CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2021
Cassazione n. 31633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., annullava l'ordinanza emessa in data 22 luglio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva rigettato l'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DOMANICO, condannato in primo grado alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione alla cosca "Scalise"); per l'effetto, disponeva nei confronti dell'imputato la misura di massimo rigore. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare stigmatizzava come illogica la conclusione cui era pervenuto il G.i.p., nel senso che la mera detenzione dei capi del sodalizio avesse comportato la disarticolazione della cosca e la conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione. Viceversa, tale circostanza e l'assenza di segnalazioni di attività delittuose in capo all'imputato, non potevano considerarsi idonee a superare la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi la prova dell'avvenuta disarticolazione del sodalizio; disarticolazione che, peraltro, non poteva di per sé ricollegarsi all'arresto dei vertici, elemento non assolutamente ostativo alla prosecuzione dell'attività criminosa dell'associazione. In mancanza di elementi indicativi dell'allontanamento dell'imputato dal contesto criminoso, rispetto al quale appariva irrilevante la mera assenza di episodi delittuosi considerate la gravità dei fatti oggetto di condanna, le strette relazioni esistenti tra la cosca ed altre articolazioni di ‘ndrangheta e la forte compenetrazione di quest'ultima nel territorio - riteneva il Collegio che non venisse in rilievo alcun elemento idoneo ad elidere le presunte esigenze cautelari o a condurre a un loro affievolimento. Neppure poteva essere apprezzato il rilievo difensivo relativo al decorso del tempo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che reputa significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione a un'associazione di stampo mafioso soltanto l'avvenuto recesso volontario, da accertare in virtù di una condotta esplicita. Dovevano, pertanto, considerarsi ininfluenti sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, non soltanto i profili inerenti al tempo decorso dall'esecuzione della misura, ma anche quelli relativi al comportamento assunto in seguito alla scarcerazione, che apparivano "generici e privi di concreti elementi volti al superamento della predetta presunzione". 2. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Ad avviso del difensore del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere vinta anche valorizzando elementi dimostrativi della instabilità o temporaneità del vincolo, nonché attraverso la valutazione della ? distanza temporale tra l'applicazione della misura e i fatti contestati. Nella specie, i giudici del riesame avrebbero trascurato, tra gli elementi prospettati dalla difesa in direzione dell'allontanamento dell'imputato dal contesto associativo di appartenenza, lo svolgimento di attività lavorativa lecita presso una gioielleria con il fratello, la mancata commissione di reati a partire dal 2010, il ruolo marginale rivestito nel sodalizio investigato e il tempo trascorso dalla esecuzione delle misure cautelari (2019). L'ordinanza impugnata, in sostanza, non aveva preso in considerazione quanto evidenziato nella memoria difensiva e nella documentazione acclusa, definendo le allegazioni difensive come vaghe e generiche, senza una loro adeguata valutazione e senza, soprattutto, offrire coerente e congrua motivazione sul perché di tale vaghezza o genericità. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. Giova ricordare che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (fra molte, Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510). Si è precisato, inoltre, che, rispetto alla suddetta presunzione legale, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (fra le più recenti, Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983). 3. A tali principi non si è uniformato il Tribunale del riesame di Catanzaro. Ed invero, l'organo de libertate, chiamato a valutare la condotta tenuta dal DOMANICO nel triennio successivo alla sua ultima scarcerazione (risalente al 2019), per come prospettata dalla difesa, ha speso poche e frettolose parole, definendo come "generici e privi di concreti elementi", volti al superamento della presunzione di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i "profili" relativi alla suddetta condotta, senza, tuttavia, neppure dare atto in cosa essa fosse, in concreto, consistita, e senza spiegare perché gli elementi forniti dalla difesa - consegnati in una memoria con allegata documentazione (di cui il giudice di merito ha omesso ogni menzione) - dovessero considerarsi così generici da non poter superare la presunzione legale citata. Altrettanto superficialmente è trattato il tema del decorso "oggettivo" del tempo fra i fatti in contestazione e l'applicazione della misura, in mancanza della indicazione del momento di effettiva cessazione della condotta di partecipazione associativa ascritta al DOMANICO (da verificarsi anche in caso di c.d. contestazione "aperta"), elemento necessario per potersi apprezzare, in concreto, la effettiva dimensione della distanza temporale dai fatti alla data dell'applicazione della misura cautelare a suo carico e, conseguentemente, la condotta, in ipotesi, lecita serbata dal predetto in quella frazione di tempo. 4. Le lacune motivazionali evidenziate impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, che provvederà a colmare le carenze rilevate, attenendosi ai principi di diritto richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Così deci