CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 20/1/2021 della Corte di appello di Roma, Wj che ha confermato quella del Tribunale di Velletri in data 2/3/2015, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito e comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si dà conto della condotta minacciosa e violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente, che aveva anche cercato di colpire uno degli operanti con una testata, al fine di ostacolare 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]