CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 40499/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA].Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna alla Romania di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 15 settembre 2023 dall'autorità giudiziaria rumena per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Costanta il 21 ottobre 2022, divenuta irrevocabile, con cui è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per concorso nell'acquisto e trasporto di una partita di circa 5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; ritenuto che contro tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui ha contestato la decisione della Corte di appello per aver escluso il radicamento in Italia, sebbene la difesa abbia dimostrato, con produzione documentale, lo svolgimento di attività lavorativa sin dal 2017; rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto è stato depositato il 16 ottobre 2024, oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, che nel caso in esame è stata letta in udienza il 2 ottobre 2024; considerato che la tardività della presentazione del ricorso ne determina l'inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso