CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].-intimata-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1396/2023depositata il 27/09/2023.Numero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 686/2020, il Tribunale di Teramo, pronunciandosull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai garanti LucaBernacchini e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 559/2016— emesso, per l’inadempimento di un contratto di leasing, in favore diTerfinance s.p.a. per l’importo di euro 324.730,09, oltre interessi espese — dopo aver qualificato il rapporto come leasing traslativo eritenuto nella fattispecie applicabile in via analogica l’art. 1526 c.c.,perveniva a ritenere manifestamente eccessiva la clausola penale di cuiall’art. 13 del contratto (sul rilievo che essa avrebbe consentito alconcedente di cumulare la restituzione del bene, la trattenuta delle rategià riscosse, la pretesa delle rate a scadere e il prezzo di riscatto, cosìregolare esecuzione del rapporto) e ne riduceva l’importo per ridurla adequità ex art. 1384 c.c. Per l’effetto, quindi, revocava il decretoingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, al pagamentodel solo importo di euro 36.619,00, pari ai canoni scaduti e non versati,oltre interessi dalla domanda al saldo, mentre rigettava ogni altradomanda, compresa quella di integrale restituzione delle rate giàcorrisposte dall’utilizzatore, ritenuta incompatibile con la conservazione,sia pure ridotta, della penale pattuita, ed infine poneva le spese di lite acarico della parte opposta.2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cui resistevanoAnna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Con la qui impugnata sentenza, la Corte d’Appello di L’Aquilaaccoglieva soltanto il quarto motivo di gravame, limitatamente alregolamento delle spese di lite di primo grado, che riformavaNumero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026disponendone la parziale compensazione; rigettava, invece, i primi tremotivi, pertanto confermando integralmente la decisione del Tribunalequanto alla qualificazione del rapporto come leasing traslativo, allaconseguente applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. ed alla ritenutamanifesta eccessività della clausola penale di cui all’art. 13 del contratto,della quale conseguentemente confermava la riduzione nei termini giàindividuati dal primo giudice.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.La banca ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato rispettivememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 1526, secondo comma, 1384, 1223 e 1225c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusola legittimità della clausola penale prevista dall’art. 13 del contratto dileasing.Deduce che la corte territoriale avrebbe erroneamente confermato lavalutazione di detta clausola penale come manifestamente eccessiva edinvece avrebbe omesso di considerare la sua piena conformità almodello delineato dall’art. 1526, secondo comma, c.c. per il leasingtraslativo, poiché prevedeva, a favore dell’utilizzatore, la detrazione diquanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato.Osserva altresì che la clausola non attribuiva al concedente unindebito vantaggio, ma era diretta a preservare l’equilibrioNumero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026sinallagmatico del rapporto, consentendogli di conseguire il corrispettivocomplessivamente pattuito — comprensivo del maxi-canone, dei canoniperiodici e del prezzo di riscatto — con imputazione, a beneficiodell’utilizzatore, del ricavato della vendita o ricollocazione dell’immobile.In tal modo, la penale avrebbe avuto la funzione di neutralizzare glieffetti economici dell’inadempimento, senza porre l’utilizzatore in unaposizione deteriore rispetto agli obblighi originariamente assunti. Lacorte territoriale, invece, avrebbe alterato tale assetto negoziale, nelconfermare la riduzione della penale ad un importo corrispondente aisoli canoni riscossi e a quelli scaduti e non pagati, così escludendo lerate a scadere e il prezzo di riscatto, pur in presenza di una clausola cheprevedeva la detrazione del valore di realizzo del bene restituito. Nesarebbe derivata, secondo la ricorrente, una riduzione non giustificata enon coerente con i criteri di cui agli artt. 1384, 1223 e 1225 c.c., poichéla penale, come rideterminata, non avrebbe assicurato alla concedenteneppure il ristoro del capitale investito, né il risarcimento integrale deldanno conseguente all’inadempimento dell’utilizzatrice.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni diinammissibilità formulate dai controricorrenti. La censura, infatti, non sirisolve in una generica contestazione dell’apprezzamento della clausolacontrattuale compiuto dal giudice di merito, ma – conformemente agliinsegnamenti di questa Corte in punto di deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge - individua specificamentel’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata, denunciando la noncorretta sussunzione della clausola di cui all’art. 13 del contrattonell’area delle clausole penali manifestamente eccessive, a dannodell’utilizzatore, in quanto produttive di un indebito cumulo in favore delconcedente.La ricorrente, inoltre, ha riportato il contenuto della summenzionataNumero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026clausola, in ossequio al principio di autosufficienza, e ha posto taleprevisione negoziale in rapporto con gli artt. 1526, secondo comma, e1384 c.c., deducendo che la corte territoriale avrebbe erroneamenteomesso di considerare la presenza del meccanismo di deduzione delricavato della vendita o ricollocazione del bene. Il motivo, per comededotto, rispetta dunque il canone di specificità, perché confronta laregola applicata dalla sentenza impugnata con quella che, secondo laricorrente, avrebbe più correttamente dovuto governare la fattispecie.Difatti, secondo le Sezioni Unite, quando nel ricorso per cassazione èdenunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l'onere dispecificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corteil compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa chetrascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza chesi pongono in contrasto con essa (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745).1.3. Nel merito, la censura coglie nel segno.Dal tenore dell’art. 13 del contratto di leasing emerge che la clausolapenale prevedeva, in favore dell’utilizzatore, l’accredito di quantoricavato dalla vendita o ricollocazione del bene restituito. Tale previsioneè coerente con il modello delineato dall’art. 1526, secondo comma, c.c.,applicabile al leasing traslativo, poiché evita che il concedente possacumulare, senza correttivo alcuno, la restituzione del bene, la ritenzionedei canoni già riscossi e la pretesa delle somme ancora dovute.Non rileva, in senso contrario, che alla concedente fossero rimessi itempi e le modalità della vendita, trattandosi di profilo attinente allaNumero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026fase esecutiva del meccanismo di realizzo e non alla struttura dellaclausola, la quale resta connotata dalla previsione del necessarioaccredito del ricavato in favore dell’utilizzatore.1.4. Orbene, la corte d’appello, pur avendo richiamato in astratto iprincipi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.2061/2021, non ne ha fatto corretta applicazione nel caso concreto.Essa ha infatti confermato la valutazione di manifesta eccessività dellapenale senza confrontarsi in modo effettivo con il contenuto dellaclausola e, in particolare, omettendo la considerazione del datonegoziale decisivo costituito dal patto di deduzione.2. Con il secondo motivo la banca ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 1526, co. 2, c.c., 1223 c.c., 1225 c.c., 1384c.c. e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 4. Violazionedell’art. 111, co. 6, Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4”.Lamenta che la corte di merito, nel confermare la riduzione dellapenale, ha svolto una motivazione solo apparente circa le modalità ditale riduzione, altresì incorrendo in violazione e falsa applicazione dilegge.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto diconfermare la decisione di primo grado ritenendo “che l’indagineeffettuata dal primo giudice per verificare se l’inadempimentodell’utilizzatore abbia portato un indebito guadagno al concedente (ossiaun vantaggio maggiore di quanto questi avrebbe ottenuto in caso difisiologico svolgimento del rapporto), sia corretta e condivisibile nellamotivazione; così come parimenti corretta sia la decisione, poi presa, diridurre la penale prevista in contratto, nello specifico, tenendo conto deisoli canoni di locazione scaduti e non ancora versati dall’utilizzatore, enon già anche le rate a scadere ed il prezzo di riscatto”, altresìaggiungendo che: “Ora, che la clausola in esame, così come concepita,Numero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026preveda un indebito guadagno in capo al concedente in caso dirisoluzione contrattuale per inadempimento dell’utilizzatore, appareevidente, considerato che prevede l’attribuzione al concedente, oltredell’intero importo del finanziamento, anche della proprietà e il possessodel bene immobile”.Una simile motivazione non consente, tuttavia, di individuare l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice d’appello per ritenere corretta lariduzione della penale. La corte territoriale, infatti, si limita a richiamarele conclusioni raggiunte dal primo giudice e ad aderirvi, senzaconfrontarsi in modo puntuale con le specifiche censure formulatedall’appellante, né esplicitare gli aspetti argomentativi posti afondamento della propria decisione.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lamotivazione per relationem è ammissibile purché il giudice del gravamerenda percepibili le ragioni della propria adesione alla decisioneimpugnata e dia conto dell’esame dei motivi di appello. Diversamente, ilmero rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado si risolvein una adesione acritica, incompatibile con l’obbligo di motivazione, ditalché è stato precisato che “La sentenza d'appello non può ritenersilegittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibilerichiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegatidall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in unaacritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza cheemerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dellainfondatezza dei motivi del gravame” (Cass. n. 10809/2026; Cass. n.2397/2021).Nel caso in esame, la corte d’appello ha reso una motivazione solograficamente esistente, ma apparente, giacché ha omesso di indicare icriteri concretamente utilizzati per qualificare come eccessiva la penalepattuita e per determinarne la riduzione, ed in particolare, non ha svoltoNumero registro generale 7626/2024Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 23583/2026Data pubblicazione 20/07/2026alcuna valutazione in ordine alla proporzione della clausola rispettoall’interesse economico del concedente all’esatto adempimento delcontratto, né ha considerato che la previsione negoziale contemplava,nella salvaguardia dell’equilibrio tra le posizioni delle parti, la detrazionedel ricavato ottenuto dalla successiva vendita del bene restituito.3. Entrambi i motivi, e dunque l’intero ricorso, vanno accolti.4. L’impugnata sentenza va cassata per quanto di ragione, con rinvioalla Corte d’Appello di L’Aquila, in altra Sezione e comunque in diversacomposizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi didiritto.5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila,in altra Sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 19 giugno 2026.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]