CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 22 marzo 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 2 maggio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 19 febbraio 2017 in Taranto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, calibro 9x21, al fine di commettere il reato di cui al capo b; b) minaccia aggravata, accensione ed esplosioni pericolose e danneggiamento, ai sensi degli artt. 612, secondo comma, 703 e 635, secondo comma (in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., perché aveva esploso alcuni colpi di pistola in prossimità dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Ancona e [OSCURATO:PERSONA], minacciando questi di un ingiusto nocumento e danneggiando il cancello d'ingresso e le mura esterne poste sulla pubblica via. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 612, secondo comma, 703 e 635, secondo comma, cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova alcuna circa la presenza dell'imputato nei luoghi in cui avvennero i fatti oggetto di causa. Secondo il ricorrente, inoltre, anche gli elementi indicati in sentenza non erano gravi, precisi e concordanti, come richiesto dal legislatore; in particolare, le video-riprese, le conversazioni captate e il fatto che l'imputato avesse la disponibilità della moto utilizzata dai responsabili non erano elementi univoci, ma costituivano elementi che, anche se considerati globalmente, potevano trovare giustificazioni diverse da quelle attribuite dal giudice di merito. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, come evidenziato nel primo motivo di ricorso, avrebbe ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna analisi critica degli elementi acquisiti in dibattimento.2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello ha omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che i primi due motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, a questo proposito, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, secondo la quale la motocicletta utilizzata nell'esecuzione delle condotte accertate (che era stata ripresa dalla telecamera di via Volta) era la stessa di quella in uso all'imputato, ripresa circa un minuto prima dalle telecamere di sorveglianza poste in piazza [OSCURATO:PERSONA], poiché i due occupanti del mezzo erano vestiti nello stesso modo, ovvero il conducente aveva un casco grigio e il passeggero aveva il volto scoperto, con un giubbotto azzurro. La Corte di appello, inoltre, dopo aver evidenziato il brevissimo tempo di percorrenza tra i due citati luoghi, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato secondo la quale lo stesso aveva lasciato inspiegabilmente il mezzo in un garage che non utilizzava da anni per una ragione, risultata poi falsa (posto che [OSCURATO:PERSONA], addetto alla vigilanza del luogo, aveva escluso che Tortella avesse chiesto che il suo mezzo fosse lavato). Il ricorrente, infine, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha chiarito che la dedotta improbabilità che l'imputato fosse stato seguito nel garage da un soggetto non riconosciuto nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] era del tutto irrilevante, attesa l'assoluzione di quest'ultimo. La Corte territoriale, quindi, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile perché chiara e lineare, ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a delineare a carico dell'imputato un quadro probatorio consistente, anche considerando le intercettazioni agli atti, che confermavano la suddetta ricostruzione dei fatti. Tutti gli elementi acquisiti, quindi, hanno assunto un pregnante e univoco significato dimostrativo. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati accertati. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Tortella per detti reati. 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato che non vi erano agli atti elementi che suggerivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato e dall'assenza di alcun segnale di resipiscenza, posto che lo stesso, gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati concernenti le armi, non aveva reso alcuna dichiarazione nel processo utile all'accertamento della verità. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma