CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 1973
Cassazione n. 03868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1973 avverso l'ordinanza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna in data 16.5.2016. 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione della Corte territoriale, è manifestamente infondato: è corretta, infatti, la valutazione di genericità operata dal giudice di seconde cure rispetto all'atto di gravame, che, a norma dell'art. 581 c.p.p., deve prevedere l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Rilevato che il motivo di censura è anche generico ed assertivo, così andando incontro ad ulteriori vizi che ne determinano l'inammissibilità. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2