CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34264/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
serva che, diversamente da quanto afferma la C.T.R., è mancato un valido atto d'irrogazione delle sanzioni (principale e accessoria) in quanto all'atto di contestazione (notificato il 5/06/2007) hanno fatto seguito le deduzioni difensive della contribuente, sicché l'Ufficio, ravvisandone i presupposti, nel termine di decadenza di un anno dalla presentazione delle deduzioni, avrebbe dovuto emettere un nuovo provvedimento, ossia un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Inoltre, sbaglia la C.T.R. nel ritenere che l'atto sanzionatorio "rimane quello notificato in data 5.6.2007, annullato ma poi ripristinato dall'atto di revoca." (vedi supra). È il caso di ribadire, al riguardo, il principio espresso da questa Corte, per il quale: «In materia tributaria, il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi o infondati (nella specie, un atto di r.g. n. 29482/2010 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione di sanzioni) è espressamente riconosciuto dall'art. 2- quater, comma 1, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656) e non sussistono ragioni per non ritenere che possa essere annullato anche un precedente atto di annullamento, senza che da tale annullamento, tuttavia, consegua la reviviscenza dell'originario atto impositivo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne consegue che, in tal caso, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di un positivo esercizio del suo potere impositivo mediante un nuovo atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto per il compimento dell'atto.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22827; 08/10/2019, n. 25055). Sulla scia di tale canone giuridico, è chiaro che l'atto di contestazione ha perso la propria potenziale valenza di atto sanzionatorio, per due concorrenti ragioni: da un lato, perché ad esso hanno fatto seguito le deduzioni difensive della contribuente; dall'altro, perché l'Amministrazione finanziaria lo aveva annullato (in autotutela) e la successiva revoca dell'autotutela non ne aveva, per così dire, ripristinato gli effetti. 8. Tutti gli altri motivi restano assorbiti in conseguenza dell'accoglimento del primo. 9. Alla stregua di queste considerazioni, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbiti i rimanenti, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, coll'accoglimento del ricorsi introduttivi della contribuente. 10. Le spese processuali dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. r.g. n. 29482/2010 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00, a titol