità di supportarla dopo gli arresti dei suoi vertici riconosciuti, il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] come nuova leva della cosca in questione, pronto alla vendetta ove non si fosse stati in accordo con le sue richieste, chiaramente connotate da modalità mafiose. La Corte di appello e il giudice di primo grado hanno, inoltre, sottolineato la rilevanza dei legami e rapporti familiari del [OSCURATO:PERSONA], con ciò richiamando anche la particolare fama dello stesso e la conseguente chiara portata intimidatoria delle sue richieste. Il contesto così delineato era anche caratterizzato dalla presenza al momento della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], soggetto noto, che aveva svolto per lungo periodo il ruolo di autista del [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto al vertice della consorteria 'ndranghetistica in questione, in seguito arrestato e condannato nel procedimento c.d. ultima spiaggia. Il giudice di primo grado, così come la Corte di appello, hanno poi compiutamente considerato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di convalida del fermo, richiamando la non credibilità delle stesse con motivazione logica, argomentata e del tutto priva di aporie. È stata anche analizzata e scrupolosamente considerata l'attendibilità del Russo, valutata la tempistica dell'azione posta in essere in correlazione con i dati evidenziati nelle denunce presentate e correttamente considerata la ricorrenza dell'aggravante contestata e la certa individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della estorsione contestata al capo c) della rubrica, con motivazione esplicita anche quanto alla conversazione intercorsa tra i fratelli Russo in data 27.10.2016. Anche in questo caso la Corte di appello ha chiarito come tale dialogo fosse una mera conversazione di confronto tra i fratelli Russo, che mostravano tutto il loro timore e terrore per le vessazioni e richieste alle quali erano stati sottoposti ripetutamente, senza poter considerare tale dialogo quale esercizio di memoria, come una conversazione con la quale si intendeva recuperare e ripercorrere in modo esaustivo tutti gli eventi e contributi che avevano portato a manifestare l'evidente stato di soggezione e timore dei fratelli Russo. Con tale motivazione la difesa evidentemente non si confronta, limitandosi a proporre una versione alternativa nell'interpretazione delle risultanze del giudizio di merito. La Corte di appello ha, dunque, chiarito, senza alcuna discrasia o aporia, come la c.d. richiesta di prestito di cinquemila euro, in mancanza di qualsiasi giustificazione causale, rappresentasse una vera e propria richiesta a carattere estorsivo, caratterizzata dall'evidente riferimento alla consorteria mafiosa. 9.2. Valgono per il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata congiuntamente dedotta violazione di legge e motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, le considerazioni appena esposte al paragrafo 9.1. integrate dai principi espressi ai paragrafi 3 e 4 quanto alla sostanziale richiesta di rivalutazione nel merito non consentita in questa sede. In concreto, difatti il motivo sconta una sostanziale genericità ed aspecificità, riproponendo argomentazioni identiche a quelle introdotte con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione nella sua portata logica e priva di aporie, per come sopra richiamata. Deve in tal senso essere sottolineata la non corretta formulazione del motivo, atteso che risulta proposto con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 01). 9.3. Anche il terzo motivo di ricorso propone, pur evocando congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, una rilettura del merito della decisione della Corte di appello che ha recisamente escluso la ricorrenza di un'ipotesi di desistenza a causa dell'iniziale temporeggiare del Russo quanto alla richiesta consegna di cinquemila euro. Il ricorrente non si confronta con l'esplicita motivazione della Corte sul punto, tenuto conto dei principi già enunciati in precedenza al paragrafo 6.2. che chiariscono come non sia configurabile alcuna desistenza nel caso in cui il tentativo, in ogni sua caratteristica, aggravato come nel caso in esame, risulti di fatto compiuto e non incompiuto. I giudici di merito hanno, dunque, hanno correttamente applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 276677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01; Sez. 2, n. 24551 del 08/0572015, Supino, Rv. 264226-01). La considerazione della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], anche congiuntamente al Polimeni, nell'interesse della cosca Paviglianiti, così come l'avere portato il 35 g(e [OSCURATO:PERSONA] a termine la richiesta estorsiva, esclude ontologicamente e di per sé la ricorrenza di un tentativo incompiuto e, dunque, la possibilità di una desistenza volontaria. 