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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14783/2023

Testo disponibile della fonte

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ELMO, titolare della omonima ditta individuale e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: sgravi contributivi Lavoro agricolo RGN Cron.

Rep.

CC 22.3.23 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - r esistente con procura – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1011/2017 pubblicata i l 31 / 3 /201 7 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza ex artt.348 bis e 348 ter c.p.c., la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento emesso dell’Inps che intimava il pagamento di contributi dovuti in relazione a lavoratori agricoli per i quali la società si era avvalsa di benefici contributivi.

In sede di accertamento era contestato il mancato rispetto della regola del minimale contributivo, risultando dalle buste paga retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto integrativo provinciale e inferiori a quelle denunciate all’Inps con i modelli trimestrali.

Il tribunale di Salerno riteneva che : a) la mancata indicazione, nel verbale di accertamento notificato, della redazione e consegna del verbale di primo accesso e della comunicazione di farsi assistere da un professionista non avessepregiudicato i ricorrenti , che erano stati in grado di difendersi, dimostrando di aver appreso i presupposti delle irregolarità contestate; b) le agevolazioni contributive non spettavano in caso di mancato rispetto della regola del minimale contributivo, come previsto dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, norma ancora in vigore siccome non incompatibile con la disciplina successivamente dettata in tema di riduzioni contributive dalla l. n.81/06; c) non poteva dirsi dimostrato l’assunto difensivo deiricorrenti secondo cui il minimale contributivo era stato rispettato poiché i lavoratori agricoli avevano in realtà prestato meno ore di lavoro rispetto a quelle riportate nelle denunce trimestrali all’Inps.

Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps ha conferito procura in calce alla copia del ricorso notificato ma non ha svolto attività difensiva.

All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 d. lgs. n.124/04, poiché il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere rilevante la mancata redazione e consegna del verbale di primo accesso.

La lesione del diritto di difesa sarebbe derivata dalla mancata possibilità di nominare subito un consulente al fine di fornire la prova delle minori ore lavorate, facendo intervenire i lavoratori affinché rendessero dichiarazioni in contraddittorio con gli ispettori dell’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per non avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale volta a confermare il minor orario di lavoro prestato dai lavoratori agricoli, ritenendo il Tribunale non dirimenti, siccome semplici prove atipiche, le dichiarazioni scritte firmate dai lavoratori in cui si dava atto dell’effettivo minor orario lavorato.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.01, co.4 l. n.81/06, dell’art.9, co.5 e 5 bis l. n.67/88, e dell’art.11, co.27 e 28 l. n.537/93.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche nel caso non di sgravio dall’obbligo di contribuzione, ma di riduzione della misura dell’obbligo contributivo, si dovesse rispettare la regola del minimale contributivo quale requisito necessario dell’agevolazione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Esso chiede la declaratoria di nullità/annullabilità dell’atto d’accertamento in quanto atto finale di un procedimento accertativo viziato dall’omessa consegna del verbale di primo accesso.

Senonché, l’opposizione avve rso il verbale di accertamento introduce un giudizio di accertamento negativo non sulla regolarità formale del verbale, bensì sulla inesistenza del credito contributivo (v.

Cass.14965/12).

Dunque, manca l’interesse a far valere la nullità del verbale ove non sia specificato –e sul punto il motivo non spende parola –in che modo tale nullità si riverberi sul rapporto determinando l’inesistenza del credito contributivo.

Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso ci si duole che non sia stata ammessa la prova testimoniale dedotta, la quale avrebbe potuto superare la prova atipica rappresentata dalle dichiarazioni scritte firmate dai lavoratori, non ritenute sufficienti.

Il Tribunale ha implicitamente respinto la richiesta di prova testimoniale, ritenendola superflua, ed è venuto a motivare le ragioni per cui non era dimostrata l a prestazione di ore lavorative in misura minore rispetto a quanto dichiarato nelle denunce trimestrali all’Inps.

In particolare, ha rilevato che se l’orario fosse stato davvero inferiore a quello contrattualmente previsto, non si spiegherebbe perché, sotto la propria responsabilità, parte attrice abbia denunciato all’Inps retribuzioni non conformi con il minore orario effettivo, e perché non sia stata denunciata la retribuzione conforme alle ore effettivamente prestate.

Inoltre, la sentenza ha sottolineato che nulla era stato provato in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stato osservato un orario lavorativo inferiore a quello contrattualmente previsto.

Così motivando, il Tribunale ha esercitato il proprio libero apprezzamento del materiale istruttorio acquisito, secondo l’art.116 c.p.c.

Tale libero apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero mediante la deduzione di un fatto storico omesso e decisivo (Cass.S.U. n.20867/20).

Né il motivo di ricorso argomenta sulla decisività della prova testimoniale e di come essa, quand’anche confermata, sarebbe riuscita con certezza a superare le richiamate valutazioni compiute dal tribunale (v.

Cass.16214/19).

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

L’art.1, co.1 d.l. n.338/89 conv. con l. n.389/89 detta la regola del minimale contributivo, in base alla quale la retribuzione da porre a base per il calcolo dei contributi è quella dovuta per legge o contrattazione collettiva.

La norma disciplina il rapporto previdenziale, mentre non esclude che nel rapporto di lavoro vi siano accordi in base ai quali stabilire somme inferiori alla retribuzione contrattualmente dovute (v. ad es.

Cass.15120/19, Cass.13659/19 sugli accordi di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo).

L’art.6 dello stesso decreto legge pone invece il diverso principio per cui il datore che intenda beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè di una riduzione della misura dei contributi dovuti, deve (comma 9): denunciare l’occupazione dei lavoratori all’Inps(lett. a), denunciare le effettive ore lavorate e le retribuzioni effettivamente corrisposte(lett. b) , e – per quanto qui rileva – corrispondere retribuzioni non inferiori a quelle dell’art.1, co.1(lett. c), cioè nel rispetto della regola del minimale contributivo.

L’art.6, co.9 d. l. n.338/89 introduce una disciplina di portata generale, relativa non solo all’ambito del lavoro agricolo (art.6, co.6), ma concernente, tra gli altri, il rapporto di lavoro con i dipendenti delle imprese alberghiere, marittime, artigianee industriali, secondo i criteri fissati dai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

Tale regola generale può essere specificamente derogata ove l’impresa recepisca gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell’art.5 d. l. n.510/96.

Il contenuto dell’art.6, co.9 lett. c) d. l. n.338/89 è stato ripresodall’art.20, co.2 d. lgs. n.375/93, come sostituito dall’art.9, co.3-ter d. l. n.510/96, conv. in l. n.608/96, secondo cui “ ”.

L’obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali o territoriali, al fine di fruire dei benefici contributivi, implica l’obbligo di erogare al lavoratore retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale o provinciale, allo stesso modo di come richiede l’art. 6, co.9 d. l. n.338/89.

Nello stesso senso si pone l’art.1, co.1175 l. n.296/06, secondo cui “ Su questo complessivo assetto il d.l. n.2/06, conv. con l. n. 81/06, all’art.01, si è limitato, per quanto qui rileva, a ridefinire le agevolazioni contributive previste dall’art.9, co.5, co.5-bis e co. 5-ter l. n.67/88.

Esso non ha abrogato l’art.6, co.9 d. l. n.338/89, né tale norma può dirsi incompatibile, ai sensi del comma 17 dell’art.01 d.l. n.2/06, con la disciplina dettatadallo stesso art.01.Come detto, l’art.9, co.6 d. l. n.338/89 ha una portata generale, e non riguarda i soli sgravi nel settore del lavoro agricolo.

Per altro verso, l’art.01 d. l. n.2/06 non prevede alcuna norma che miri ad estendere le agevolazioni anche fuori dai requisiti richiesti dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, sì che possa dirsi che tali requisiti siano stati superati, nello specifico campo delle agevolazioni nel lavoro agricolo, da norme più permissive dettate dall’art.01 d. l. n.2/06 e dunque incompatibili, ai sensi dell’art.01, co.17, con la nuova disciplina.

Né osta a tale conclusione il fatto che il comma 5-bis l. n.67/88 escluda le agevolazioni previste per il lavoro agricolo ove i lavoratori siano occupati in violazione delle norme sul collocamento.

La norma vale ad introdurre un requisito aggiuntivo, rispetto a quelli previsti dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, necessario per beneficiare delle agevolazioni contributive; non ha invece lo scopo di escludere l’applicazione dei requisiti precedentemente fissati dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89.

Nemmeno ha pregio l’ulteriore argomento del motivo di ricorso in base al quale occorre distinguere tra sgravi contributivi (agevolazioni contributive) e mere riduzioni della misura dell’obbligo contributivo, alla luce dell’art.20 d. lgs. n.375/93.

È vero che al suo primo comma, l’art.20 distingue tra agevolazioni e riduzioni contributive, disponendo al comma 1 che : “ Portata generale ha invece il successivo comma 2 che, come detto, riguarda Deve dunque ribadirsi il principio per cui le agevolazioni previste dalla legislazione in materia di lavoro agricolo sono subordinate al fatto che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.

La sentenza si è conformata a tale principio, con conseguenterigetto del motivo di ricorso.

Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l’Inps svolto attività difensiva. p.q.m.

La Corte rigettail ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del rico rso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELMO, titolare della omonima ditta individuale e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: sgravi contributivi Lavoro agricolo RGN Cron. Rep. CC 22.3.23 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - r esistente con procura – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1011/2017 pubblicata i l 31 / 3 /201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza ex artt.348 bis e 348 ter c.p.c., la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento emesso dell’Inps che intimava il pagamento di contributi dovuti in relazione a lavoratori agricoli per i quali la società si era avvalsa di benefici contributivi. In sede di accertamento era contestato il mancato rispetto della regola del minimale contributivo, risultando dalle buste paga retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto integrativo provinciale e inferiori a quelle denunciate all’Inps con i modelli trimestrali. Il tribunale di Salerno riteneva che : a) la mancata indicazione, nel verbale di accertamento notificato, della redazione e consegna del verbale di primo accesso e della comunicazione di farsi assistere da un professionista non avessepregiudicato i ricorrenti , che erano stati in grado di difendersi, dimostrando di aver appreso i presupposti delle irregolarità contestate; b) le agevolazioni contributive non spettavano in caso di mancato rispetto della regola del minimale contributivo, come previsto dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, norma ancora in vigore siccome non incompatibile con la disciplina successivamente dettata in tema di riduzioni contributive dalla l. n.81/06; c) non poteva dirsi dimostrato l’assunto difensivo deiricorrenti secondo cui il minimale contributivo era stato rispettato poiché i lavoratori agricoli avevano in realtà prestato meno ore di lavoro rispetto a quelle riportate nelle denunce trimestrali all’Inps. Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha conferito procura in calce alla copia del ricorso notificato ma non ha svolto attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 d. lgs. n.124/04, poiché il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere rilevante la mancata redazione e consegna del verbale di primo accesso. La lesione del diritto di difesa sarebbe derivata dalla mancata possibilità di nominare subito un consulente al fine di fornire la prova delle minori ore lavorate, facendo intervenire i lavoratori affinché rendessero dichiarazioni in contraddittorio con gli ispettori dell’Inps. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per non avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale volta a confermare il minor orario di lavoro prestato dai lavoratori agricoli, ritenendo il Tribunale non dirimenti, siccome semplici prove atipiche, le dichiarazioni scritte firmate dai lavoratori in cui si dava atto dell’effettivo minor orario lavorato. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.01, co.4 l. n.81/06, dell’art.9, co.5 e 5 bis l. n.67/88, e dell’art.11, co.27 e 28 l. n.537/93. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche nel caso non di sgravio dall’obbligo di contribuzione, ma di riduzione della misura dell’obbligo contributivo, si dovesse rispettare la regola del minimale contributivo quale requisito necessario dell’agevolazione. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Esso chiede la declaratoria di nullità/annullabilità dell’atto d’accertamento in quanto atto finale di un procedimento accertativo viziato dall’omessa consegna del verbale di primo accesso. Senonché, l’opposizione avve rso il verbale di accertamento introduce un giudizio di accertamento negativo non sulla regolarità formale del verbale, bensì sulla inesistenza del credito contributivo (v. Cass.14965/12). Dunque, manca l’interesse a far valere la nullità del verbale ove non sia specificato –e sul punto il motivo non spende parola –in che modo tale nullità si riverberi sul rapporto determinando l’inesistenza del credito contributivo. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso ci si duole che non sia stata ammessa la prova testimoniale dedotta, la quale avrebbe potuto superare la prova atipica rappresentata dalle dichiarazioni scritte firmate dai lavoratori, non ritenute sufficienti. Il Tribunale ha implicitamente respinto la richiesta di prova testimoniale, ritenendola superflua, ed è venuto a motivare le ragioni per cui non era dimostrata l a prestazione di ore lavorative in misura minore rispetto a quanto dichiarato nelle denunce trimestrali all’Inps. In particolare, ha rilevato che se l’orario fosse stato davvero inferiore a quello contrattualmente previsto, non si spiegherebbe perché, sotto la propria responsabilità, parte attrice abbia denunciato all’Inps retribuzioni non conformi con il minore orario effettivo, e perché non sia stata denunciata la retribuzione conforme alle ore effettivamente prestate. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che nulla era stato provato in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stato osservato un orario lavorativo inferiore a quello contrattualmente previsto. Così motivando, il Tribunale ha esercitato il proprio libero apprezzamento del materiale istruttorio acquisito, secondo l’art.116 c.p.c. Tale libero apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero mediante la deduzione di un fatto storico omesso e decisivo (Cass.S.U. n.20867/20). Né il motivo di ricorso argomenta sulla decisività della prova testimoniale e di come essa, quand’anche confermata, sarebbe riuscita con certezza a superare le richiamate valutazioni compiute dal tribunale (v. Cass.16214/19). Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’art.1, co.1 d.l. n.338/89 conv. con l. n.389/89 detta la regola del minimale contributivo, in base alla quale la retribuzione da porre a base per il calcolo dei contributi è quella dovuta per legge o contrattazione collettiva. La norma disciplina il rapporto previdenziale, mentre non esclude che nel rapporto di lavoro vi siano accordi in base ai quali stabilire somme inferiori alla retribuzione contrattualmente dovute (v. ad es. Cass.15120/19, Cass.13659/19 sugli accordi di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo). L’art.6 dello stesso decreto legge pone invece il diverso principio per cui il datore che intenda beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè di una riduzione della misura dei contributi dovuti, deve (comma 9): denunciare l’occupazione dei lavoratori all’Inps(lett. a), denunciare le effettive ore lavorate e le retribuzioni effettivamente corrisposte(lett. b) , e – per quanto qui rileva – corrispondere retribuzioni non inferiori a quelle dell’art.1, co.1(lett. c), cioè nel rispetto della regola del minimale contributivo. L’art.6, co.9 d. l. n.338/89 introduce una disciplina di portata generale, relativa non solo all’ambito del lavoro agricolo (art.6, co.6), ma concernente, tra gli altri, il rapporto di lavoro con i dipendenti delle imprese alberghiere, marittime, artigianee industriali, secondo i criteri fissati dai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Tale regola generale può essere specificamente derogata ove l’impresa recepisca gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell’art.5 d. l. n.510/96. Il contenuto dell’art.6, co.9 lett. c) d. l. n.338/89 è stato ripresodall’art.20, co.2 d. lgs. n.375/93, come sostituito dall’art.9, co.3-ter d. l. n.510/96, conv. in l. n.608/96, secondo cui “ ”. L’obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali o territoriali, al fine di fruire dei benefici contributivi, implica l’obbligo di erogare al lavoratore retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale o provinciale, allo stesso modo di come richiede l’art. 6, co.9 d. l. n.338/89. Nello stesso senso si pone l’art.1, co.1175 l. n.296/06, secondo cui “ Su questo complessivo assetto il d.l. n.2/06, conv. con l. n. 81/06, all’art.01, si è limitato, per quanto qui rileva, a ridefinire le agevolazioni contributive previste dall’art.9, co.5, co.5-bis e co. 5-ter l. n.67/88. Esso non ha abrogato l’art.6, co.9 d. l. n.338/89, né tale norma può dirsi incompatibile, ai sensi del comma 17 dell’art.01 d.l. n.2/06, con la disciplina dettatadallo stesso art.01.Come detto, l’art.9, co.6 d. l. n.338/89 ha una portata generale, e non riguarda i soli sgravi nel settore del lavoro agricolo. Per altro verso, l’art.01 d. l. n.2/06 non prevede alcuna norma che miri ad estendere le agevolazioni anche fuori dai requisiti richiesti dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, sì che possa dirsi che tali requisiti siano stati superati, nello specifico campo delle agevolazioni nel lavoro agricolo, da norme più permissive dettate dall’art.01 d. l. n.2/06 e dunque incompatibili, ai sensi dell’art.01, co.17, con la nuova disciplina. Né osta a tale conclusione il fatto che il comma 5-bis l. n.67/88 escluda le agevolazioni previste per il lavoro agricolo ove i lavoratori siano occupati in violazione delle norme sul collocamento. La norma vale ad introdurre un requisito aggiuntivo, rispetto a quelli previsti dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89, necessario per beneficiare delle agevolazioni contributive; non ha invece lo scopo di escludere l’applicazione dei requisiti precedentemente fissati dall’art.6, co.9 d. l. n.338/89. Nemmeno ha pregio l’ulteriore argomento del motivo di ricorso in base al quale occorre distinguere tra sgravi contributivi (agevolazioni contributive) e mere riduzioni della misura dell’obbligo contributivo, alla luce dell’art.20 d. lgs. n.375/93. È vero che al suo primo comma, l’art.20 distingue tra agevolazioni e riduzioni contributive, disponendo al comma 1 che : “ Portata generale ha invece il successivo comma 2 che, come detto, riguarda Deve dunque ribadirsi il principio per cui le agevolazioni previste dalla legislazione in materia di lavoro agricolo sono subordinate al fatto che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. La sentenza si è conformata a tale principio, con conseguenterigetto del motivo di ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l’Inps svolto attività difensiva. p.q.m. La Corte rigettail ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del rico rso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c
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