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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05494/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], -7 FER, 2624 / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 26/06/2015 del medesimo tribunale che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa ed aveva subordinato la concessione del beneficio alla demolizione delle opere abusive nel termine dì novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile il 21/09/2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen. lamentando che, alla data dell'accertamento dell'inottemperanza, la pena era già estinta essendo maturato il termine quinquennale di cui all'art. 173 cod. pen. decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti del ricorrente la pena, concordata con il pubblico ministero, di sei mesi di reclusione e seicento euro di multa per il reato continuato di violazione di sigilli e violazioni edilizie di cui agli artt. 81, cpv., 349 cod. pen, 44, d.P.R. n. 380 del 2001; 3.2.il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente subordinandolo alla demolizione dell'opera abusiva entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (irrevocabilità risalente al 21/09/2015); 3.3.con informativa del 05/04/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli comunicava di aver accertato il mancato adempimento della condizione sospensiva; 3.4.il ricorrente postula che, alla data dell'accertamento, la pena correlata all'abuso era ormai estinta, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 173, primo comma, cod. pen. decorrente dal novantesimo giorno successivo alla data di irrevocabilità della sentenza, secondo quanto prevede l'art. 172, quinto comma, cod. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 173; 3.5.a tal fine invoca l'applicazione dell'art. 173, quinto comma, cod. pen., per effetto del quale, in caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena a ciascuno di essi; dr 3.6.tanto premesso, occorre uscire dall'equivoco nel quale sembra essere caduto anche il PG il quale, nel chiedere l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato invoca l'applicazione, al caso di specie, del principio affermato da Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, Monosi, Rv. 278838 - 01, secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione; 3.7.in realtà, nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena è stata concessa per tutti i reati oggetto di condanna sicché, se può dirsi prescritta la (frazione di) pena applicata a titolo di continuazione per la contravvenzione, non altrettanto può dirsi per quella applicata in ordine al delitto; 3.8.non si vede, dunque, in che modo e in base a quale automatismo l'estinzione della pena applicata per la contravvenzione determini l'estinzione anche della condizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata (anche) per il delitto; 3.9.I'estinzione della pena non fa venir meno le conseguenze dannose o pericolose del reato alla cui eliminazione è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, né muta le basi fattuali del giudizio prognostico espresso dal giudice; l'estinzione della pena ascrivibile alla contravvenzione determina la non eseguibilità della relativa frazione ma non della condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, non estinta, relativa al delitto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 743 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equítativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], -7 FER, 2624 / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 26/06/2015 del medesimo tribunale che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa ed aveva subordinato la concessione del beneficio alla demolizione delle opere abusive nel termine dì novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile il 21/09/2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen. lamentando che, alla data dell'accertamento dell'inottemperanza, la pena era già estinta essendo maturato il termine quinquennale di cui all'art. 173 cod. pen. decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti del ricorrente la pena, concordata con il pubblico ministero, di sei mesi di reclusione e seicento euro di multa per il reato continuato di violazione di sigilli e violazioni edilizie di cui agli artt. 81, cpv., 349 cod. pen, 44, d.P.R. n. 380 del 2001; 3.2.il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente subordinandolo alla demolizione dell'opera abusiva entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (irrevocabilità risalente al 21/09/2015); 3.3.con informativa del 05/04/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli comunicava di aver accertato il mancato adempimento della condizione sospensiva; 3.4.il ricorrente postula che, alla data dell'accertamento, la pena correlata all'abuso era ormai estinta, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 173, primo comma, cod. pen. decorrente dal novantesimo giorno successivo alla data di irrevocabilità della sentenza, secondo quanto prevede l'art. 172, quinto comma, cod. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 173; 3.5.a tal fine invoca l'applicazione dell'art. 173, quinto comma, cod. pen., per effetto del quale, in caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena a ciascuno di essi; dr 3.6.tanto premesso, occorre uscire dall'equivoco nel quale sembra essere caduto anche il PG il quale, nel chiedere l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato invoca l'applicazione, al caso di specie, del principio affermato da Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, Monosi, Rv. 278838 - 01, secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione; 3.7.in realtà, nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena è stata concessa per tutti i reati oggetto di condanna sicché, se può dirsi prescritta la (frazione di) pena applicata a titolo di continuazione per la contravvenzione, non altrettanto può dirsi per quella applicata in ordine al delitto; 3.8.non si vede, dunque, in che modo e in base a quale automatismo l'estinzione della pena applicata per la contravvenzione determini l'estinzione anche della condizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata (anche) per il delitto; 3.9.I'estinzione della pena non fa venir meno le conseguenze dannose o pericolose del reato alla cui eliminazione è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, né muta le basi fattuali del giudizio prognostico espresso dal giudice; l'estinzione della pena ascrivibile alla contravvenzione determina la non eseguibilità della relativa frazione ma non della condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, non estinta, relativa al delitto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 743 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equítativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
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