CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7075 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocature, in Roma, via dei Portoghesi, n.- ricorrente- contro z_7(.72 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuese n. 104, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale della Sardegna, Sez. di Cagliari, n. 4/2012, depositata il 23 gennaio 2012; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]: - Con plurimi avvisi di accertamento notificati il 13 dicembre 1988, l'[OSCURATO:PERSONA] delle Imposte dirette di Cagliari accertava a carico della presunta società di fatto "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" un reddito complessivo di lire 537.976.000 e di lire 627.711.000, rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e, conseguentemente, i redditi di partecipazione dei soci ai fini IRPEF per gli stessi anni, con ripartizione in quote eguali fra i soci dei redditi della società di fatto. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, previa riunione dei ricorsi separatamente promossi verso gli atti impositivi, rideterminava il reddito della società di fatto in lire 322.000.000 per il 1982 e in 370.000.000 per il 1983, quindi riquantificava il reddito dei singoli soci in lire 107.300.000 ciascuno per il 1982 e in lire 123.300.000 cadauno per l'anno successivo. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, pronunciandosi sull'appello dei contribuenti, con decisione n. 309/02/90, escludeva la configurabilità di una società di fatto e, in riforma della sentenza di primo grado, determinava in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], per il 1982 un reddito di lire 196.714.974 e per il 1983 di lire 268.041.510. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, sezione di Cagliari, ha accolto il ricorso del Verschelden e annullato gli avvisi di accertamento Ilor impugnati, in quanto emessi a carico di soggetto inesistente; ha dichiarato altresì inesistente l'accertato reddito da partecipazione e, quindi, acclarato come non dovute le imposte, gli interessi e le sanzioni a carico del predetto con riferimento agli anni 1982 e 1983. - L'Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA], articolandolo su tre motivi. .-- t („o4t:. e7- i, 144 \ I 1 41 t; 4", C41-0 [OSCURATO:PERSONA]: - Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 5 TUIR, e la conseguente nullità della sentenza, dal momento che la Commissione centrale, ancorchè fosse chiamata a decidere sulla sussistenza di una "società di fatto", aveva omesso di integrare il litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti cui veniva ricondotta la qualifica di socio, limitandosi a statuire in un giudizio che registrava la presenza del solo Verschelden. - Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la violazione degli artt.2699, 2730 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., nonché l'omessa o comunque insufficiente e illogica motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Commissione trascurato di valutare i plurimi dati allegati dall'Ufficio a dimostrazione della sussistenza della società di fatto. - Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la correlata omessa pronuncia, nonché la violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R: n. 600 del 1973, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per avere la Commissione, una volta esclusa la sussistenza della società di fatto, omesso erroneamente di accertare la pretesa fiscale e l'identità dei soggetti chiamati ad onorarla. - Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono. - Il giudizio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Cagliari, risulta essere incardinato tra il Verschelden e l'Agenzia delle Entrate, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte coloro che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio con gli atti impositivi impugnati, \ avrebbero rivestito la qualità di soci della società di fatto tra il Verschelden, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - é principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il giudizio tributario promosso da uno dei presunti soci debba riguardare inscindibilmente, anche nei gradi successivi al primo, tutti coloro i quali sono indicati nell'accertamento erariale alla stregua di soci, salvo il caso - non ricorrente nella fattispecie odierna - in cui questi prospettino questioni rl personali. Ne deriva che, a parte il Verschelden, anche gli altri soggetti resi destinatari della verifica fiscale e dei correlati atti impositivi dovessero essere parte del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] anzidetta, posto che la controversia sulla sussistenza della società irregolare e i connessi riflessili in punto di rapporti tributari non può essere decisa limitatamente ad uno soltanto di essi (v. per tutte Cass., sez. un., n. 14815). - Va fatta applicazione dell'indirizzo della Corte, secondo il quale ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 5119 del 2004; Cass. n. 4226 del 1991); e ciò in quanto, ha ulteriormente precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005). - La controversia che occupa oggi questa Corte non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo (nella specie, negli atti) oggetto di impugnazione, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. - Ne consegue che il gravame proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, finanche di ufficio (v. Cass. n. 4580 del 2018; Cass. n. 1472 del 2018). - Il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell'Ilor dovuta dalla società e sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione 1- strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (v. Cass. n. 14387 del 2014). - Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità del giudizio di merito n. 52038, celebratosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, Sezione di Cagliari, con cassazione dell'impugnata sentenza n. 4 del 2012, depositata il 23 gennaio 2012 e rimessione delle parti avanti ai al% oI Natt, giudic , c e dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, di poi procedendo a nuovo esame dell'impugnazione originaria. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, ivi comprese quelle Re lerkta del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria 11•:tii•se.gr1 " della Sardegna, p---e-zior--TaigESEERYEn a g r -C—i Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di C