9.4. Infondati e privi di pregio anche il quarto e quinto motivo di ricorso con i quale il ricorrente ha congiuntamente dedotto erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alle aggravanti contestate ai sensi dell'art. 7 della I. n. 203 del 1991 e 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. Anche in questo caso, senza evidenziare dove la motivazione sarebbe contraddittoria, dove manifestamente illogica o mancante, il ricorrente cerca di introdurre in questa sede una rilettura degli elementi di merito esplicitamente considerati dalla Corte di appello nel ricostruire l'evidente presenza congiunta, da ritenere del tutto intenzionale, del Paviglianiti e del Polimeni presso l'esercizio commerciale del Russo, formulando una richiesta di "prestito" a tutti gli effetti connotata da minaccia e intimidazione chiaramente conseguente alla vicinanza ed appartenenza alla consorteria 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Devono in tal senso essere richiamati i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e riferiti anche agli altri imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970). La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione anche in presenza del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 12362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzagatti, Rv. 280997 -01). 9.5. Con il sesto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, mancante, carente, o manifestamente illogica in ordine al mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente anche in questo caso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5,, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte di appello ha esplicitamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità dei fatti accertati e l'assenza di comportamenti apprezzabili a tal fine, con ciò applicando correttamente il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le censure proposte dal Polimeni sono in sostanza sovrapponibili a quelle proposte dal [OSCURATO:PERSONA] e si risolvono a loro volta, nonostante la formale enunciazione di una serie di vizi della motivazione e di violazione di legge, in una richiesta di rilettura del merito e delle evidenze valutate dai giudici di primo e di secondo grado in contrasto con il diritto vivente, come dimostra chiaramente l'utilizzazione di considerazioni come quella secondo la quale si sarebbe in presenza ad uno stravolgimento delle dichiarazioni della persona offesa, che mancherebbero di genuinità perché gli intercettati erano consapevoli della loro captazione in corso, così come il richiamo alla mancata considerazione delle letture alternative fornite dalla difesa. La motivazione sul punto si presenta del tutto logica e priva di qualsiasi aporia; valgono in tal senso le considerazioni articolate ai paragrafi 3, 4 e 5 ed i principi di diritto ivi richiamati. Non è, dunque, consentita in questa sede una lettura alternativa, anche se ritenuta dal ricorrente più convincente, delle risultanze istruttorie, in mancanza di qualsiasi apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tal senso occorre rilevare come la motivazione del giudice di appello si manifesti analitica, approfondita da completa considerazione di una pluralità di elementi estremamente significativi, analizzati in logica scansione ed in assenza di qualsiasi contraddizione o superficialità. 10.1. Con il primo motivo di ricorso il Polimeni deduce violazione di legge e vizio della motivazione ritenuta apparente, mancante o manifestamente illogica in relazione agli art. 192, 125, comma 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla farraginosità della motivazione, alla non diretta riferibilità delle argomentazioni alla posizioni del Polimeni, in assenza di una congrua valutazione delle captazioni e delle dichiarazioni delle persone offese. Anche in relazione a tale motivo si devono richiamare i principi di diritto, direttamente afferenti alle doglianze articolate di cui ai paragrafi 4 e 5, nonché quanto all'asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. le considerazioni dì cui al paragrafo 9.1. Il giudice di appello, con motivazione congrua ed esente da aporie o illogicità, ha evidenziato la portata ed offensività della condotta tenuta dal Polimeni, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], in danno della persona offesa Russo. Sono state analiticamente riscontrate le dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute chiare, congrue, coerenti, anche tenuto conto delle attività di captazione. Il comportamento tenuto dal Polimeni, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], la notoria frequentazione da parte dello stesso dei vertici della cosca, hanno chiarito la portata assolutamente evocativa della condotta posta in essere, la chiara riferibilità alla consorteria 'ndranghetistica, come evidenziato per la condotta del [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Con il secondo motivo di ricorso il Polimeni ha dedotto ha dedotto congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203 del 1991. Anche in questo caso, senza evidenziare dove la motivazione sarebbe contraddittoria, dove manifestamente illogica o mancante il ricorrente cerca di introdurre in questa sede una rilettura degli elementi di merito esplicitamente considerati dalla Corte di appello nel ricostruire l'evidente presenza congiunta, da ritenere del tutto intenzionale e riferibile ad una piena volontà del Paviglianiti e del Polimeni, presso l'esercizio commerciale del Russo, formulando una richiesta di "prestito" a tutti gli effetti connotata da minaccia chiaramente riferibile alla consorteria 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Devono in tal senso essere richiamati i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e riferiti anche agli altri imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970). La motivazione, come precedentemente evidenziato, si caratterizza per la sua articolata logicità su questo punto, ricostruendo modus e caratteri della condotta posta in essere dal Polimeni, l'evidente carica intimidatoria della stessa, anche in considerazione dei legami para-familiari del ricorrente pienamente inserito nell'ambito della cosca Paviglianiti, per la quale si attivava esprimendo chiaramente la direzione a tal fine della propria azione proprio in presenza del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 12362 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzagatti, Rv. 280997 -01). 10.3. Anche il terzo motivo di ricorso si presenta privo di pregio e si caratterizza per l'evidente volontà di proporre una lettura alternativa rispetto a quella fornita dalla Corte di appello che si presenta sul punto approfondita, logica e del tutto prova di aporie. La Corte ha descritto analiticamente la portata della condotta posta in essere congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo recisamente con motivazione strutturata e congrua che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse intimidito dalla richiesta inoltrata, trovando tale stato emotivo, chiaramente conseguente alla natura mafiosa della minaccia, pieno riscontro non solo nel comportamento del Russo, ma anche nella conversazione captata e dallo stesso intrattenuta con i suoi fratelli in auto. In tal senso è stata correttamente ritenuta particolarmente evocativa della forza di intimidazione l'avere formulato la richiesta per esigenze familiari del Paviglianiti, in periodo immediatamente successivo alla carcerazione di tutti i maggiorenti della cosca, con emersione di nuove figure, tra le quali spiccava certamente la figura di Natale il "piccolo", al quale il Polimeni si accompagnava con evidente finalità di supporto, essendo egli stesso noto per la sua precedente frequentazione con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, inoltre, evidenziato in modo coerente la mancanza di qualsiasi lecita giustificazione alla richiesta di denaro e, dunque, a maggior ragione la particolare forza e intimidazione conseguente alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso l'esercizio commerciale del Russo. Le argomentazioni nuovamente proposte in questa sede non si confrontano con la motivazione del giudice di appello, che ha chiarito in modo congruente ed approfondito la natura mafiosa della richiesta e la sua portata chiaramente intimidatoria, oltre all'evidente finalità di agevolare la cosca Paviglianiti. 10.4. Con il quarto motivo di ricorso il Polimeni ha dedotto congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla richiesta formulata di concessione delle circostanze aggravanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente anche in questo caso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha dedicato un apposito ragionato ed ampio paragrafo al trattamento sanzionatorio, richiamando la specifica motivazione per ciascun imputato quanto alle caratteristiche e gravità della condotta posta in essere. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte di appello ha esplicitamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità dei fatti accertati e l'assenza di comportamenti apprezzabili a tal fine, con ciò applicando correttamente il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. Anche in questo caso, in presenza di un'evidente motivazione rafforzata resa dal giudice di appello, il ricorso si risolve ancora una volta, nonostante la formale enunciazione di una serie di vizi della motivazione e di violazione di legge, in una richiesta di rilettura del merito e delle evidenze valutate dal giudice di secondo grado in contrasto con il diritto vivente, come dimostra chiaramente la stessa articolazione dei motivi di ricorso. Nell'ambito dei motivi di ricorso è stata contestata l'interpretazione logica, argomentata e congruente fornita quanto alle intercettazioni intercorse tra l'assessore [OSCURATO:PERSONA] e il vicesindaco di [OSCURATO:PERSONA], oltre che tra gli stessi e l'[OSCURATO:PERSONA], così come la contestazione della valutazione, analisi e ricostruzione dei dialoghi in questione. La considerazione difensiva che, piuttosto che realmente confrontarsi con la portata della motivazione, afferma che la Corte di appello non fa altro che appiattirsi sul fallace impianto accusatorio, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo e un potere che non ha mai avuto si appalesa come una evidente proposta di rilettura del merito secondo una prospettiva, di fatto, ritenuta più convincente. Si deve rilevare come tali argomentazioni, proponendo di fatto una lettura alternativa rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, si scontrino con il principio generale sopra evidenziato in tema di portata probatoria delle intercettazioni e interpretazione delle stesse, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambrogio, Rv. 265747- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello che ha chiaramente e logicamente ricostruito portata e inquadramento giuridico della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] sulla base della corretta, logica e approfondita valutazione delle captazioni e della documentazione acquisita. Il primo motivo di ricorso non si confronta, dunque, con la motivazione del giudice di appello, con la valutazione critica effettuata quanto alle conclusioni della decisione di primo grado, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti e delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, oltre che della documentazione dallo stesso prodotta. Ricorre un'analisi approfondita e argomentata, del tutto priva di aporie, della Corte di appello che, dopo avere enunciato i più recenti e condivisibili approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità in ordine al reato contestato, ha evidenziato, con motivazione rafforzata, la dimensione del tutto politica, in relazione al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], quale assessore al territorio del Comune di Brancaleone, nell'ambito della quale maturava la richiesta di assunzione formulata all'[OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. In tal senso è stata sottolineata la particolare rilevanza della tempistica con la quale si evolvevano i rapporti tra le parti dalla data del 16.12.2013, momento di primo contatto telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al quale seguiva un incontro tra i due e la persona da assumere) al 19.12.2013, data nella quale veniva adottata la determina n. 140 di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti nel comune di Brancaleone proprio alla ditta dell'[OSCURATO:PERSONA]. La rilevanza della tempistica dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] veniva a trovare un rilevante conforto nelle intercettazioni specificamente indicate e valutate nella loro portata, oltre all'estrema significatività del dato per cui anche in data 7.2.2014 il [OSCURATO:PERSONA] si recava, senza alcuna remora, negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. per far valere la propria posizione. Con la motivazione, con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, il giudice di appello ha ampiamente descritto come il rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] e l'assunzione di personale residente nell'area di interesse politico del Comune di Brancaleone era all'evidenza un sistema condiviso da diverse personalità con ruoli politici, come riscontrato dalle conversazioni tra lo Zappia e l'Abenavoli, che contestavano e criticavano l'accondiscendenza dell'[OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla parte politica di cui tutti e tre erano componenti come soggetto inaffidabile. È stata, quindi, fornita logica spiegazione sia quanto all'atteggiamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] (che cercava comunque di mantenere un buon rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] viste le sue nuove mire politiche), che quanto al contesto e alle circostanze concrete che conducevano il [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione, insieme ad altre persone, di un esposto nel settembre del 2014. L'interpretazione delle intercettazioni, che chiarivano come la richiesta di assunzione all'[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata articolata facendo leva esclusivamente sulla propria qualità di amministratore pubblico, come già evidenziato, in mancanza di aporie e illogicità, non può essere contestata in questa sede. Il contesto nell'ambito del quale maturava la richiesta di assunzione è stato ampiamente considerato e riscontrato nella valutazione della Corte di appello e non emergono elementi che possano effettivamente far ritenere la ricorrenza di una erronea o macroscopicamente errata considerazione degli elementi di prova acquisiti.11.1. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.318 cod. pen.; nell'escludere la ricorrenza di una prova quanto al pactum sceleris tra pubblico ufficiale e privato avente ad oggetto il compimento di un atto del suo ufficio o l'esercizio di funzioni concretantesi in un atto contrario ai suoi doveri o il mancato compimento di un atto dovuto, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato, sia al paragrafo 8.1. della decisione che a pag. 126 della sentenza, che secondo la giurisprudenza di legittimità, consolidata, dopo la riforma di cui alla I. n. 190 del 2012, il reato di corruzione impropria non richiede più l'individuazione di specifici atti amministrativi oggetto di scambio corruttivo, restando la condotta rilevante collegata soltanto all'esercizio di poteri o di funzioni sintomatiche del mercimonio del munus pubblico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474-01; Sez. 6, n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810 - 01). Il giudice di secondo grado ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale per la corretta qualificazione del reato, non rileva la circostanza che sia stato il pubblico agente ad assumere l'iniziativa di chiedere il versamento di denaro od altra utilità, quando ricorra tra le parti di un rapporto paritario, nell'ambito del quale il privato ha acconsentito all'accordo corruttivo per ragioni di mera convenienza, senza essere stato in alcun modo indotto od intimorito dal pubblico agente. Ricorre in conclusione una motivazione che si presenta "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; che si caratterizza, inoltre, per la sua logicità, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica e non contraddittoria internamente, del tutto esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; una motivazione, dunque, del tutto compatibile con gli altri atti del processo, con particolare riferimento alle captazioni acquisite agli atti. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi proposti sono infondati, il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 12.1. Con il primo motivo di ricorso è stata nuovamente sollecitata la considerazione relativa all'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione. Il motivo si risolve sostanzialmente nella riproposizione dell'identico motivo di appello, senza adeguatamente confrontarsi con la decisione del giudice di secondo grado, che ha esplicitamente motivato sul punto in modo congruo e del tutto privo di aporie (pag 128 della sentenza di appello), chiarendo come tale atto non si sia sostanziato, come invece già affermato, in una mera trascrizione del contenuto delle intercettazioni relative alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di appello è stato invece ritenuto articolato in modo puntuale, mediante il richiamo alle intercettazioni, per contestare i singoli punti motivazionali della sentenza di primo grado, e, dunque, con diretta correlazione al contenuto della decisione contestata in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso il giudice di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende confermare, secondo il quale non ricorre alcun difetto di specificità quando ricorra una ragionata presentazione dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jellow, Rv. 275841-01, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). 12.2. Con il secondo motivo di ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto contestualmente violazione di legge e vizio della motivazione poiché la Corte di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli argomenti spesi dal giudice di primo grado, avrebbe erroneamente valutato il tenore e contenuto delle intercettazioni, senza considerare che la richiesta di assunzione era stata avanzata a titolo meramente personale. Anche in questo caso il motivo si risolve sostanzialmente nella richiesta, non ammissibile in sede di legittimità, di una lettura alternativa a quella realizzata dal giudice di appello, anche con motivazione rafforzata. Occorre, inoltre, evidenziare che la doglianza è poi palesemente infondata tenuto conto dell'orientamento di questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è sostanzialmente quello della carenza assoluta di motivazione perché mancherebbe una considerazione analitica e una confutazione, con esposizione di argomenti, a sostegno della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni della Corte di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. In tal senso si deve considerare come la Corte abbia analizzato compiutamente le risultanze a carico dello [OSCURATO:PERSONA], richiamando analiticamente le intercettazioni intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Familiari e il Callea, che evidenziavano in modo univoco come lo [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato telefonicamente il Familiari proponendogli un incontro in bar, in occasione del quale formulava la richiesta di assunzione di tale Foti, prospettandogli in cambio il conferimento di incarichi da parte del Comune di Palizzi. La Corte ha analizzato la dimensione tutta politica del contesto in cui maturava la richiesta, evidentemente collegata alla funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie, con la quale il motivo di ricorso non si è affatto confrontato, soprattutto tenuto conto del richiamo esplicito alle attività concretamente prospettate come possibili ad esito di un eventuale assunzione della persona segnalata dallo [OSCURATO:PERSONA], elemento questo estremamente significativo nella valutazione della Corte. La dimensione politica e, dunque, il diretto legame con la funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], è stata esplicitamente considerata e connotata con motivazione rafforzata dalla Corte di appello, che ha chiarito come sia il Familari e l'[OSCURATO:PERSONA] avessero ben presente il contesto della richiesta, la rilevanza del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA], tanto che giungevano ad affermare che, proprio in considerazione di quello che era stato promesso dallo [OSCURATO:PERSONA], questi doveva essere messo alla prova, avendo il coltello dalla parte del manico. L'analisi dei tempi e modi della richiesta, la riflessione conseguente ed oggetto di captazione tra la persona contattata dallo [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], il chiaro coinvolgimento della ditta dell'[OSCURATO:PERSONA] in eventuali future assegnazioni di lavori di competenza del Comune di Palizzi, sono elementi che la Corte di appello ha compiutamene evidenziato per riscontrare una piena riferibilità della condotta contestata allo [OSCURATO:PERSONA], con motivazione ampia, logica, congruente, che si presenta dunque, contrariamente a quanto affermato in ricorso, del tutto priva di aporie. Dall'articolata motivazione della Corte di appello è altresì emerso che l'assunzione del Foti non si realizzava solo a causa delle pessime referenze dello stesso. Tale scelta maturava a seguito dell'assunzione di informazioni avviata dell'[OSCURATO:PERSONA], elemento questo ritenuto significativo dalla Corte di appello, certamente indicativo della serietà della trattativa in corso tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il Familiari e il Callea, che si era concretizzata in diversi incontri tra gli stessi al fine di concretizzare l'accordo volto alla assunzione in cambio di commesse da parte del Comune. La Corte di appello ha fornito esplicite risposte alle deduzioni difensive anche in ordine alla tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di una richiesta articolata solo ed esclusivamente a titolo personale, chiarendo come evidentemente la dizione in tal senso utilizzata dallo [OSCURATO:PERSONA], oggetto di considerazione parcellizzata da parte della difesa, doveva comunque essere letta nell'ambito del complesso contesto nel quale maturava la richiesta, chiaramente collegata alla funzione pubblica svolta dallo [OSCURATO:PERSONA], che prospettava ai suoi interlocutori, ove fosse stato raggiunto l'accordo in ordine all'assunzione del Foti, la possibilità di giungere ad una serie di affidamenti in ordine a lavori da svolgere nel comune del quale era sindaco (a prescindere dalla natura personale o meno dell'incarico eventualmente oggetto di conferimento al Familiari). Anche in questo caso deve essere riscontrata la presenza di una motivazione rafforzata, nell'ambito della quale la Corte di appello, con particolare riferimento nell'ambito del paragrafo 8.1., ha evidenziato la rilevanza degli elementi probatori acquisiti in relazione alla disciplina contestata con motivazione ampia, approfondita, in assenza di qualsiasi incongruenza o aporia tanto da poter ritenere la ricorrenza di una motivazione illogica, contraddittoria o apparente, con pieno riscontro quanto all'integrazione della condotta di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen. (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258474-01; Sez. 6, n. 26266 del 01/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250729-01). 12.3. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] ha anche articolato una ulteriore censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto si deve precisare come tale censura non sia stata specificamente proposta con l'atto di appello, con conseguente impossibilità di introdurre per la prima volta in sede di legittimità tale censura. Occorre comunque rilevare come, in concreto, nella determinazione della pena la Corte abbia esplicitamente richiamato caratteri e gravità della condotta, con ciò manifestando una valutazione di oggettiva incompatibilità dell'accertamento di responsabilità con la possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In tal senso si deve ricordare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 12.4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge attesa la mancata considerazione da parte della Corte di appello della possibilità di applicare al caso di specie l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e art. 131-bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto. Vale anche in considerazione a tale censura introdotta nell'ambito del secondo motivo di appello il principio di diritto sopra richiamato secondo il quale debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-0
Sentenza Cassazione n. 00289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris