CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 22 novembre 2021, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Nizza, n. 53; -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2789/2016 (pubblicata il 20 maggio 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese di entrambe le parti in relazione alla precedente adunanza camerale del 26 gennaio 2021. R.G.N. 00084/2017 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 22 della l. n. 689/1981, la [OSCURATO:SOCIETA]. (gestore di media struttura commerciale presso la zona industriale di Bari) impugnava, innanzi al Giudice di pace di Bari, l’ordinanza- ingiunzione n. 51/2012 del 5 marzo 2012 del Corpo P.M. di Bari – settore Annona, con cui le era stata irrogata la sanzione di euro 5.000,00 in relazione alla violazione dell’art. 18 della legge regionale Puglia n. 11/2003, per non aver rispettato l’obbligo di chiusura domenicale dell’esercizio commerciale imposto con ordinanza sindacale n. 263/00116 del 27 ottobre 2019. In particolare, parte ricorrente sosteneva l’illegittimità della suddetta regolamentazione comunale per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 114/1998 (contenente la disciplina del commercio sul territorio), il quale attribuiva agli esercizi commerciali delle località turistiche e delle città d’arte la più ampia autonomia per derogare all’obbligo di chiusura festiva. Nella costituzione del Comune di Bari, l’adito giudice, con sentenza n. 4326/2012, accoglieva l’opposizione, rilevando l’illegittimità della regolamentazione comunale in tema di chiusura domenicale degli esercizi commerciali per violazione del citato art. 12 del d.lgs. n. 114/1998; annullava, conseguentemente, l’impugnata ordinanza- ingiunzione. 2. Decidendo sul gravame interposto dal Comune di Bari e nella costituzione dell’appellata s.r.l., il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2789/2016, accoglieva l’appello, condannando l’appellata soccombente alle spese processuali del doppio grado. In particolare, il giudice di appello rilevava che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1182/2012, posta a sostegno della tesi dell’appellata, aveva dichiarato l’illegittimità delle ordinanze sindacali relative alla questione dedotta in causa ma emesse, tuttavia, in epoca anteriore all’entrata in vigore dellalegge regionale n. 5/2008, integrativa della legge regionale n. 11/2003, sulla cui base era stata adottata l’ordinanza sindacale presupposta dal provvedimento dirigenziale oggetto del presente giudizio. Pertanto, poiché la sanzione oggetto di causa era stata irrogata alla società [OSCURATO:SOCIETA] per aver aperto al pubblico la struttura commerciale in data 3 ottobre 2010 (domenica non compresa nella calendarizzazione effettuata con l’ordinanza sindacale n. 263 del 27 ottobre 2009) e che la legge regionale n. 5/2008 aveva modificato l’art. 18 della legge regionale n. 11/2003 prevedendo per i Comuni ad economia turistica la totale deroga all’obbligo di chiusura domenicale nel periodo maggio-settembre e la calendarizzazione dell’obbligo per gli altri mesi, ne derivavaconclusivamente che, nel caso di specie, la violazione contestata era da ritenersi sussistente, con la conseguente legittimità della correlata sanzione irrogata . 3. Avverso la menzionata sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dal Comune di Bari. In un primo momento la trattazione del ricorso veniva fissata per l’adunanza camerale del 26 gennaio 2021 (in prossimità della quale entrambe le difese depositavano memoria), ma poiché – in altro simile giudizio – era stata sollevata, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della L.R. Puglia 1° agosto 2003, n. 11, come modificato ed integrato dall’art. 12 della L.R. Puglia 7 maggio 2008, n. 5, la causa era rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Quindi, definito l’incidente di costituzionalità, il ricorso in esame veniva di nuovo rifissato per l’adunanza camerale del 19 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione delle norme sul giudicato sostanziale e, in particolare, dell’art. 2902 (recte: 2909) c.c. rispetto alla sentenza del TAR Puglia-Bari n. 2653/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1182/2012, ritenendo che con quest’ultima si fosse riconosciuto il principio di portata generale secondo cui nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, individuati dalla Regione, gli esercenti, oltre a determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura della propria attività, possono derogare all’obbligo in questione, in ragione di una potestà concessa dalla legge statale, anche nel periodo successivo al 2008. 2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia la mancata considerazione che essa [OSCURATO:SOCIETA], anche nel giudizio di appello e nonostante l’esito positivo del giudizio di primo grado, aveva sollevato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi 4, 5 e 6, della citata legge regionale Puglia n. 11/03 (così come modificata dalla successiva legge regionale n. 5/2008), per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) ed m), Cost. e con i generali principi di rilevanza comunitaria in materia di libertà di impresa e di libera concorrenza. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato. Occorre, infatti, rilevare che il giudice di appello – pur dando conto dell’esistenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, richiamata con la censura in esame – l’ha, tuttavia, ritenuta correttamente non pertinente nel caso di specie perché relativa ad un’ordinanza sindacale emessa nel regime anteriore alla L.R. n. 5/2008, che, invece, costituisce il presupposto delle nuove ordinanze sindacali, oggetto, a loro volta, di distinta pretesa di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, né la ricorrente ha fornito idonei ed ulteriori elementi per ravvisare l’eventuale operatività di un diverso giudicato esterno opponibile nella vicenda in questione. 4. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento alla luce dell’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sulla base del principio affermato nella sentenza di infondatezza della Corte costituzionale n. 223/2021. Con essa è stato affermato che, nelcaso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni, la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore, donde l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. Pertanto, poiché all’atto dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, oggetto del giudizio di cui trattasi, la novella normativa statale non era ancora entrata in vigore, risulta essere stata legittimamente applicata la normativa regionale di riferimento “ratione temporis” vigente (v., già in tal senso, ad es. Cass. n. 20106/2022). 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto In dipendenza delle peculiari questioni trattate e della insorta necessità di investire la Corte costituzionale su quella involta dal secondo motivo, sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorredare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, s