CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 02201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2022 (motivazione depositata il 5 aprile 2022) il Tribunale del riesame di Rimini ha respinto la riciiesta presentata dalla Grapsi avverso il decreto del locale PM che in data 25 febbraio 2022 ha convalidato il sequestro probatorio disposto il precedente 24 febbraio, all'esito di perquisizione domiciliare, dalla PG della questura di Rimini ed avente ad oggetto euro 162.370,00 - rinvenuti in un armadio collocato nella camera in uso alla madre della Grapsi - denaro suddiviso in varie mazzette da 50,00/100,00 euro occultate sotto i vestiti e sigillate con cellophane. 2. Nella convalida del sequestro, il PM dà atto della "necessità di procedere a consulenza tecnica anche sul corpo del reato e sulle cose ad esso pertinenti per valutare la sussistenza delle condotte delittuose ... accertare la provenienza delittuosa di quanto in sequestro". 3. Per quanto concerne le esigenze probatorie, l'ordiranza impugnata evidenzia che in una nota integrativa depositata in vista dell'udienza del riesame il PM ha precisato che il sequestro "è funzionale alla necessità di effettuare accertamenti sulle banconote e sul materiale adoperato per il loro confezionamento, onde isolare, in particolare, eventuali residui di stupefacenti ed impronte digitali, sì da suffragare la tesi investigativa secondo cui il denaro vincolato configurerebbe il provento di precedenti spacci". 4. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, essendo stata l'indagata arrestata - unitamente al compagno - il precedente 2 febbraio, in quanto trovata in possesso di 60 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri, di 11 grammi di sostanza da taglio, 3 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e di denaro in contanti per 30.450 euro, confezionato con le medesime modalità di quello rinvenul:o all'esito della perquisizione domiciliare (fatto per il quale il 2 marzo 2022 la Grapsi ha "patteggiato" la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca del denaro sequestrato). 4.1. Inoltre - rileva il Tribunale - sussiste macroscopica sproporzione tra la somma di denaro rinvenuta e i redditi leciti accertati dalla GJardia di Finanza in capo all'indagata, al compagno, nonchè alla figlia e alla madre della Grapsi (di tal che la giustificazione fornita in ordine alla provenienza lecita della somma, che costituirebbe "il frutto dei risparmi accumulati dalla madre", appare vh• del tutto inverosimile anche perché quest'ultima non percepisce redditi quantomeno dal 2014). Elementi questi, conclude l'ordinanza del riesame, dai quali si deduce che il rilevante importo di denaro accumulato derivi da precedenti spacci, reiterati nel tempo e interrotti proprio dall'arresto del 2 febbraio e dalla conseguente applicazione di misura cautelare coercitiva. 5. Avverso l'ordinanza la Grapsi, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale sono dedotti due motivi. 5.1. In primo luogo, si eccepisce la nullità del decreto di convalida del sequestro del PM in data 25 febbraio 2022, per difetto assoluto di motivazione, erroneamente non riconosciuta dal Tribunale. Secondo la ricorrente, la mancanza originaria di motivazione non poteva essere colmata con la nota integrativa depositata dall'Ufficio di Procura in vista dell'udienza del riesame. 5.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza del fumus commissi delicti. Invero, nel corso della perquisizione del 24 febbraio 2022 è stato rinvenuto solo il denaro, non anche sostanza stupefacente o materiale in qualche modo collegabile alla vendita di stupefacenti. E' dunque arbitrario dedurre - sulla base del precedente arresto del 2 febbraio - che tale denaro sia frutto di - precedente ed indimostrata - attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già ritenuto che - a differenza del Tribunale - il PM possa, in sede di udienza del riesame, integrare la motivazione del decreto di convalida del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. II, n. 49356 del 22 novembre 2019 - Rv. 277989). Nella specie, appunto, non è stato il Tribunale a sostituirsi arbitrariamente al PM nella individuazione delle esigenze probatorie, ma quest'ultimo a meglio specificare in sede di riesame del provvedimento le ragioni per le quali il vincolo andava mantenuto. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. In riferimento al profilo relativo al fumus, l'ordinanza impugnata non ha rispettato il principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo Sez. III, n. 50008 dell'Il ottobre 2018 - Rv. 274693) secondo cui il Tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato. 3. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Rimini ha ritenuto che la sussistenza di consistenti indizi in ordine alla commissione del delitto di cessione di sostanze stupefacenti si fondi sui seguenti elementi: a) precedente arresto dell'indagata in quanto trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sostanza da taglio e strumenti per il confezionamento, nonché di una somma di denaro pari 30.450 euro, confezionato con le medesime modalità di quello rinvenuto all'esito della perquisizione domiciliare che ha determinato il sequestro oggetto del presente procedimento; b) macroscopica sproporzione tra l'ingente somma sequestrata (oltre 162.000 euro) e i redeiti leciti accertati dalla Guardia di Finanza in capo alla Grapsi al compagno e alla di lei madre. 4. Rileva questa Corte che detti elementi non appaiono sufficienti a legittimare il mantenimento in sequestro della somma. Invero, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso ipotizzato (Sez. II, n. 51200 del 29 ottobre 2019 - Rv. 278229). Invero - come ritenuto da questa Sezione in passato (Sez. VI, n. 2117 del 1993 - Rv. 196921) - per disporre il sequestro probatorio occorre la presenza di "fondati motivi" che la "res" costituisca corpo di reato o cosa pertinente il resto, non essendo sufficiente una soggettiva opinione ne' un semplice sospetto, perché questi non abilitano all'esercizio di poteri che comprimono diritti di proprietà, di possesso, di riservatezza costituzionalmente garantiti, essendo la coercizione consentita solo nei casi e con i limiti posti dalla legge allorquando si vuole dare preminenza ad un pubblico interesse, qui costituito dal raggiungimento della verità - attraverso la prova - nel processo penale. 5. Nella specie, emergono certamente motivi di sospetto in ordine alla disponibilità di una somma assai rilevante di denaro contante nella disponibilità dell'indagata, ma non anche elementi idonei a ritenere concretamente configurabile il reato di cessione di sostanze stupefacenti, individuato quale presupposto del sequestro. 6. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto, mandando alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni ai sensi dell'art. 626 c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626