CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 17006-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 0 5699001003 , in persona del legale rappresentante p.t.,RAGNELLI Rossana, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PERRONI Alessio, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliat i in Roma, V.le [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentatie difesi - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9283/15/2016della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 27.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accertamento –Studi di settore RGN 17006/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza e dal ricorso emerge che relativamente all’anno d’imposta 2007 l’Agenzia delle entrate notificò a lla società , esercente commercio nel settore dell’abbigliamento, ed ai soci , altrettant i avvisi d’accertamento, con cui rideterminò l’imponibile sociale ai fini Irap edIva e il maggior reddito dapartecipazione dei soci ai fini Irpef. L’accertamento era scaturito dalla rilevazione della incongruenza, nell’anno accertato,tra i ricavi dichiarati ed i risultati derivanti dallo studio di settore applicato dal l’ufficio all’attività esercitata. Furono pertanto contestati maggiori ricavie in conseguenza l’Agenzia delle entrate pretese il versamento di maggiori imposte. I contribuenti, che contestavano il fondamento de gli att i impositiv i , adirono la Commissione tributaria provinciale di Roma, che, previa riunione dei ricorsi,con sentenza n. 20856/12/2015 li rigettò . La società e i soci appellarono la decisione dinanzi alla Co mmissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 9283/15/2016confermò le ragioni dell’accertamento, fondato sugli studi di settore, ma ridusse l’imponibile del 40%, e conseguentemente le pretese erariali. La società e i soci ha nn o proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’esito dell’adunanza camerale del 12 marzo 202 5 la causa è stata riservata in decisione. La contribuente ha depositato anche memoria illustrativa. Considerato che Con il primo motivoi ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993. Con il secondo motivo il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 62 sexies, d.l. n. 331 del 1993, in ordine alla interpretazione del concetto della grave incongruenza (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. RGN 17006/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo la violazione dell’art. 41 Cost. per «violazione del diritto di libertà di iniziativa economica». In prossimità dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della causa i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alladefinizione con modalità agevolate delle controversie tributarie pendenti, ai sensi della l. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e segg. (cd Rottamazione-quater). Essendo necessarieverifiche sulla esecuzione dei pagamenti, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rin