CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41915/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19263/21 Marchesi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. e applicata la diminuente di rito; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza, in assenza di causa di giustificazione anche sotto il profilo putativo, è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]