CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale, del 23 novembre 2021, con il quale è stato disposto, nei suoi confronti, il regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione dell'ergastolo per reati di omicidio e associazione di stampo mafioso 2. Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo dei difensori, E. Genovese e D. Barillà, (inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen, nonché vizio di motivazione) non risultano consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. 3.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto con il quale è stato disposto il regime differenziato, il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, le eccezionali ragioni di ordine e sicurezza, valutate all'attualità, sulla cui base è stato disposto il regime differenziato (la posizione apicale assunta nel sodalizio di riferimento, storicamente federato al clan dei Condello, la persistente operatività all'attualità di quest'ultimo clan, la condizione di latitanza, per lungo tempo, a riprova del ruolo apicale e carismatico del Rosmini nel gruppo di riferimento, la possibilità di concreti collegamenti con l'esterno non solo diretti, attraverso i familiari, ma anche indiretti) motivando adeguatamente sulla sussistenza, all'attualità di dette esigenze eccezionali, in quanto ritenute nel provvedimento ministeriale, a fronte del richiamo di provvedimenti giudiziari, delle informazioni recenti della DIA e DDA di [OSCURATO:PERSONA] e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. 3.1. Considerato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite per questa Corte di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie. 3.2.Ritenuto, infine, che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta altresì la impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805) .4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]