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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14173/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39522/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria e ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in mesi nove giorni venti di reclusione ed euro 280 di multa per i reati di furto in abitazione aggravato e tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso consta di una prima parte teorica, per poi concentrarsi sul punto della decisione avversato, vale a dire la quantificazione degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi; Considerato che, da questo punto di vista, il ricorso è del tutto aspecifico, in quanto non contesta puntualmente l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'aumento per la continuazione, ancorché globale, è stato minimo, addirittura inferiore al terzo che sarebbe stato imposto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. (effettivamente l'aumento è stato individuato in soli tre mesi di reclusione per due furti in abitazione consumati ed uno tentato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39522/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria e ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in mesi nove giorni venti di reclusione ed euro 280 di multa per i reati di furto in abitazione aggravato e tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso consta di una prima parte teorica, per poi concentrarsi sul punto della decisione avversato, vale a dire la quantificazione degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi; Considerato che, da questo punto di vista, il ricorso è del tutto aspecifico, in quanto non contesta puntualmente l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'aumento per la continuazione, ancorché globale, è stato minimo, addirittura inferiore al terzo che sarebbe stato imposto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. (effettivamente l'aumento è stato individuato in soli tre mesi di reclusione per due furti in abitazione consumati ed uno tentato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris