CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 24056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 29330-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controrícorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1777/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 7/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza del 28/2/2012, dopo aver dichiarato aperte le successioni per causa di morte di [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispettivamente madre e padre delle parti in causa, e cioè, da un lato, l'attore [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato, in primo luogo, che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano lesivi della quota di riserva di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di C. 72.109,00 e, in secondo luogo, che quest'ultimo aveva diritto alla reintegrazione mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alle parti i singoli beni ereditari e determinando per ciascuna di esse la misura dei conguagli da dare o ricevere. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] invece ha sostenuto le ragioni dell'appellante. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato, innanzitutto, il motivo con il quale l'appellante aveva lamentato la nullità della sentenza impugnata per avere il tribunale dichiarato inammissibile la prova testimoniale dedotta dai convenuti sul rilievo che la teste [OSCURATO:PERSONA] era parte necessaria dell'autonomo eventuale giudizio di accertamento della simulazione della cessione di cubatura del 15/6/1989: e ne ha ritenuto l'infondatezza sotto ogni profilo. 2.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa di risposta, aveva dedotto che la madre [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una donazione indiretta in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] attraverso la cessione a titolo gratuito della cubatura relativa alle p.11e n. 143 e 40 del f. 117, di proprietà della cedente, in favore del terreno, poi Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 identificato con la p.11a 429 del f. 117, di proprietà del cessionario; - se fosse stata effettivamente questa la "realtà del fenomeno", difficilmente sarebbero potuti sorgere problemi di qualificazione e trattamento giuridico poiché la cessione di cubatura implica il trasferimento di un valore economico della madre cedente al figlio cessionario verosimilmente motivato da animus donandi; ha rilevato che la realtà si era, tuttavia, rilevata diversa poiché dalla documentazione prodotta in giudizio di evince che la cessione di cubatura del 15/6/1989 è stata formalmente compiuta non in favore di [OSCURATO:PERSONA] ma di Angela e [OSCURATO:PERSONA], sorelle della cedente, e che [OSCURATO:PERSONA] è diventato proprietario della p.11a 429 solo in data 6/4/1990 in forza della donazione fattane dalle zie Angela e [OSCURATO:PERSONA], cui è seguita la voltura della concessione edilizia n. 31/1989 già intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. A fronte di tale situazione, ha proseguito la corte, "la cui riconducibilità allo schema della donazione indiretta non è di intuitiva evidenza", i convenuti, "anziché limitarsi a censurare come risibile il contrario asserto di [OSCURATO:PERSONA] e ad inquadrare il fenomeno nell'anodina categoria della interposizione personale", avrebbero dovuto allegare specificamente e quindi dimostrare la precisa fisionomia della vicenda in esame. 2.5. I convenuti, in particolare, ha osservato la corte, avrebbero dovuto: - precisare se la stessa aveva integrato un'interposizione fittizia di persona, nel senso che il reale cessionario era stato [OSCURATO:PERSONA] e non le zie simulate cessionarie, ovvero un'interposizione reale, nel senso che le cessionarie Angela e [OSCURATO:PERSONA] erano state le reali destinatarie degli effetti dell'atto ma con l'obbligo di trasferirli con distinto negozio al nipote Salvatore; - proporre, quindi, Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 apposita domanda di accertamento, anche nei confronti delle partecipanti all'accordo (simulatorio o fiduciario) d'interposizione (o i loro eredi); - dare, infine, la prova di tale accordo, nel primo caso (simulazione) rispettando í limiti di cui all'art. 1417 c.c. e, nel secondo (interposizione reale) a prescindere dal limite di cui all'art. 2721, comma 1°, c.c. ma con esclusione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 246 c.p.c. e l'onere, nell'uno e nell'altro caso, di esplicitare ed eventualmente allegare con prove storiche o logiche le ragioni per le quali le tre sorelle Zelante, intendendo sin dall'inizio (e cioè al tempo dell'atto di asservimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) realizzare una liberalità in favore di [OSCURATO:PERSONA], non lo abbiano fatto nel modo più lineare, e cioè trasferendogli prima la proprietà del terreno sul quale edificare (e la titolarità della concessione edilizia relativa, tanto più se cointestata a [OSCURATO:PERSONA]) e poi (o magari contestualmente) cedendogli la cubatura a tal fine necessaria (visto che la cessione della volumetria presuppone la formale disponibilità di un'area edificabile da parte del cessionario), invece di percorrere la più tortuosa via della cessione di volumetria in favore di chi, come Angela e [OSCURATO:PERSONA], non poteva (in caso di interposizione fittizia) o non doveva (in caso di interposizione reale) avvantaggiarsene. 2.6. Il tribunale, quindi, ha aggiunto la corte, lungi dall'affermare o presupporre che [OSCURATO:PERSONA] fosse parte in causa, ha semplicemente e condivisibilmente affermato che l'accertamento della vicenda simulatoria avrebbe richiesto "la formulazione di un'apposita domanda", che invece è mancata, e, quindi, la proposizione di un'autonoma lite della quale la stessa (e cioè [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe stata "parte necessaria", "palesandosi, di conseguenza, inammissibile una sua Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 testimonianza ordinata ad un accertamento meramente incidentale della simulazione". 2.7. Del pari inammissibile, ha proseguito la corte, ai sensi degli artt. 1417 e 2729, ult.comma, c.c., è l'argomento fondato sul "cenno all'atto di asservimento" del 15/6/1989 contenuto nel testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'appellante colto appieno le ragioni sul punto espresse dal tribunale, lì dove il riferimento del testatore all'atto di asservimento è spiegato con il verosimile intento di [OSCURATO:PERSONA] di considerare ex post le posizioni sostanziali dei figli tenendo conto delle attribuzioni ricevute da ciascuno e quindi, per ciò che riguardava il figlio Salvatore, dell'atto di asservimento del 1989, del quale lo stesso, secondo un giudizio a posteriori, ha finito per beneficiare, al di là di ogni considerazione sulla natura e gli effetti degli strumenti giuridici all'uopo utilizzati. 2.8. La corte, infine, ha escluso ogni rilievo all'assunto secondo cui, anche in caso di configurazione della cessione di cubatura come donazione in favore delle sorelle, suscettibile di collazione e di eventuale riduzione, vi sarebbe un difetto di contraddittorio nei confronti della donataria [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente necessità di rimettere la causa al primo giudice, posto che, al contrario, tale donazione non sarebbe suscettibile di collazione, esulandosi dalla previsione di cui all'art. 737 c.c., né suscettibile di riduzione, non richiesta da alcuno. 2.9. La corte, quindi, ha esaminato il motivo con il quale l'appellante, riproponendo i rilievi critici mossi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio circa la delimitazione della corte pertinenziale del fabbricato di c.da Nicolizia, censito al f. 117, p.11a 419, ha sostenuto che l'oggetto dell'attribuzione testamentaria a lei fatta dal padre doveva essere determinato Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 sulla base degli elementi descrittivi "fisici" usati dal disponente ("appezzamento di terreno a nord ed a sud circondariale delimitato da una recinzione metallica") piuttosto che con il criterio della identificazione catastale (e cioè la p.11a 419) utilizzato dal consulente, che non sarebbe in linea con lo stato effettivo e attuale dei luoghi e darebbe adito a prevedibili inconvenienti pratici: e l'ha ritenuto parimenti infondato per le condivisibili ragioni già espresse dal consulente tecnico d'ufficio, non potendosi trascurare che l'oggetto del lascito è lo stesso bene donato per quota a [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi puntualmente indicato, oltre che con gli estremi d'identificazione catastale, con una rappresentazione planimetrica assunta a parte integrante dell'atto e allegata al rogito, la quale, siccome non prodotta dall'appellante, "si ha ragione di credere non fosse difforme dai dati risultanti dalla c.t.u.". 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/12/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, in data 10/10/2017. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 3/1/2018. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3.4. La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt.1417, 769, 2721 e 2722 c.c. e dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la richiesta proposta dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] di imputare alla quota ereditaria Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 del fratello [OSCURATO:PERSONA] il valore della cubatura relativa ai terreni di proprietà della madre che la stessa gli aveva ceduto, sia pur indirettamente e per interposta persona, animo donandi, sul rilievo che l'accertamento della vicenda simulatoria avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica domanda e che tale domanda doveva essere proposta, in via principale e autonoma, nei confronti di tutti i partecipanti all'accordo simulatorio o fiduciario, compresa [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza, pertanto, è stata ritenuta inammissibile. 4.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che la convenuta aveva chiesto l'accertamento della simulazione in via meramente incidentale, senza proporre alcuna domanda nei confronti delle simulate donatarie e dei simulanti donanti, e che la domanda volta ad accertare la simulazione può essere proposta, oltre che in via principale, coinvolgendo nel processo tutte le parti, anche e solo in via incidentale. 4.3. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte ha ritenuto che la convenuta [OSCURATO:PERSONA], per fornire la prova dell'accordo simulatorio, avrebbe dovuto rispettare le limitazioni previste dall'art. 1417 c.c., senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la stessa, essendo estranea al contratto simulato, può, quale terzo, dimostrare la simulazione a mezzo di testimoni (art. 2722 c.c.) o per presunzioni (art. 2729 c.c.), e che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla convenuta quale prova della simulazione, era, pertanto, senz'altro ammissibile ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c.. 4.4. Né, ha proseguito la ricorrente, tale testimonianza è inammissibile a norma dell'art. 246 c.p.c., che vieta la testimonianza solo delle persone che abbiano un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, laddove, Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 al contrario, nel caso in esame, non si ravvisa in capo a [OSCURATO:PERSONA] alcun interesse giuridico, personale, concreto e attuale che potrebbe rendere la stessa in qualche modo partecipe del giudizio pendente. 4.5. La prova della simulazione, del resto, può essere fornita, a norma dell'art. 1417 c.c., anche a mezzo di presunzioni, come la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella redazione del suo testamento, allo scopo di conteggiare la predetta donazione in sede di divisione del patrimonio, ha espressamente scritto che il figlio Salvatore, con riferimento al terreno lasciato allo stesso per testamento, aveva beneficiato dell'atto di asservimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per poter costruire un villino. 5.1. Il motivo è fondato. La corte d'appello, in effetti, a fronte della domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato di accertare incidenter tantum che la madre [OSCURATO:PERSONA] aveva operato (attraverso la cessione a titolo gratuito della cubatura relativa alle p.11e n. 143 e 40 del f. 117, di proprietà della cedente, in favore del terreno, poi identificato con la p.11a 429 del f. 117, di proprietà del cessionario) una donazione indiretta in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] (v. le conclusioni dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], esposte a p. 2 ss., lì dove, in particolare, ha chiesto alla corte d'appello, "... in relazione alla eredità della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]: accertata la natura di donazione indiretta della cessione di cubatura effettuata dalla de cuius, ... [di] imputare il valore della stessa alla quota di legittima del Sig. [OSCURATO:PERSONA]...", e a p. 7: "... imputata in quota ereditaria al Sig. [OSCURATO:PERSONA] il valore della volumetria relativa alle particelle 40 e 143 fg 117, ottenuta dalla madre in donazione indiretta ...", sostanzialmente simili, sul punto, a quelle di [OSCURATO:PERSONA], esposte a p. 10 della indicata Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 sentenza), ha, innanzitutto, rilevato che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, la cessione di cubatura del 15/6/1989 era stata, in realtà, compiuta non in favore di [OSCURATO:PERSONA] ma di Angela e [OSCURATO:PERSONA], sorelle della cedente, e che [OSCURATO:PERSONA] è diventato proprietario della p.11a 429 solo in data 6/4/1990 in forza della donazione fattane dalle zie Angela e [OSCURATO:PERSONA], cui è seguita la voltura della concessione edilizia n. 31/1989 già intestata a [OSCURATO:PERSONA], ed, in secondo luogo, ritenuto che, alla luce di tali emergenze, la convenuta, per poter ottenere l'accertamento della donazione indiretta dalla stessa dedotta, avrebbe dovuto formalmente proporre in giudizio un'apposita domanda di accertamento nei confronti di tutti i partecipanti al relativo accordo (simulatorio o fiduciario) d'interposizione (o i loro eredi), compresa [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza, trattandosi di parte necessaria del giudizio, era, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. 5.2. Così opinando, tuttavia, la corte d'appello non ha considerato che: - la simulazione, sia essa assoluta o relativa (come l'interposizione fittizia di persona: Cass. n. 15955 del 2009), può essere senz'altro oggetto, al pari dell'interposizione reale, oltre che di una domanda di accertamento con effetto di giudicato nei confronti dei partecipanti all'accordo simulatorio o fiduciario (che sono, in tal caso, tutti litisconsorti necessari del relativo giudizio), anche di una domanda di accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. n. 13145 del 2017; Cass. n. 9417 del 2011; Cass. n. 4901 del 2007; Cass. n. 3474 del 2008; Cass. n. 10490 del 2006; Cass. n. 9374 del 2003); - tale domanda, in quanto proposta nell'ambito di un procedimento che ha per oggetto l'accertamento di un diverso diritto sostanziale del quale la vicenda simulatoria o fiduciaria dedotta costituisce un antecedente logico-giuridico necessario, è volta Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 ad una pronuncia che, in ordine alla effettiva sussistenza della stessa, non è idonea al giudicato sostanziale (arg. ex art. 34 c.p.c.) ed è, come tale, destinata a produrre i suoi effetti limitatamente alle parti della domanda principale e non anche del contraente dell'acquisto simulato o fiduciario eventualmente pretermesso, il quale, pertanto, non può essere di per sé ritenuto né quale parte necessaria del relativo giudizio, che non lo riguarda direttamente, né come persona che vi ha un interesse giuridico personale (che dev'essere attuale e concreto) che ne legittimi la partecipazione allo stesso e, quindi, incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., a rendervi testimonianza. 5.3. Né, del resto, può negarsi che la ricorrente, quando ha chiesto l'accertamento in via incidentale della simulazione (relativa soggettiva) della cessione della cubatura quale donazione indiretta ricevuta dall'attore per il tramite dell'interposizione fittizia delle cessionarie e la sua conseguente imputazione alla porzione legittima dello stesso ai sensi dell'art. 564, comma 2°, c.c., abbia rivestito la qualità di terzo rispetto alla de cuius e fosse, come tale, ammessa a fornirne la prova anche per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c.: la qualità di terzo, infatti, "compete al legittimario alla sola condizione che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata ..., essendo a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia ..." (Cass. n. 12317 del 2019, in motiv.), qual è, appunto, l'imputazione (alla stessa - Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 funzionale) delle donazioni, anche indirette, che, a mezzo di interposizione fittizia, il legittimario che ha agito in giudizio abbia ricevuto dal de cuius, alla quota legittima spettante allo stesso. 5.4. La sentenza della corte d'appello, lì dove ha ritenuto che: - la convenuta, per poter ottenere l'accertamento della donazione indiretta dalla stessa dedotta, avrebbe dovuto formalmente proporre in giudizio un'apposita domanda di accertamento nei confronti di tutti i partecipanti al relativo accordo (simulatorio o fiduciario) d'interposizione (o i loro eredi), compresa [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza, trattandosi di parte necessaria del giudizio, era, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; - la ricorrente, quando ha chiesto l'accertamento in via incidentale della simulazione (relativa soggettiva) della cessione della cubatura quale donazione indiretta ricevuta dall'attore per il tramite dell'interposizione fittizia delle cessionarie e la sua conseguente imputazione alla porzione legittima dello stesso ai sensi dell'art. 564, comma 2°, c.c., abbia rivestito la qualità di terzo; non si è, pertanto, attenuta ai principi esposti e dev'essere, sul punto, cassata. 6. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1363 ss. e dell'art.817 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omessa motivazione circa una questione oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che "la corte pertinenziale" annessa all'appartamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] con il testamento olografo del 4/2/2000 doveva essere determinata avendo riguardo ai dati catastali indicati dal consulente tecnico d'ufficio, e cioè la p.11a 419 del f. 117, senza, tuttavia, considerare che il testatore aveva fatto espresso e Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 specifico riferimento alrappezzamento delimitato da una recinzione in rete metallica" e che la volontà del testatore dev'essere determinata sulla base del tenore letterale della relativa disposizione e solo in caso di residua ambiguità è possibile fare ricorso a dati extratestuali, come il rogito notarile del 1998. 7.1. Il motivo è fondato. E', in effetti, senz'altro vero che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa (Cass. n. 23278 del 2013). Tuttavia, anche laddove si è ritenuto (cfr. Cass. n. 24637 del 2010) che l'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, impone un esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, potendosi attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius, si è, però, precisato che (così Cass. n. 20204 del 2005) qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara, in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito (alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità) il ricorso ad elementi tratti ali unde ed estranei - , Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 alla scheda testamentaria. Dev'essere, quindi, ribadito il principio per cui (Cass. n. 5604 del 2001) nell'interpretazione del testamento deve privilegiarsi la ricostruzione della volontà del testatore condotta alla stregua degli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa, potendosi solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione (ed al fine, quindi, di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore: Cass. n. 7025 del 2019, in motiv.), far ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.. Nell'interpretazione del testamento, in effetti, la volontà del testatore dev'essere ricostruita • privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci (quali, ad esempio, la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore ovvero, se del caso, gli atti precedentemente compiuti dallo stesso e i criteri di identificazione dei beni ivi utilizzati) solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius (Cass. n. 10075 del 2018) e ferma restando l'impossibilità di integrare ab extrinseco, sulla base dei suddetti elementi valutativi, tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa (Cass. n. 7025 del 2019, in motiv.; Cass. n. 15931 del 2015). 7.2. La corte d'appello, quindi, lì dove ha ritenuto che l'oggetto dell'attribuzione testamentaria (non assoggettata, sul punto, a riduzione) doveva essere determinato non già sulla Ric. 2017 n. 29330 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 base degli elementi descrittivi testualmente (e, a quel che sembra, chiaramente) utilizzati dal disponente ("appezzamento di terreno a nord ed a sud circondariale delimitato da una recinzione metallica") quanto in forza del criterio della identificazione catastale (e cioè la p.11a 419) sul mero rilievo che l'oggetto del lascito è lo stesso bene donato per quota alla ricorrente con atto del 15/9/1998 e che, in tale atto, il bene era stato puntualmente indicato con gli estremi d'identificazione catastale e con una rappresentazione planimetrica assunta a parte integrante dell'atto e ad esso allegata, non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto e dev'essere, sul punto, cassata. 8. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte