CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18638/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 752/2019 depositata il 07/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/20261.Con ricorso ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t., impugnava innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Firenze l’avviso di accertamento con il quale il comune diCalenzano accertava la maggiore imposta a titolo di IMU dovuta perl’annualità 2015.La CTP di Firenze con la sentenza n. 912/2017 depositata in data15.09.2017 accoglieva il ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza dirigetto e conferma della sentenza appellata, con condanna alle spese.3. Avverso la pronuncia n. 752/2019 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Toscana in data 09 aprile 2019, depositata il giorno 07maggio 2019, non notificata, il comune di Calenzano proponeva ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.4. La società contribuente si è costituita in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’ente territoriale ricorrente denuncia“nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36, comma 2, n.4, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132,co. 2, n.2, del c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)” permotivazione assente o “meramente apparente”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c., dell’art. 2643 c.c. edegli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, dell’art. 10, comma 6 del d.lgs. n.504/1992 (richiamato dall’art. 9, co. 7 del d.lgs. n. 23/2011 ai fini IMU)(in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) per aver i giudici regionalierrato nell’individuazione del momento in cui il soggetto aggiudicatariodell’immobile a seguito di vendita senza incanto diviene soggetto passivoNumero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/2026IMU, “ritenendo che l’acquisto della soggettività passiva sia successivo alladata di emissione del decreto di trasferimento da parte del giudicedelegato”.1.2 Con il terzo motivo di gravame, l’ente comunale si duole della“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/1992 (inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)” nella parte in cui i giudiciregionali hanno condannato l’ente territoriale “al rimborso delle spese dilite del secondo grado di giudizio nei confronti di una parte non costituita”.2. Con il primo motivo di impugnazione, l’ente comunale ricorrentedenuncia l’inesistenza o mera apparenza della motivazione della sentenzaimpugnata “contenendo una motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile e/o comunque un contrasto irriducibile tra affermazionicontrastanti”.2.1 Occorre muovere dalla considerazione che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte che ha trovato la sua espressionenomofilattica con l’arresto delle sezioni unite n. 22232/2016: “…si è inpresenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n.Numero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/202616599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass.civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n.161, n. 871 e n. 20112 del 2009)”.Nel solco tracciato dalle sezioni unite si è consolidato - diventando cosìgranitico - l’orientamento di questa giurisprudenza di legittimità che hasancito i confini del vizio della motivazione apparente nei seguenti termini:“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio ladecisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesivadell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logicoseguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicareil criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo èstato indicato unicamente nel dispositivo) (cfr. da ultimo Cass. n.1986/25, Cass. n. 6758/22).2.2 Nel caso in esame, il Collegio evidenzia il carattere specioso delladoglianza di parte ricorrente che tenta di focalizzare l’attenzione su unapresunta contraddizione contenuta nelle affermazioni tratte dallapronuncia impugnata per stravolgerne il contenuto.Nello specifico, per l’ente territoriale sarebbe contraddittoria la parte delladecisione in cui i giudici regionali condividono la sentenza impugnata chesi è orientata per ritenere che la proprietà dell’immobile sarebbe statatrasferita nella data di trascrizione nei registri immobiliari del decreto ditrasferimento.Invero, il profilo della condivisione della sentenza impugnata è statolimitato dai giudici regionali, come si evince dal testo del decisum, alNumero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/2026presupposto dell’imposta riconducibile al “possesso del bene,indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà”.La sentenza impugnata pertanto non è affetta da motivazione apparente.E’ chiaro il ragionamento sottinteso alla reiezione dell’impugnazione,laddove i giudici della CTR in maniera inequivocabile si esprimono neiseguenti termini: “la società contribuente è entrata in possesso del benesolo in data 10 aprile 2015, con il deposito nella cancelleria del tribunaledel decreto di trasferimento adottato dal giudice”.E tale statuizione non è affatto in antinomia con la premessa contenutanella sentenza di secondo grado sulla riconducibilità del presuppostoimpositivo dell’IMU al possesso del bene sottoposto ad imposizione.Non vi è dubbio che i giudici regionali avrebbero più adeguatamentemotivato procedendo alla formale sostituzione della parte della sentenzaimpugnata in cui - in maniera palesemente errata - la CTP avevasostenuto che la soggettività passiva ai fini IMU si acquisiva soltanto conla trascrizione nei registri immobiliari del decreto di trasferimentodell’immobile.Tuttavia il senso della decisione è inequivocabile, tanto da porsi di fatto inemenda della decisone di prime cure e conducendo senza tema dismentita al rigetto dell’appello.Non sembra, quindi, che non sia stato rispettato quel minimocostituzionale della motivazione idoneo a far percepire alla partesoccombente i motivi per i quali fosse stata disattesa l’impugnazioneproposta.3. Va disatteso anche il secondo motivo di impugnazione, con il qualel’ente locale denuncia violazione di legge nella parte in cui i giudici diappello non avrebbero considerato che “l’effetto traslativo del diritto diproprietà coincide con la data di emissione del decreto di trasferimento e,proprio in tale momento, l’acquirente diviene altresì soggetto passivoIMU”.Numero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/20263.1 E’ approdo costante di questa Corte quello che già in tema di ICIrimetteva l’effetto traslativo dell’immobile per determinare la soggettivitàpassiva al decreto di trasferimento del cespite nell’ambito della proceduraconcorsuale.In particolare, al fine di calcolare il periodo di imposizione a cui èsottoposta la curatela fallimentare, è stato affermato il principio che: “Intema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, già prima dellamodifica dell'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006 - noninnovativa rispetto al precedente regime di cui all'art. 10, comma 6, deld.lgs. n. 504 del 1992 - il versamento dell'imposta doveva essereeffettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalladichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, cui si ricollegal'effetto traslativo della proprietà, entro il termine di tre mesi dalla data incui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data deldecreto di trasferimento degli immobili” (cfr. Cass. 20953/2019 e daultimo Cass. n. 1102/2026) .3.2 Ora non sembra in discussione che nella fattispecie in esame l’effettotraslativo a cui è correlata l’acquisizione della soggettività passiva ai finiIMU si è prodotto con l’emissione del decreto di trasferimentodell’immobile.Resta controverso per la parte ricorrente il momento esatto in cui ildecreto di trasferimento del compendio immobiliare acquista giuridicarilevanza, contestando la conclusione a cui è addivenuta la decisoneimpugnata che lo ha ricondotto al deposito del predetto decreto nellacancelleria del tribunale.Non è chi non veda che la tesi dell’ente territoriale non è conforme alchiaro dettato normativo citato correttamente da parte controricorrentenell’art. 133 c.p.c., secondo cui l’esistenza giuridica della sentenzapronunciata dal giudice avviene a seguito della sua pubblicazione con ildeposito in cancelleria.Numero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/2026La pubblicazione è l’atto attraverso il quale la sentenza acquista la suaesistenza giuridica autoritativa di dictum del giudice (cfr. Cass. n.5245/2009, Cass. n. 4139/2001), pertanto si può convenire con la tesiche tutti gli incombenti anteriori ad essa rimangono superati e resipraticamente irrilevanti.Soccorre da ultimo un recente arresto di questa Corte che si è interrogataanche sugli effetti di un’eventuale discrepanza temporale tra il deposito ela pubblicazione della sentenza, stabilendo che: “Il deposito ela pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento incui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento dellapronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numeroidentificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in talemomento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa ladecorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se talimomenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alladecisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività delgravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale,ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art.2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare latempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenutaconoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suoinserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numeroidentificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito cheaveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senzaconsiderare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici delG.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficioaccorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologicodelle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quelloaccorpante oltre un anno dopo)” (cfr. Cass. n. 10810/25).Numero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/20264. Merita accoglimento, invece, il terzo motivo del ricorso, con il qualel’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui l’ente territoriale èstato condannato alla rifusione delle spese pur in difetto della costituzionein giudizio di controparte.E’ palese la violazione di legge di cui all’art. 91 c.p.c. e con specificoriferimento al processo tributario all’art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 in cuiè incorsa la CTR, avendo statuito una condanna alle spese in favore di unaparte che non si è costituita in giudizio, difettando quindi la medesimaragione della disposta rifusione delle spese.Come è stato ricordato anche di recente dalla Corte,la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suofondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimonialealla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere ilriconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può esserepronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendoespletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuirimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassatola sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnovodella notifica dell'atto di citazione,aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante lacontroparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudiziodi primo grado).4.1 Ne discende che in accoglimento del terzo motivo la sentenza deveessere cassata con applicazione dell'art. 382, terzo comma, cod. proc.civ., in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sullespese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulladomanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completatutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa, che non si sia difesa enon abbia sopportato il carico delle spese, è situazione assimilabile ad unaNumero registro generale 38091/2019Numero sezionale 4728/2026Numero di raccolta generale 18638/2026Data pubblicazione 08/06/2026pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio logiustificasse (cfr. Cass. n. 13523/24).5. Quanto al governo delle spese, le stesse devono essere compensate inragione dell’accoglimento parziale del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accoglie ilterzo, cassa la sentenza impugnata e decide annullando il capo dellasentenza che aveva disposto la condanna dell’appellante al rimborso dellespese. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]