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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10038/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].CE.MER. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via XXI Aprile, n. 11; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Monzambano, n. 10; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8022/19, depositata il 30 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo sottoscritto il 3 giugno 2015, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'[OSCURATO:SOCIETA]. e la Co.Ce.Mer. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativamente all'esecuzione del con- tratto di appalto stipulato il 4 marzo 1983, avente ad oggetto l'ammoderna- mento della rete stradale della variante di Brindisi, condannò l'ANAS al paga- mento della somma di Euro 2.609.441,13, oltre interessi.

2. L'impugnazione proposta dall'ANAS è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 30 dicembre 2019 ha dichiarato la nullità del lodo, per difetto di potestas judicandi degli arbitri.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'art. 41 del capi- tolato speciale d'appalto, nel prevedere il deferimento delle controversie al giudizio arbitrale, richiamava la disciplina dettata dal Capo VI del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed ha ritenuto pertanto applicabile l'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

In proposito, ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga della competenza arbitrale, già prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 ed esclusa dall'art. 16 della legge n. 741 cit., è stata ripristinata, con effetto ex tunc, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di quest'ultima dispo- sizione, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata mediante il rinvio alle norme del capitolato generale, dal momento che la volontà negoziale dev'essere consi- derata meramente ricognitiva della legge, fonte diretta della relatio, con l'ul- teriore conseguenza che, risultando travolto il titolo d'investitura degli arbitri originariamente adìti, per effetto dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, il lodo dagli stessi emesso nel frattempo è suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, n. 1, cod. proc. civ.

Ha escluso che nella specie la facoltà di declinare la competenza arbitrale fosse venuta meno per effetto di comportamenti processuali tenuti successivamente, rile- vando che l'ANAS, pur avendo nominato il proprio arbitro, aveva fatto riserva circa il rito e si era difesa sollevando immediatamente la questione riguar- dante la potestas judicandi degli arbitri.

3. Avverso la predetta sentenza la CoCeMer ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi.

L'ANAS ha resistito con controricorso, illu- strato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per difetto assoluto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, rilevando che la Corte territoriale ha omesso di riportare le vicende processuali ed i fatti rilevanti e d'indicare la pronuncia di legittimità richia- mata, nonché di procedere ad una specifica valutazione dei fatti di causa, alla stregua del principio di diritto ritenuto applicabile.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, degli artt. 1372 e 1421 cod. civ., dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, dell'art. 3, quinto comma, della legge 10 dicembre 1984, n. 839, degli artt. 1 e 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 349 della legge n. 2248 del 1865, all.

F, osservando che, nell'affermare la reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, la sentenza impugnata non ha consi- derato che il capitolato generale dello Stato trovava applicazione, nella spe- cie, esclusivamente in virtù della volontà delle parti, manifestata attraverso il richiamo contenuto nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

Premesso che la contrarietà ai principi sanciti dagli artt. 24 e 102 Cost. riguarda soltanto l'arbitrato imposto per legge o con atto autoritativo, e non anche quello che costituisce frutto di una libera scelta delle parti, e precisato che nella specie la fonte legale dell'arbitrato non è individuabile nell'art. 32 della legge 59 del 1961, anteriore al d.P.R. n. 1063 del 1962 e riguardante comunque la sola osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, sostiene che per gli enti pubblici diversi dallo Stato le norme del capitolato generale dello Stato possono operare soltanto per volontà pattizia.

Nella specie, pertanto, il rinvio contenuto nell'art. 21 del capitolato speciale non comportava l'automa- tica applicabilità dell'intera disciplina prevista dal capitolato generale, non ri- chiamata specificamente dalla clausola contrattuale, con la conseguente esclusione della facoltà di declinare la competenza arbitrale, avendo le parti già manifestato, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, la volontà di deferire ad arbitri qualsiasi controversia.

Nessun rilievo poteva as- sumere, in proposito, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sia perché la norma aveva cessato di avere ap- plicazione solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, sia perché tale pronuncia non poteva sovrapporsi alla volontà concordemente manifestata dalle parti.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'art. 829 cod. proc. civ., sostenendo che, nel procedere alla ricostruzione della volontà espressa dalle parti in sede negoziale, la sentenza impugnata non ha considerato che il re- lativo accertamento spetta agli arbitri, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede d'impugnazione, a meno che la motivazione non risulti talmente ina- deguata da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito.

Aggiunge che, nell'interpretazione della comune intenzione delle parti, la Corte territo- riale non ha tenuto conto del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, la cui chiarezza precludeva il ricorso ad altri criteri ermeneutici.

4. Il primo motivo, con cui si fa valere la nullità della sentenza impugnata per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed all'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., è fondato.

La sentenza impugnata non fornisce infatti alcun elemento di valutazione in ordine alla natura ed all'oggetto della controversia deferita al giudizio degli arbitri, allo svolgimento del procedimento arbitrale ed alle censure formulate in sede d'impugnazione del lodo, limitandosi a riferire genericamente che l'A- NAS aveva dedotto il difetto di potestas judicandi degli arbitri ed a riportare il testo della clausola compromissoria, nonché a richiamare un precedente di legittimità, asseritamente riguardante un caso analogo a quello esaminato dalla Corte d'appello, e da quest'ultima ritenuto idoneo a giustificare l'acco- glimento dell'impugnazione, senza curarsi di far precedere la motivazione da una ricostruzione, sia pure sintetica, della vicenda sostanziale e processuale, tale da consentire d'individuarne i caratteri essenziali e quindi di verificare la pertinenza del precedente richiamato.

Com'è noto, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi in fun- zione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza costituisce motivo di nullità della sentenza, ogni qualvolta impedisca l'individuazione degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.

Tale principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45, comma diciassettesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass., Sez.

V, 10/11/2010, n. 22845; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. n. 6683), ha trovato conferma anche a seguito delle modifiche apportate da tale disposi- zione (cfr. Cass., Sez.

III, 15/11/2019, n. 29721; Cass., Sez.

VI, 20/01/2015, n. 920), che ha sostituito, nel testo dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il riferimento allo «svolgimento del processo» ed ai «motivi in fatto e in diritto della decisione» con quello alle sole «ragioni di fatto e di diritto della decisione»: la possibilità, in tal modo riconosciuta all'estensore della sentenza, di omettere totalmente la parte narrativa del provvedimento o di limitarne il contenuto ai dati rilevanti ai fini della decisione non esclude infatti il dovere di rendere comprensibile il proprio ragionamento, e quindi la neces- sità di riportare, a corredo della motivazione in diritto, tutti gli elementi di fatto di natura sostanziale o processuale indispensabili per l'individuazione della fattispecie esaminata e la ricostruzione del percorso logico-giuridico se- guito, in modo tale da consentire la verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica dello stesso; in tal senso depone d'altronde anche la nuova formulazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., introdotta dall'art. 52, comma quinto, della legge n. 69 del 2009, la quale continua a richiedere, oltre alla «succinta esposizione [...] delle ragioni giuridiche della decisione», quella dei «fatti rilevanti della causa».

Tali elementi non si ricavano in alcun modo dalla sentenza impugnata, la quale, nell'esaminare la questione con- cernente l'incidenza della sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costitu- zionale dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 de 1962, nel testo modificato dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sugli arbitrati previsti da contratti di appalto pubblico contenenti il richiamo al capitolato generale per le opere di compe- tenza del Ministero dei lavori pubblici, non fa alcun cenno alle ragioni in base alle quali gli arbitri hanno ritenuto sussistente la propria competenza, omet- tendo altresì di fornire le necessarie indicazioni in ordine alla data di stipula- zione del contratto ed a quella d'instaurazione del procedimento arbitrale, con la conseguenza che risulta impossibile anche cogliere il senso delle conside- razioni svolte in ordine al comportamento processuale tenuto dall'ANAS.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri due motivi d'impugnazione, riflettenti la fonte pattizia dell'arbitrato, e la con- seguente inoperatività dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché l'in- censurabilità dell'interpretazione della clausola compromissoria risultante dal lodo arbitrale.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10038/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].CE.MER. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via XXI Aprile, n. 11; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Monzambano, n. 10; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8022/19, depositata il 30 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo sottoscritto il 3 giugno 2015, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'[OSCURATO:SOCIETA]. e la Co.Ce.Mer. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativamente all'esecuzione del con- tratto di appalto stipulato il 4 marzo 1983, avente ad oggetto l'ammoderna- mento della rete stradale della variante di Brindisi, condannò l'ANAS al paga- mento della somma di Euro 2.609.441,13, oltre interessi. 2. L'impugnazione proposta dall'ANAS è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 30 dicembre 2019 ha dichiarato la nullità del lodo, per difetto di potestas judicandi degli arbitri. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'art. 41 del capi- tolato speciale d'appalto, nel prevedere il deferimento delle controversie al giudizio arbitrale, richiamava la disciplina dettata dal Capo VI del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed ha ritenuto pertanto applicabile l'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. In proposito, ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga della competenza arbitrale, già prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 ed esclusa dall'art. 16 della legge n. 741 cit., è stata ripristinata, con effetto ex tunc, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di quest'ultima dispo- sizione, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata mediante il rinvio alle norme del capitolato generale, dal momento che la volontà negoziale dev'essere consi- derata meramente ricognitiva della legge, fonte diretta della relatio, con l'ul- teriore conseguenza che, risultando travolto il titolo d'investitura degli arbitri originariamente adìti, per effetto dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, il lodo dagli stessi emesso nel frattempo è suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, n. 1, cod. proc. civ. Ha escluso che nella specie la facoltà di declinare la competenza arbitrale fosse venuta meno per effetto di comportamenti processuali tenuti successivamente, rile- vando che l'ANAS, pur avendo nominato il proprio arbitro, aveva fatto riserva circa il rito e si era difesa sollevando immediatamente la questione riguar- dante la potestas judicandi degli arbitri. 3. Avverso la predetta sentenza la CoCeMer ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi. L'ANAS ha resistito con controricorso, illu- strato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per difetto assoluto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, rilevando che la Corte territoriale ha omesso di riportare le vicende processuali ed i fatti rilevanti e d'indicare la pronuncia di legittimità richia- mata, nonché di procedere ad una specifica valutazione dei fatti di causa, alla stregua del principio di diritto ritenuto applicabile. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, degli artt. 1372 e 1421 cod. civ., dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, dell'art. 3, quinto comma, della legge 10 dicembre 1984, n. 839, degli artt. 1 e 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 349 della legge n. 2248 del 1865, all. F, osservando che, nell'affermare la reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, la sentenza impugnata non ha consi- derato che il capitolato generale dello Stato trovava applicazione, nella spe- cie, esclusivamente in virtù della volontà delle parti, manifestata attraverso il richiamo contenuto nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto. Premesso che la contrarietà ai principi sanciti dagli artt. 24 e 102 Cost. riguarda soltanto l'arbitrato imposto per legge o con atto autoritativo, e non anche quello che costituisce frutto di una libera scelta delle parti, e precisato che nella specie la fonte legale dell'arbitrato non è individuabile nell'art. 32 della legge 59 del 1961, anteriore al d.P.R. n. 1063 del 1962 e riguardante comunque la sola osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, sostiene che per gli enti pubblici diversi dallo Stato le norme del capitolato generale dello Stato possono operare soltanto per volontà pattizia. Nella specie, pertanto, il rinvio contenuto nell'art. 21 del capitolato speciale non comportava l'automa- tica applicabilità dell'intera disciplina prevista dal capitolato generale, non ri- chiamata specificamente dalla clausola contrattuale, con la conseguente esclusione della facoltà di declinare la competenza arbitrale, avendo le parti già manifestato, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, la volontà di deferire ad arbitri qualsiasi controversia. Nessun rilievo poteva as- sumere, in proposito, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sia perché la norma aveva cessato di avere ap- plicazione solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, sia perché tale pronuncia non poteva sovrapporsi alla volontà concordemente manifestata dalle parti. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'art. 829 cod. proc. civ., sostenendo che, nel procedere alla ricostruzione della volontà espressa dalle parti in sede negoziale, la sentenza impugnata non ha considerato che il re- lativo accertamento spetta agli arbitri, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede d'impugnazione, a meno che la motivazione non risulti talmente ina- deguata da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito. Aggiunge che, nell'interpretazione della comune intenzione delle parti, la Corte territo- riale non ha tenuto conto del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, la cui chiarezza precludeva il ricorso ad altri criteri ermeneutici. 4. Il primo motivo, con cui si fa valere la nullità della sentenza impugnata per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed all'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., è fondato. La sentenza impugnata non fornisce infatti alcun elemento di valutazione in ordine alla natura ed all'oggetto della controversia deferita al giudizio degli arbitri, allo svolgimento del procedimento arbitrale ed alle censure formulate in sede d'impugnazione del lodo, limitandosi a riferire genericamente che l'A- NAS aveva dedotto il difetto di potestas judicandi degli arbitri ed a riportare il testo della clausola compromissoria, nonché a richiamare un precedente di legittimità, asseritamente riguardante un caso analogo a quello esaminato dalla Corte d'appello, e da quest'ultima ritenuto idoneo a giustificare l'acco- glimento dell'impugnazione, senza curarsi di far precedere la motivazione da una ricostruzione, sia pure sintetica, della vicenda sostanziale e processuale, tale da consentire d'individuarne i caratteri essenziali e quindi di verificare la pertinenza del precedente richiamato. Com'è noto, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi in fun- zione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza costituisce motivo di nullità della sentenza, ogni qualvolta impedisca l'individuazione degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. Tale principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45, comma diciassettesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass., Sez. V, 10/11/2010, n. 22845; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. n. 6683), ha trovato conferma anche a seguito delle modifiche apportate da tale disposi- zione (cfr. Cass., Sez. III, 15/11/2019, n. 29721; Cass., Sez. VI, 20/01/2015, n. 920), che ha sostituito, nel testo dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il riferimento allo «svolgimento del processo» ed ai «motivi in fatto e in diritto della decisione» con quello alle sole «ragioni di fatto e di diritto della decisione»: la possibilità, in tal modo riconosciuta all'estensore della sentenza, di omettere totalmente la parte narrativa del provvedimento o di limitarne il contenuto ai dati rilevanti ai fini della decisione non esclude infatti il dovere di rendere comprensibile il proprio ragionamento, e quindi la neces- sità di riportare, a corredo della motivazione in diritto, tutti gli elementi di fatto di natura sostanziale o processuale indispensabili per l'individuazione della fattispecie esaminata e la ricostruzione del percorso logico-giuridico se- guito, in modo tale da consentire la verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica dello stesso; in tal senso depone d'altronde anche la nuova formulazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., introdotta dall'art. 52, comma quinto, della legge n. 69 del 2009, la quale continua a richiedere, oltre alla «succinta esposizione [...] delle ragioni giuridiche della decisione», quella dei «fatti rilevanti della causa». Tali elementi non si ricavano in alcun modo dalla sentenza impugnata, la quale, nell'esaminare la questione con- cernente l'incidenza della sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costitu- zionale dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 de 1962, nel testo modificato dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sugli arbitrati previsti da contratti di appalto pubblico contenenti il richiamo al capitolato generale per le opere di compe- tenza del Ministero dei lavori pubblici, non fa alcun cenno alle ragioni in base alle quali gli arbitri hanno ritenuto sussistente la propria competenza, omet- tendo altresì di fornire le necessarie indicazioni in ordine alla data di stipula- zione del contratto ed a quella d'instaurazione del procedimento arbitrale, con la conseguenza che risulta impossibile anche cogliere il senso delle conside- razioni svolte in ordine al comportamento processuale tenuto dall'ANAS. 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri due motivi d'impugnazione, riflettenti la fonte pattizia dell'arbitrato, e la con- seguente inoperatività dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché l'in- censurabilità dell'interpretazione della clausola compromissoria risultante dal lodo arbitrale. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello
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