CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha puntualmente e correttamente argomentato al riguardo con riferimento ai reiterati prelievi indebiti per un importo complessivo di euro 5.565,71, ai numerosi precedenti penali e alla assenza di dati positivamente valutabili, neppure introdotti dalla difesa nell'atto di appello (pag. 3 della sentenza impugnata); trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito che, in quanto esente da vizi logici e condotta con riferimento ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., non è censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M