CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato; che, invero, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante il trattamento sanzionatorio, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, in quanto si tratta di punti della decisione distinti e autonomi (cfr. Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 — 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696 — 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861 — 01); che, inoltre, in assenza di specifica richiesta dell'impugnante ovvero nell'ipotesi di rinuncia al relativo motivo di gravame, il giudice dell'appello non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti e, di conseguenza, non sussiste alcun vizio motivazionale sul punto; ritenuto che anche i motivi del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, la graduazione della pena — sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze eventualmente riconosciute — sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, inoltre, nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo, l'uso del relativo potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di questione sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta nell'interesse del coimputato e già trattata, si rinvia a quanto precedentemente espresso sul punto;che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, sufficientemente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos