CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3106/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2.per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo del termine quinquennale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, con conseguente tardività della richiesta dell’Istituto previdenziale, avanzata in data 4 luglio 2016; 3.avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la parte controricorrente ha comunicato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 edel d.P.C.M. 12 giugno 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta in data 4 luglio 2016, senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011 disposto dal d.P.C.M. del 12 giugno 2011; 2.il motivo è fondato per le ragioni evidenziate in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causaed alle cui motivazioni si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, v. Cass. n. 28565 del 2022 e Cass. n. 22309 del 2022; in precedenza Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n. 32467 del 2021); 3.la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, nonè presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass. n. 10273 del 2021; conf. Cass. n. 17970 del 2022); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; circa i termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, assume rilievo l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997; tale disposizione demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (Cass. n. 17970 del 2022); nel caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, emanato giusta la previsione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che i soggetti «tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b); quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell'univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati glistudi di settore; il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione» (Cass. n. 10273 del 2021); pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 23314 del 2022; Cass. n. 23309 del 2022; Cass. n. 22336 del 2022); pertanto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare prescritta la pretesa contributiva sul presupposto che la richiesta dell’Istituto previdenziale era stata ricevuta dal professionista in data 4 luglio 2016, atteso che il termine di scadenza quinquennale risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. n. 21472 del 2020); quanto alla ulteriore eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per aver dedotto una questione nuova, occorre rammentare che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato alle allegazioni delle parti (Cass. n. 28123 del 2021), in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris (Cass. n. 15631 del 2016; Cass. n. 17066 del 2013; Cass. n. 21572 del 2010); pertanto, va condiviso il seguente principio recentemente affermato: «A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo", in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo”» (Cass. n. 28565 del 2022); in ordine alla pretesa inidoneità dell’atto del 4 luglio 2016 ad interrompere la prescrizione, pure eccepita dalla controricorrente, su Ric. 2021 n. 31209 sez. ML -ud. 15-11-2022 -7- tale questione assorbita dalla sentenza della Corte territoriale qui impugnata il Collegio rammenta l’insegnamento secondo cui le questioni non esaminate dal giudice d'appello, perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame, non possono costituire oggetto di delibazione nel giudizio di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 13952 del 2019; Cass. n. 9303 del 08/06/2012),salva l’ipotesi – non ricorrente nella specie –che il giudice di merito non si sia pronunciato su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 5139 del 2011); 4. pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte