CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 13 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di estorsione, danneggiamento e violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare. 1.2 ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quali si deduce violazione di legge in relazione alla omessa applicazione al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.proc.pen. appare meramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello ed adeguatamente respinti sulla base di corrette valutazioni in punto di diritto stante che la coabitazione e convivenza nel caso in esame doveva certamente essere esclusa alla luce del provvedimento di allontanamento da quella abitazione che proprio impediva al Rettino la frequentazione del nucleo familiare della sorella (vedi sentenza impugnata pagina 4); 1.3 che manifestamente infondate e reiterative appaiono le ulteriori doglianze relative alla negazione delle attenuanti generiche, motivata correttamente dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato/ ed al riconoscimento della recidiva fondata sulla reiterazione di condotte delittuose anche in violazione di misure cautelari indicative di maggiore pericolosità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. riliio,P0-rdO—' AitiL u IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]:EL, ERI:\ 2 9 MA 2023 IL