CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 26703/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 838/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8339/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Genova ha dichiarato di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. 2.Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge, per essere stata dichiarata la improcedibilità ai sensi dell’art. 420- quater cod. proc. pen., benchè ricorressero le condizioni previste dall’art. 420-bis stesso codice per procedere in assenza dell’imputata, che si è sottratta volontariamente alla conoscenza del processo, considerato che l’imputata ha nominato un difensore di fiducia ed ha eletto domicilio pressola propria residenza in Genova, a nulla rilevando che il mandato difensivo sia stato poi revocato, che le sia stata nominata un difensore di ufficio e che non sia stata più reperita presso la propria residenza, atteso che avendo eletto domicilio e non avendone comunicato la modifica, le notifiche non potevano che essere fatte presso il difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che secondo la recente decisione delle Sezioni Unite la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. in luogo della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26703/2025 Roma, lì, 21/07/2025 sospensione del processo per assenza dell'imputato, regolata dallo stesso articolo nella precedente formulazione, può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez.U, n. 5847del26/09/2024, dep. 2025, A., Rv.287414). É stato chiarito che la revocabilità della sentenza condizionata alle ricerche con esito positivo dell’imputato non preclude la immediata proponibilità del ricorso per cassazione prima che sia scaduto il termine di prescrizione del reato che rende irrevocabile tale pronuncia. 2. Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle censure dedotte con il ricorso, che si pongono in evidente contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di dichiarazione di assenza. In particolare, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. r i fo rma Car tab ia ) , e ra s ta to a f fe rmato e p iù vo l te r ibad i to che a i f in i de l lad ich iaraz ionediassenzanon può cons iderars i presupposto idoneo la solaelezionedidomicilio da parte dell'indagato presso il difensore di ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.U, n. 23948 del28/11/2019, dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv.279420). Allo stesso modo non rileva che nella fase inziale del procedimento sia intervenuta la nomina di un difensore di fiducia, ove questi sia stato poi revocato e sostituito da un difensore di ufficio prima che sia stata disposta la citazione a giudizio dell’imputato, dovendo la conoscenza del processo essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium". È solo nel procedimento di rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. e negli altri istituti riparatori correlati alla sopravvenuta comparizione personale dell’imputato dopo la celebrazione del processo o nel corso del suo svolgimento, come nei casi previsti dall’art. 420-bis, comma 4, nonchè dall’art. 489, comma 2, e dall’art. 604, comma 5-bis, secondo periodo, che si introduce l’onere posto a carico dell’imputato della prova della incolpevole ignoranza del processo, ma in coerenza sistematica con il principio opposto che la dichiarazione di assenza al contrario richiede sempre il previo accertamento tanto della conoscenza effettiva del processo che della volontaria sottrazione a tale conoscenza, senza oneri probatori acarico della difesa dell’imputato, che se riproposti risulterebbero confliggenti con i principi affermati dalla Corte Edu in tema di processo in contumacia nelle note sentenze del 12 febbraio 1985,Colozza c. Italia, del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, e del 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, richiamate nella citata sentenza Ismaildelle Sezioni Unite n. 23948 del28/11/2019 a fondamento dell’unica interpretazione possibile delle norme processuali sulla dichiarazione di assenza compatibile con tali principi sovranazionali. Alla stregua dei qui richiamati principi giurisprudenziali sono state modificate con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, le norme del codice di procedura penale in tema di assenza, essendosi ribadito che perché possa procedersi in assenza è necessario che risulti accertata la conoscenza da parte dell'imputato del «processo», segnatamente della vocatio in ius, e non del «procedimento», e che risulti ugualmente provato in modo certo che la mancata comparizione dell'imputato sia frutto di una scelta volontaria di non parteciparvi. 3. Nel caso di specie l'imputata non è comparsa all'udienza a seguito della notifica della vocatio in iudicium effettuata al difensore di ufficio non essendo stata reperita presso la propria residenza anagrafica indicata in sede di elezione di domicilo, mentre il difensore di fiducia che aveva nominato nel corso delle indagini ha dismesso il proprio mandato, e le ricerche disposte per il tramite della polizia giudiziaria non hanno avuto buon esito, essendo risultata irreperibile. Da tali elementi, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, il Giudice monocratico ha reso la sentenza ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per difetto di prova della conoscenza del processo da parte dell'imputata, che effettivamente non risulta essere stata messa a conoscenza della citazione a giudizio. La notificazione della citazione a giudizio eseguita al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., «quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato» (Sez.1, n. 47373 del12/11/2024Muhametaj [OSCURATO:PERSONA].287291). Sulla base delle medesime risultanze, correttamente non sono stati ravvisati elementi di prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputata, non potendosi tale prova basarsi unicamente sull’omessa comunicazione del mutamento del domicilio eletto, in assenza di ulteriori condotte mirate ad ostacolare la propria conoscenza del processo. 4. In conclusione, le ragioni addotte dal Pubblico Ministero sono manifestamente infondate con conseguente inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]