CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 46911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di Catania, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., ascrittogli, alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere, la Corte di merito, omesso di diversamente qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non potendosi considerare l'immobile a danno del quale era stata consumata la condotta una privata abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). 2. Se ne deduce l'inammissibilità della censura mossa nel ricorso circa la ritenuta configurabilità dell'ipotesi punita ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - non ravvisandosi, invece, nell'immobile in cui si era consumato il furto una privata dimora - posto che con essa si ripropone uno dei motivi di appello a cui si era rinunciato per accedere al concordato della pena. -2(2 1 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1