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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22493/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22535/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CAVICCHI, domiciliato ex lege in Romapresso la Cancelleria della Cor te di Cassazione, con diritto a ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo , che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, [OSCURATO:PERSONA] di Venezia -resistenti - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 13354/2022 depositata il 28/4/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

AndreaZuliani.

Oggetto: Revocazione artt. 391bise 395, n. 4, c.p.c.

R.G.N.22535/2022 Cron.

Rep.

Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da l l ’attuale ricorrente contro la sentenza n. 1 6 0 /201 6 della Corte d’Appello di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, rilevando quanto segue: «3.

Il ricorso è inammissibile per difetto di decisività delle censure. 4.Esso, infatti, non coglie la assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui, essendo il periodo di causa in regime dicontrattualizzazione, trovava applicazione quanto disposto dalla contrattazione collettiva di comparto.

In particolare, la sentenza ha osservato che con l ’ articolo 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento. 5.Detta ratio, di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è colta daicontenuti della impugnazione».

Contro tale ordinanza il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c.

Il Ministero, anche con i suoi uffici periferici, non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare un atto di intervento per preannunciare la partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanzain camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente denuncia il preteso errore revocatorio ipotizzandoche questa Corte sia caduta in «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» laddove ha affermato che il ricorso per cassazione non aveva colto l’autonoma ratio decidendi della impugnata sentenza d’appello consistente nel rilievo che «con l’articolo 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione permateria di insegnamento».

2. Il ricorso è in ammissibile, perché quello denunciato non è un errore di percezionedel fatto, ma potrebbe essere, in ipotesi, solo un errore di interpretazione delcontenuto del ricorso per cassazione, come tale insindacabile con il mezzo di impugnazione revocatorio.

Infatti, come ribadito di recente da Cass.

SU n. 11032 del 2023 la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (conforme, tra le tante,Cass. n. 10184 del 27 aprile 2018). 2.1.Detto questo va precisato che i l ricorso per cassa zione era affidato a un unico motivo, così rubricato: «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al d.m. 1°.12.1952, al d.P.R.209/1997 art. 6, al d.P.R. 417/1974 art. 88, al d.m. 16.8.1996, art. 3».

La Corte d’Appello di Venezia, dopo avere argomentato il rigetto della domanda del lavoratore ( che vantava il diritto all o svolgimento di 20 ore settimanali di insegnamento, invece delle 18 assegnategli) sulla scorta delle disposizioni statali da lui invocate , aggiunse l’ulteriore considerazione che « gli anni di causa sono tutti riferiti a periodi in cui il rapporto di lavoro era contrattualizzato», osservando che «l’art. 41 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1995 ha previsto lo svolgimento dell’attività di insegnamento in diciotto ore settimanali».

L’art. 41 del CCNL non è menzionato tra le norme violate nella sopra riportata rubrica del motivo di ricorso per cassazionee ad esso non si fa alcun riferimento nemmeno nell’illustrazionedel motivo.

2.2. Dalla lettura dell’ordinanza n. 13354/2022 cit. risulta che, in essa è stato correttamente ricostruito il fatto, come risulta dal relativo storico della lite, sicché, dal punto di vista percettivo, la Corte ha dato atto delle statuizioni di corte d’appello secondo cui gli anni di causa erano riferiti ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era contrattualizzato e che, a tenore del suddetto art. 41 CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1995,l ’ orario di insegnamen to era di diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento, e che l’insegnante poteva avere diritto alla retribuzione delle ore di insegnamento superiori alle diciotto solo se ed in quanto attribuite e svolte quali ore «eccedenti», secondo la previsione dell’articolo 70 dello stesso CCNL, richiamato nel ricorso per revocazione.

Questo profilo del carattere eccedentario delle ore superiori alle diciotto non risulta minimamente argomentato dal lavoratorenel ricorso per cassazione, in quanto alle pp. 9 –10 di tale ricorso si fa solo un accenno al fatto che la contrattazione collettiva non abbia modificato la precedente disciplina, ma nulla si dice sul carattere «eccedentario» delle due ore in più rispetto alle diciotto né si contesta il carattere facoltativo della eventuale conservazione dell’orario a venti ore per cattedre sperimentali, che anzi viene ribadito anche nello stesso ricorso.

Dalla complessiva lettura dell’ordinanza n. 13354/2022 cit. si desume che sono queste le ragioni per le quali si è affermata la mancata impugnazione dell’assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui− dopo la specificazione che in base all’art. 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento– è stato specificato che il diritto dell’insegnante alla retribuzione di ore ulteriori (che era quello azionato) presupponeva che si trattasse di ore attribuite e svolte quali ore «eccedenti», ai sensi dell’art. 70 dello stesso CCNL, salvo restando il carattere facoltativo della eventuale conservazione dell’orario più lungo (a venti ore)per le cattedre sperimentali.

Una corretta impugnazione avrebbe dovuto censurare la suddetta statuizione da considerare principale della corte d’appello mentre questo non era avvenuto.

Per questa ragione nell’ordinanza revocanda è stato affermato (in diritto) che la ratio decidendi della sentenza di appello non era stata correttamente impugnata.

Né, ai fini di una corretta impugnazione di tale ratio decidendi poteva certamente considerarsi sufficiente l’accennato riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nel ricorso per cassazione, presente solo nel punto riprodotto nel ricorso per revocazione,privo di ogni argomentazione sul carattere eccedentario delle oreulteriori rispetto alle diciotto regolamentari e sulla facoltatività della relativa conservazione per le cattedre sperimentali.

2.3. Il lavoratoreha basato l’impugnazione per revocazione sul rilievo che, a pag.9 del ricorso per cassazione, aveva affermato che «nulla cambia anche con l’introduzione della contrattazione collettiva», salvo poi ribadire,anche in questa sede, « quello che era il thema decidendum : la errata lettura del d.m. sulla sperimentazione parziale (e non il CCNL del 1995)».

Ma non considera che il suddetto riferimento alla contrattazione collettiva non solo è generico ma è altresì insufficiente, perché non tocca le norme della contrattazione collettiva che disciplinano il diritto fatto valere in giudizio.

Né considera che se tale censura fosse stata proposta in modo corretto e la relativa argomentazione fosse stata ignorata e male interpretata dalla Corte il conseguente errore sarebbe di diritto enon di fatto revocatorio. 3.Per tutte le anzidette ragioni il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile e non si dà luogo a decidere sul le spese di lite, non avendo il Ministero resistente svolto difese.

4. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22535/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CAVICCHI, domiciliato ex lege in Romapresso la Cancelleria della Cor te di Cassazione, con diritto a ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo , che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, [OSCURATO:PERSONA] di Venezia -resistenti - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 13354/2022 depositata il 28/4/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. Oggetto: Revocazione artt. 391bise 395, n. 4, c.p.c. R.G.N.22535/2022 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da l l ’attuale ricorrente contro la sentenza n. 1 6 0 /201 6 della Corte d’Appello di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, rilevando quanto segue: «3. Il ricorso è inammissibile per difetto di decisività delle censure. 4.Esso, infatti, non coglie la assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui, essendo il periodo di causa in regime dicontrattualizzazione, trovava applicazione quanto disposto dalla contrattazione collettiva di comparto. In particolare, la sentenza ha osservato che con l ’ articolo 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento. 5.Detta ratio, di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è colta daicontenuti della impugnazione». Contro tale ordinanza il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c. Il Ministero, anche con i suoi uffici periferici, non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare un atto di intervento per preannunciare la partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanzain camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia il preteso errore revocatorio ipotizzandoche questa Corte sia caduta in «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» laddove ha affermato che il ricorso per cassazione non aveva colto l’autonoma ratio decidendi della impugnata sentenza d’appello consistente nel rilievo che «con l’articolo 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione permateria di insegnamento». 2. Il ricorso è in ammissibile, perché quello denunciato non è un errore di percezionedel fatto, ma potrebbe essere, in ipotesi, solo un errore di interpretazione delcontenuto del ricorso per cassazione, come tale insindacabile con il mezzo di impugnazione revocatorio. Infatti, come ribadito di recente da Cass. SU n. 11032 del 2023 la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (conforme, tra le tante,Cass. n. 10184 del 27 aprile 2018). 2.1.Detto questo va precisato che i l ricorso per cassa zione era affidato a un unico motivo, così rubricato: «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al d.m. 1°.12.1952, al d.P.R.209/1997 art. 6, al d.P.R. 417/1974 art. 88, al d.m. 16.8.1996, art. 3». La Corte d’Appello di Venezia, dopo avere argomentato il rigetto della domanda del lavoratore ( che vantava il diritto all o svolgimento di 20 ore settimanali di insegnamento, invece delle 18 assegnategli) sulla scorta delle disposizioni statali da lui invocate , aggiunse l’ulteriore considerazione che « gli anni di causa sono tutti riferiti a periodi in cui il rapporto di lavoro era contrattualizzato», osservando che «l’art. 41 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1995 ha previsto lo svolgimento dell’attività di insegnamento in diciotto ore settimanali». L’art. 41 del CCNL non è menzionato tra le norme violate nella sopra riportata rubrica del motivo di ricorso per cassazionee ad esso non si fa alcun riferimento nemmeno nell’illustrazionedel motivo. 2.2. Dalla lettura dell’ordinanza n. 13354/2022 cit. risulta che, in essa è stato correttamente ricostruito il fatto, come risulta dal relativo storico della lite, sicché, dal punto di vista percettivo, la Corte ha dato atto delle statuizioni di corte d’appello secondo cui gli anni di causa erano riferiti ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era contrattualizzato e che, a tenore del suddetto art. 41 CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1995,l ’ orario di insegnamen to era di diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento, e che l’insegnante poteva avere diritto alla retribuzione delle ore di insegnamento superiori alle diciotto solo se ed in quanto attribuite e svolte quali ore «eccedenti», secondo la previsione dell’articolo 70 dello stesso CCNL, richiamato nel ricorso per revocazione. Questo profilo del carattere eccedentario delle ore superiori alle diciotto non risulta minimamente argomentato dal lavoratorenel ricorso per cassazione, in quanto alle pp. 9 –10 di tale ricorso si fa solo un accenno al fatto che la contrattazione collettiva non abbia modificato la precedente disciplina, ma nulla si dice sul carattere «eccedentario» delle due ore in più rispetto alle diciotto né si contesta il carattere facoltativo della eventuale conservazione dell’orario a venti ore per cattedre sperimentali, che anzi viene ribadito anche nello stesso ricorso. Dalla complessiva lettura dell’ordinanza n. 13354/2022 cit. si desume che sono queste le ragioni per le quali si è affermata la mancata impugnazione dell’assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui− dopo la specificazione che in base all’art. 41 CCNL 1995 Comparto scuola l’orario di insegnamento obbligatorio era stato portato a diciotto ore settimanali, senza distinzione per materia di insegnamento– è stato specificato che il diritto dell’insegnante alla retribuzione di ore ulteriori (che era quello azionato) presupponeva che si trattasse di ore attribuite e svolte quali ore «eccedenti», ai sensi dell’art. 70 dello stesso CCNL, salvo restando il carattere facoltativo della eventuale conservazione dell’orario più lungo (a venti ore)per le cattedre sperimentali. Una corretta impugnazione avrebbe dovuto censurare la suddetta statuizione da considerare principale della corte d’appello mentre questo non era avvenuto. Per questa ragione nell’ordinanza revocanda è stato affermato (in diritto) che la ratio decidendi della sentenza di appello non era stata correttamente impugnata. Né, ai fini di una corretta impugnazione di tale ratio decidendi poteva certamente considerarsi sufficiente l’accennato riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nel ricorso per cassazione, presente solo nel punto riprodotto nel ricorso per revocazione,privo di ogni argomentazione sul carattere eccedentario delle oreulteriori rispetto alle diciotto regolamentari e sulla facoltatività della relativa conservazione per le cattedre sperimentali. 2.3. Il lavoratoreha basato l’impugnazione per revocazione sul rilievo che, a pag.9 del ricorso per cassazione, aveva affermato che «nulla cambia anche con l’introduzione della contrattazione collettiva», salvo poi ribadire,anche in questa sede, « quello che era il thema decidendum : la errata lettura del d.m. sulla sperimentazione parziale (e non il CCNL del 1995)». Ma non considera che il suddetto riferimento alla contrattazione collettiva non solo è generico ma è altresì insufficiente, perché non tocca le norme della contrattazione collettiva che disciplinano il diritto fatto valere in giudizio. Né considera che se tale censura fosse stata proposta in modo corretto e la relativa argomentazione fosse stata ignorata e male interpretata dalla Corte il conseguente errore sarebbe di diritto enon di fatto revocatorio. 3.Per tutte le anzidette ragioni il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile e non si dà luogo a decidere sul le spese di lite, non avendo il Ministero resistente svolto difese. 4. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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