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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 29/9/2017, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

I tre motivi risultano generici e manifestamente infondati: la Corte ha infatti dato conto della rilevanza del superamento del confine abitativo, a prescindere dalla radicale sottrazione ai controlli, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendo stato il ricorrente, peraltro gravato da precedenti anche specifici, intercettato nella fase del rientro a casa, e della preclusione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 29/9/2017, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. I tre motivi risultano generici e manifestamente infondati: la Corte ha infatti dato conto della rilevanza del superamento del confine abitativo, a prescindere dalla radicale sottrazione ai controlli, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendo stato il ricorrente, peraltro gravato da precedenti anche specifici, intercettato nella fase del rientro a casa, e della preclusione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris