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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 20126/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1751-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 780/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 3802/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.1751/2019 Cron.

Rep.

Ud.22/05/2024 CC La Corte di appello di Roma in parziale riforma della decisione del tribunale riteneva sussistente un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.7.2007, con mansioni inquadrabili al terzo livello del CCNL Aziende di Telecomunicazioni.

La corte, sulla base delle risultanze istruttorie assunte, aveva escluso che precedentemente a tale data fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, poiché non erano risultate esistenti circostanze attestative della natura subordinata, a fronte della esistenza di contratti di collaborazione autonoma (sino al 31.12.2000) e di collaborazione coordinata e continuativa (dal 1.1.2001 al 30.9.2005).

Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositavano memorie successive [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 2094 c.c., art. 2222 c.c., art. 178 disegno legge finanziaria poi promulgata in L.n. 296/2007, nonché del CCNL Imprese di telecomunicazioni (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).

La censura mira a dimostrare l’errata valutazione delle circostanze di fatto in riferimento al periodo 10.2.1997-30.9.2005, per il quale la corte di merito aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La lavoratrice sostiene che, quanto al primo periodo (sino al 31.12.2000) era in atto tra le parti, formalmente, un contratto d’opera, senza previsione di opera alcuna, e che, pertanto, attesa la illegittimità dello stesso, il rapporto era da considerarsi di natura subordinata.

La prospettazione della parte ricorrente non può essere accolta.

Si evidenzia che il vizio denunciato fa riferimento alla errata interpretazione delle circostanze di fatto asseritamente presenti nel processo, alla luce del disposto normativo indicato.

In sostanza la ricorrente assume l’errata valutazione della corte territoriale circa la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che avrebbe dovuto essere desunto, a suo giudizio, dalla asserita pretestuosità del contratto d’opera.

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di cui si chiede il riconoscimento, deve essere corroborata da adeguati elementi significativi che ne attestino le caratteristiche.

Questa Corte ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale Cass.n. 22846/2022) Il principio richiamato evidenzia la necessità che il motivo di censura del ricorso in cassazione contenga specificamente l’indicazione dei caratteri identificativi del rapporto di lavoro esistito tra le parti.

L’onere di allegazione e prova incombe sul lavoratore che invochi una errata interpretazione dei fatti alla luce dei riferimenti normativi.

Non rilevante risulta invece ai fini predetti, la allegazione circa la non veridicità del contratto d’opera stipulato tra le parti, intanto per la necessaria allegazione di ragioni dimostrative dell’asserita “falsità” dello stesso, ed inoltre per la necessaria prova positiva degli elementi positivamente attestativi del vincolo di subordinazione.

Altresì non dirimente ai fini della richiesta prova della subordinazione è la mancata accettazione da parte della lavoratrice della conciliazione transattiva sulla pregressa offerta dalla società a fronte della assunzione.

Tale circostanza non risulta essere decisiva per provare la reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1751-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 780/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 3802/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.1751/2019 Cron. Rep. Ud.22/05/2024 CC La Corte di appello di Roma in parziale riforma della decisione del tribunale riteneva sussistente un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.7.2007, con mansioni inquadrabili al terzo livello del CCNL Aziende di Telecomunicazioni. La corte, sulla base delle risultanze istruttorie assunte, aveva escluso che precedentemente a tale data fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, poiché non erano risultate esistenti circostanze attestative della natura subordinata, a fronte della esistenza di contratti di collaborazione autonoma (sino al 31.12.2000) e di collaborazione coordinata e continuativa (dal 1.1.2001 al 30.9.2005). Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositavano memorie successive [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 2094 c.c., art. 2222 c.c., art. 178 disegno legge finanziaria poi promulgata in L.n. 296/2007, nonché del CCNL Imprese di telecomunicazioni (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). La censura mira a dimostrare l’errata valutazione delle circostanze di fatto in riferimento al periodo 10.2.1997-30.9.2005, per il quale la corte di merito aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La lavoratrice sostiene che, quanto al primo periodo (sino al 31.12.2000) era in atto tra le parti, formalmente, un contratto d’opera, senza previsione di opera alcuna, e che, pertanto, attesa la illegittimità dello stesso, il rapporto era da considerarsi di natura subordinata. La prospettazione della parte ricorrente non può essere accolta. Si evidenzia che il vizio denunciato fa riferimento alla errata interpretazione delle circostanze di fatto asseritamente presenti nel processo, alla luce del disposto normativo indicato. In sostanza la ricorrente assume l’errata valutazione della corte territoriale circa la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che avrebbe dovuto essere desunto, a suo giudizio, dalla asserita pretestuosità del contratto d’opera. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di cui si chiede il riconoscimento, deve essere corroborata da adeguati elementi significativi che ne attestino le caratteristiche. Questa Corte ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale Cass.n. 22846/2022) Il principio richiamato evidenzia la necessità che il motivo di censura del ricorso in cassazione contenga specificamente l’indicazione dei caratteri identificativi del rapporto di lavoro esistito tra le parti. L’onere di allegazione e prova incombe sul lavoratore che invochi una errata interpretazione dei fatti alla luce dei riferimenti normativi. Non rilevante risulta invece ai fini predetti, la allegazione circa la non veridicità del contratto d’opera stipulato tra le parti, intanto per la necessaria allegazione di ragioni dimostrative dell’asserita “falsità” dello stesso, ed inoltre per la necessaria prova positiva degli elementi positivamente attestativi del vincolo di subordinazione. Altresì non dirimente ai fini della richiesta prova della subordinazione è la mancata accettazione da parte della lavoratrice della conciliazione transattiva sulla pregressa offerta dalla società a fronte della assunzione. Tale circostanza non risulta essere decisiva per provare la reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello prev