Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 35585/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondate quanto ai tratti costitutivi della resistenza e dell'oltraggio a pubblico ufficiale contestati e ritenuti senza incorrere in vizi logico o in erronee interpretazioni delle disposizioni di riferimento all'esito di una ricostruzione del fatto coerente alle emergenze acquisite; prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato rispetto alla recidiva contestata e ritenuta , al mancato riconoscimento delle generiche, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondate quanto ai tratti costitutivi della resistenza e dell'oltraggio a pubblico ufficiale contestati e ritenuti senza incorrere in vizi logico o in erronee interpretazioni delle disposizioni di riferimento all'esito di una ricostruzione del fatto coerente alle emergenze acquisite; prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato rispetto alla recidiva contestata e ritenuta , al mancato riconoscimento delle generiche, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 35585/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris