CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09257/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in merito alla prova della sussistenza dell'elemento materiale (il primo motivo) e dell'elemento soggettivo (il secondo motivo) del reato di truffa, risultano oltre che manifestamente infondati, entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, sicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a sollecitare una diversa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, estranei al sindacato di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), con congrua e lineare motivazione, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui, nel caso di specie, non sia configurabile un mero inadempimento contrattuale, dovendosi ritenere sussistenti tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo del reato di truffa on-line (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati gli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, quali: la titolarità da parte dell'odierno ricorrente sia della carta Postepay su cui è confluito l'ingiusto profitto, sia dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative di vendita, nonché la irreperibilità successiva all'ottenimento dell'accredito e, al contempo, l'assenza di una denuncia di smarrimento dei documenti identificativi utilizzati ai fini dell'attivazione della carta medesima); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod. pen. e all'art. 62 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché — tenuto conto, peraltro, che il giudizio in ordine della sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità delle circostanze attenuanti o aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede se sorretto da una congrua e non illogica motivazione — nel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia correttamente assolto l'onere argomentativo rispetto a entrambe le circostanze invocate; che, infatti, i giudici di appello, da un lato, hanno evidenziato, ai fini della non configurabilità della speciale tenuità del danno patrimoniale, la non esiguità del danno di euro cinquecento cagionato alla persona offesa (cfr. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) e, dall'altro lato, hanno indicato quali cause ostative, ai fini della applicabilità delle attenuanti generiche, la negativa personalità dell'odierno ricorrente, derivante dai precedenti penali, anche specifici a suo carico (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato che non può tenersi conto delle memorie -nell'interesse dell'imputato e della parte civile, quest'ultima con allegata nota spese- perché tardivamente pervenute (cfr. art. 611, comma 1, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci