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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00888/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Stefano con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto avrebbe dovuto ritenersi tardiva la querela proposi:a in quanto l'istituto di credito avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'accaduto all'esito degli accertamenti effettuati e quindi in data precedente al 7 giugno 2014.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi g) e h).

Infatti, si tratta di delitti, secondo l'imputazione, risultavano commessi in data 4 marzo 201.4 con conseguente scadenza del termine prescrizionale in data 4 settembre 2021.

Secondo il ricorrente, non sarebbe applicabile a tali delitti la cosiddetta sospensione COVID perché, così argomentando, non sarebbe stato nemmeno possibile dichiarare la prescrizione dei reati ritenuti prescritti dalla Corte di merito.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

Da una parte, l'articolazione del motivo nemmeno contiene una indicazione dei motivi per cuife della data in cubi dovrebbe ritenere perfezionata la conoscenza effettiva da parte del querelante.

Per altro verso, sussiste nel provvedimento impugnato una motivazione adeguata, logica e congrua in ordine al fatto che le notizie informali acquisite in ordine alla falsità delle dichiarazioni contenute nella documentazione non potessero fondare, di per sé, alcuna ulteriore iniziativa in difetto di accertamenti documentali.

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 .Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.

Ciò perché la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez.

U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud., [OSCURATO:PERSONA]. 280432).

3.2. Nel caso di specie, tale stasi non vi è stata posto che - nel periodo interessato - non erano state fissate udienze né pendeva termine processuale.

Di conseguenza, il termine prescrizionale risulta spirato alla data del 4 settembre 2021 e quindi prima della sentenza di secondo grado, deliberata il 27 ottobre 2021.

4. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamenl:o senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

4.1. La mancata articolazione di alcuna doglianza in punto responsabilità determina acquiescenza sul punto con conseguente conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.Così deciso in Roma, il 16 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Stefano con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto avrebbe dovuto ritenersi tardiva la querela proposi:a in quanto l'istituto di credito avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'accaduto all'esito degli accertamenti effettuati e quindi in data precedente al 7 giugno 2014. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi g) e h). Infatti, si tratta di delitti, secondo l'imputazione, risultavano commessi in data 4 marzo 201.4 con conseguente scadenza del termine prescrizionale in data 4 settembre 2021. Secondo il ricorrente, non sarebbe applicabile a tali delitti la cosiddetta sospensione COVID perché, così argomentando, non sarebbe stato nemmeno possibile dichiarare la prescrizione dei reati ritenuti prescritti dalla Corte di merito. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. Da una parte, l'articolazione del motivo nemmeno contiene una indicazione dei motivi per cuife della data in cubi dovrebbe ritenere perfezionata la conoscenza effettiva da parte del querelante. Per altro verso, sussiste nel provvedimento impugnato una motivazione adeguata, logica e congrua in ordine al fatto che le notizie informali acquisite in ordine alla falsità delle dichiarazioni contenute nella documentazione non potessero fondare, di per sé, alcuna ulteriore iniziativa in difetto di accertamenti documentali. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 .Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. Ciò perché la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud., [OSCURATO:PERSONA]. 280432). 3.2. Nel caso di specie, tale stasi non vi è stata posto che - nel periodo interessato - non erano state fissate udienze né pendeva termine processuale. Di conseguenza, il termine prescrizionale risulta spirato alla data del 4 settembre 2021 e quindi prima della sentenza di secondo grado, deliberata il 27 ottobre 2021. 4. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamenl:o senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. 4.1. La mancata articolazione di alcuna doglianza in punto responsabilità determina acquiescenza sul punto con conseguente conferma delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.Così deciso in Roma, il 16 novembre
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