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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17268/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0381069) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04422YW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] _.t)A0:232.t Letti i ricorsi di Lakatosz \D3.14 e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui entrambi i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotizzata associazione a delinquere, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine da 21 a 23 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ritenuto che gli ulteriori motivi di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 416-bis, 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore contestato al Lakatosz, al ruolo di partecipe contestato alla Bobovicz nonché in relazione al coinvolgimento di quest'ultima nel reato di truffa di cui al capo Z), sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 23, 24 e 25 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0381069) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04422YW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] _.t)A0:232.t Letti i ricorsi di Lakatosz \D3.14 e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui entrambi i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotizzata associazione a delinquere, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine da 21 a 23 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ritenuto che gli ulteriori motivi di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 416-bis, 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore contestato al Lakatosz, al ruolo di partecipe contestato alla Bobovicz nonché in relazione al coinvolgimento di quest'ultima nel reato di truffa di cui al capo Z), sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 23, 24 e 25 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 17268/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris