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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13963/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12821/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 2 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con decreto del 2 dicembre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Como con decreto del 6 ottobre 2022,convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 7 ottobre 2022e già prorogato con decreto del 4 novembre 2022, ritenendo sussistenti elementi concreti per ritenere possibile l'identificazione, in consi- derazione della richiesta d'identificazione inoltrata alle autorità del Paese di origine; che avverso ilpredetto decret o l ' Hasnaoui ha proposto ricors o per cassa- zione, affidato ad un solo motivo; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, commiprimo e quinto , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impu- gnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto della inosservanza da parte dell'Amministrazione del dovere di diligenza nell'esple- tamento delle procedure di rimpatrio, e della natura del trattenimento, confi- gurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; che nella specie, secondo il ricorrente,erano trascorsi ben ventidue giorni tra la sua identificazione da parte del Consolato generale del suo Paese di origine e l'invio della richiesta di rilascio del lasciapassare, trasmessa a sua volta pochi minuti prima della presentazione della nuova istanza di proroga; che il ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G., avente ad oggetto la legitti- mità della prima proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricor- rente con decreto del 6 ottobre 2022, ed avviato alla trattazione in camera di consiglio per la medesima adunanza di quello in esame, è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in pubblica udienza, in modo tale da consentire l'approfondimento della questione, oggetto di orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l'individua- zione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rim- patri; che, pur non sussistendo i presupposti per la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti diversi, appare pertanto opportuno il rinvio della causa in esame a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso nella medesima udienza pubblica in avrà luogo la di- scussione di quello iscritto al n. 10669/2023 R.G.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso nella mede- sima udienza pubblica in cui avrà luogo la di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12821/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 2 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con decreto del 2 dicembre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Como con decreto del 6 ottobre 2022,convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 7 ottobre 2022e già prorogato con decreto del 4 novembre 2022, ritenendo sussistenti elementi concreti per ritenere possibile l'identificazione, in consi- derazione della richiesta d'identificazione inoltrata alle autorità del Paese di origine; che avverso ilpredetto decret o l ' Hasnaoui ha proposto ricors o per cassa- zione, affidato ad un solo motivo; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, commiprimo e quinto , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impu- gnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto della inosservanza da parte dell'Amministrazione del dovere di diligenza nell'esple- tamento delle procedure di rimpatrio, e della natura del trattenimento, confi- gurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; che nella specie, secondo il ricorrente,erano trascorsi ben ventidue giorni tra la sua identificazione da parte del Consolato generale del suo Paese di origine e l'invio della richiesta di rilascio del lasciapassare, trasmessa a sua volta pochi minuti prima della presentazione della nuova istanza di proroga; che il ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G., avente ad oggetto la legitti- mità della prima proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricor- rente con decreto del 6 ottobre 2022, ed avviato alla trattazione in camera di consiglio per la medesima adunanza di quello in esame, è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in pubblica udienza, in modo tale da consentire l'approfondimento della questione, oggetto di orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l'individua- zione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rim- patri; che, pur non sussistendo i presupposti per la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti diversi, appare pertanto opportuno il rinvio della causa in esame a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso nella medesima udienza pubblica in avrà luogo la di- scussione di quello iscritto al n. 10669/2023 R.G. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso nella mede- sima udienza pubblica in cui avrà luogo la di
Decreto Cassazione n. 13963/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris