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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14335/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/08/1982 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che - giudicando in sede di rinvio - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti (per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n. 4, 416-bis.1 cod. pen.) riducendo la pena ad anni cinque e mesi due di reclusione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'erronea determinazione della pena - è indeducibile per difetto di interesse, nella parte in cui invoca un differente regime di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo comunque stata ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti contestate, ed è manifestamente infondata quanto alla determinazione della pena da irrogare per il delitto tentato ed è manifestamente infondato quanto alla concreta determinazione della pena, in quanto, riconoscendo la circostanza attenuante ad effetto speciale prevalente sull'unica aggravante contestata, la determinazione della pena, per il tentativo, è stata correttamente effettuata sul massimo edittale di 21 anni, per poi applicare una diminuzione di più di un terzo (ai sensi dell'art. 56 cod. pen.) e giungere, in ragione della prevalenza dell'attenuante speciale, alla pena di anni 7 di reclusione, quale pena base per il reato di tentato omicidio, aumentata (per la continuazione interna) ad anni sette e mesi sei e, per la continuazione esterna (con il solo concorso nel reato di porto illegale di due pistole), ad anni sette e mesi nove di reclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/08/1982 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che - giudicando in sede di rinvio - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti (per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n. 4, 416-bis.1 cod. pen.) riducendo la pena ad anni cinque e mesi due di reclusione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'erronea determinazione della pena - è indeducibile per difetto di interesse, nella parte in cui invoca un differente regime di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo comunque stata ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti contestate, ed è manifestamente infondata quanto alla determinazione della pena da irrogare per il delitto tentato ed è manifestamente infondato quanto alla concreta determinazione della pena, in quanto, riconoscendo la circostanza attenuante ad effetto speciale prevalente sull'unica aggravante contestata, la determinazione della pena, per il tentativo, è stata correttamente effettuata sul massimo edittale di 21 anni, per poi applicare una diminuzione di più di un terzo (ai sensi dell'art. 56 cod. pen.) e giungere, in ragione della prevalenza dell'attenuante speciale, alla pena di anni 7 di reclusione, quale pena base per il reato di tentato omicidio, aumentata (per la continuazione interna) ad anni sette e mesi sei e, per la continuazione esterna (con il solo concorso nel reato di porto illegale di due pistole), ad anni sette e mesi nove di reclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris