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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32186/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di furto in abitazione aggravato; - Letta la memoria difensiva depositata per l'odierna udienza; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancanza e illogicità della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); in particolare, il ricorrente insiste sul difetto di tipicità, senza considerare come, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 — 01 in fattispecie in cui questa Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'assenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di furto in abitazione aggravato; - Letta la memoria difensiva depositata per l'odierna udienza; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancanza e illogicità della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); in particolare, il ricorrente insiste sul difetto di tipicità, senza considerare come, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 — 01 in fattispecie in cui questa Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'assenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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