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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 05743/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14518/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di BARI depositat o i l 19/04/2023, r.g.n.2033/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Bari depositato il 19 aprile 2023, che ha rigettato l’opposizione da egli proposta contro il decreto della medesima Corte d’appello che, in accoglimento della sua domanda, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore di euro 3.000 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura concorsuale.

Il ricorso, proposto nei confronti del “Ministero della giustizia, rappresentato exlege dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma e/o dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari”, è stato notificato all’Avvocatura distrettuale di Bari, con conseguente nullità della notificazione.

A fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, è necessario disporre, come d’altro canto chiesto dal ricorrente con istanza del 10 gennaio 2025, la rinnovazione della notificazione, in applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia di ricorso per cassazione nei confronti della pubblica amministrazione (ex multis, v.

Cass., sez. un., n. 608/2015).

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della giustizia, assegnando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio che si è tenuta il 26 febbraio 2025 in riconvocazione, attraverso la piattaforma Teams, del medesimo co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14518/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di BARI depositat o i l 19/04/2023, r.g.n.2033/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Bari depositato il 19 aprile 2023, che ha rigettato l’opposizione da egli proposta contro il decreto della medesima Corte d’appello che, in accoglimento della sua domanda, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore di euro 3.000 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura concorsuale. Il ricorso, proposto nei confronti del “Ministero della giustizia, rappresentato exlege dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma e/o dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari”, è stato notificato all’Avvocatura distrettuale di Bari, con conseguente nullità della notificazione. A fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, è necessario disporre, come d’altro canto chiesto dal ricorrente con istanza del 10 gennaio 2025, la rinnovazione della notificazione, in applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia di ricorso per cassazione nei confronti della pubblica amministrazione (ex multis, v. Cass., sez. un., n. 608/2015). P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della giustizia, assegnando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio che si è tenuta il 26 febbraio 2025 in riconvocazione, attraverso la piattaforma Teams, del medesimo co