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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30813/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, esclusa l’applicazione della causa di nonpun ib i l i t à d i cu i a l l ’ a r t . 131-b i s , cod . pen . , ha condanna toXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell’ammenda di euro 4.000,00 per lacontravvenzione di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Normeintegrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni edegli esplosivi), ritenuta la fattispecie di lieve entità, di cui al comma 3 dell’art. 4l. cit.2 .

Avve r so l a s en t enza p r opone r i c o r so pe r c a s sa z i oneXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di ricorso di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche nella forma deltravisamento della prova, nonché l’erronea applicazione della legge penalequanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine allacontravvenzione a fronte dell’intervenuta assoluzione per il delitto di minacciaaggravata dall’uso del medesimo coltello.La difesa rileva che il giudice di primo grado, dopo aver esclusol’attendibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX e la sussistenza diriscontri esterni idonei a corroborarne le dichiarazioni, è pervenuto ad unadecisione assolutoria quanto al capo A (minaccia con coltello), affermando chenon vi fosse prova dell’utilizzo del coltello a fini intimidatori nella vicenda del 7novembre 2022 e ha tuttavia, ritenuto sussistente la condotta di portoingiustificato del coltello sulla base del ritenuto riscontro oggettivo, di caratteredecisivo, individuato nel rinvenimento, avvenuto alcuni giorni dopo, di unpugnale all’interno dell’autovettura dell’imputato.Secondo il ricorrente, tale impostazione sarebbe affetta da un insanabilecontrasto logico consistente nel negare l’esistenza del fatto storico (uso delcoltello nel medesimo contesto) ai fini del capo a) e, al contempo, affermarloindirettamente per il capo e), fondando la responsabilità su un preteso riscontroesterno che riguarda un oggetto diverso (un pugnale e non il coltello aserramanico contestato), rinvenuto in un tempo e in un luogo differenti.

Nederiva, secondo la difesa, un “salto logico” evidente tra premessa e conclusioni.Il motivo evidenzia inoltre un ulteriore vizio di motivazione per omessavalutazione e travisamento di prove decisive, e in particolare delle testimonianzedel Comandante dei Carabinieri XXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXXX, nonchédegli esiti della perquisizione e del sequestro del 12 novembre 2022, cheavrebbero escluso sia la riconducibilità ai fatti contestati dell’oggetto rinvenutonel cruscotto dell’autovettura in uso all’imputato, parcheggiata nell’autorimessa,sia la sua idoneità a costituire un riscontro esterno.Si sostiene che una volta esclusa la sussistenza del fatto e l’esistenza diriscontri per il capo A, la medesima conclusione assolutoria avrebbe dovutonecessariamente estendersi anche al capo E, poiché fondato sullo stesso nucleofattuale; diversamente, la motivazione risulta intrinsecamente contraddittoria elogicamente viziata.La difesa deduce che è stata del tutto trascurata la deposizione della testeXXXXXX, la quale ha escluso in modo netto che l’imputato abbia mai possedutoun coltello a serramanico con le caratteristiche indicate dalla persona offesa; taledato renderebbe logicamente insostenibile la tesi del giudice secondo cuil’imputato si sarebbe disfatto proprio di quell’arma prima della perquisizione,In secondo luogo, il ricorso sottolinea che è stato ignorato un ulterioreelemento probatorio decisivo: l’imputato ha chiarito sin dall’immediatezza, insede di perquisizione, che il pugnale rinvenuto nell’autovettura era statoacquistato l’11 novembre 2022 presso l’armeria XXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXper f inal ità difensive, in un contesto di forte confl ittual ità con ,XXXXXXXXXXXXXXXX il marito della persona offesa.

Tale circostanza sarebbecomprovata dalla imputazione per il reato di atti persecutori a carico delXXXXXXXe da una condanna dello stesso per molestie in danno del ricorrente; edancora, dalla testimonianza del Comandante XXXXXXXXXXXXche ha riferito che ilXXXXXX detenesse armi.Ne consegue che la presenza del pugnale nell’auto non può esserevalorizzata come riscontro oggettivo del porto abusivo del diverso coltellocontestato, poiché si tratta di un oggetto differente, acquistato successivamenteai fatti, come confermato dal titolare dell’armeria.Si evidenzia che anche a voler ipotizzare il porto dell’arma, il giudiceavrebbe comunque omesso di valutare la possibile sussistenza di un giustificatomotivo, alla luce delle circostanze di fatto emerse (conflittualità con soggetto poicondannato e timore di aggressioni), incorrendo così anche in un vizio di erroneaapplicazione della legge penale.In conclusione, il motivo contesta la coerenza logica della decisione,evidenziando come l’affermazione di responsabilità sia fondata su un uso distortoe incompleto del materiale probatorio, nonché su inferenze irrazionali rispetto aidati di fatto accertati.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la manifestaillogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione della legge penale inordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, aisensi dell’art. 131-bis, cod. pen.La difesa deduce che il giudice di merito, pur avendo qualificato il fatto comedi lieve entità, ha applicato la sola pena pecuniaria, ha riconosciuto le attenuantigeneriche e pur valorizzato l’incensuratezza dell’imputato ha tuttavia escluso laparticolare tenuità del fatto sulla base del rilievo apodittico, ossia che il fatto nonsarebbe “episodico e isolato”Tale affermazione è censurata perché fondata sulla presenza di unacontravvenzione (detenzione di cartucce), estinta per oblazione, che non puòessere ritenuta quale indice di una tendenza a violare le disposizioni a tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, criterio che è estraneo al paradigmanormativo dell’art. 131-bis cod. pen.Peraltro, si evidenzia che tale precedente di minima offensività e contestualeai fatti, non integra alcuna reiterazione nel tempo idonea a configurare l’abitualitè della condotta illecita.Si sottolinea, altresì, la contraddittorietà della decisione, poiché lo stessoGiudice ha riconosciuto la lieve entità del fatto proprio in ragione della mancanzadi uso offensivo dell’arma, per poi escludere, illogicamente, una causa di nonpunibilità ontologicamente compatibile con tale qualificazione.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la manifestaillogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione della disposizione di cuiall’art. 133 cod. penDeduce la difesa che la comminatoria della pena dell’ammenda ben sei voltesuperiore al minimo edittale a fronte del riconoscimento della attenuante dellalieve entità risulta manifestamente illogica oltre che carente di motivazione.

Sirileva peraltro, che non essendo stata rinvenuto il coltello in sede di perquisizionee sequestro, né essendo stato utilizzato in occasione dell’incontro del 7novembre 2022, la motivazione fondata sulla rilevantissima potenzialità lesivarisulta una mera petizione di principio, non potendo fondarsi sulla meradescrizione fornita dalla persona offesa, la cui deposizione, non corroborata daelementi esterni, non può dirsi sufficiente.Nell’applicare la pena pecuniaria, il giudice di merito non avrebbe fattocorretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., alla luce dei plurimielementi di segno positivo emersi; in particolare, le modalità della condotta nonparticolarmente gravi né allarmanti, essendo stato lo stesso fatto qualificato dilieve entità; il dolo minimo, in quanto la vicenda è da inquadrarsi in un contestocircoscritto all’epilogo di un rapporto extraconiugale coinvolgente i rispettiviconiugi; non si è verificato alcun danno né un pericolo concreto, essendo statoescluso l’uso dell’arma; l’imputato è incensurato e ha mantenuto una condottasuccessiva corretta.

Si sottolinea inoltre che la condotta si colloca in unasituazione di forte tensione personale, legata a un conflitto interpersonale e atimori di possibili aggressioni, già accertati in sede giudiziaria, circostanza checontribuisce a ridimensionare ulteriormente il grado di offensività3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.4.

In data 5 maggio 2026, in replica alla requisitoria del P.G., il difensore delricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nell’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.

La sentenza impugnata, con articolata motivazione, giunge ad escluderela responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata dall’uso di uncoltello a serramanico in danno della vittima, affermando al contempo laresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di porto del coltello, ovvero diquel coltello che, nella prospettazione dell’accusa, sarebbe stato utilizzato per laminaccia, oggetto della pronuncia assolutoria.In primo luogo, va rilevato che il Tribunale, dopo aver correttamenteinquadrato tale vicenda nel contesto di un rapporto extraconiugale tra ilricorrente e la persona offesa durato circa quindici anni, sottoponendo a unrigoroso vaglio il narrato della donna, è giunto alla conclusione che quest’ultimanon potesse essere considerata una dichiarante credibile in ragione delcoinvolgimento personale ed economico nella vicenda e della sua qualità di partecivile.Il Tribunale ha rilevato numerosi elementi di contraddizione nelledichiarazioni della donna, quali l’aver riferito di avere ripreso, successivamentealla denuncia per il reato di minaccia aggravata dall’uso del coltello, di cui al capoA), contatti cordiali con il ricorrente, connotati da manifestazioni di affetto edall’intento di non proseguire il contenzioso; circostanze che il Tribunale haritenuto incompatibili con il grave timore rappresentato nell’esposto e con lascelta sia pure legittima di costituirsi parte civile.Il Tribunale ha dunque dato conto delle ragioni per le quali il narrato dellapersona offesa si inserisse in un contesto relazionale complesso e conflittuale,segnato anche da possibili interessi economici, ritenendo pertanto indebolital’affidabilità dichiarativa della teste, evidenziando inoltre l’assenza di riscontriesterni autonomi a supporto delle dichiarazioni della persona offesa: il marito èstato ritenuto teste solo de relato e comunque anch’egli coinvolto nella vicenda; itestimoni oculari non sono stati individuati; altre deposizioni sono state ritenutetali da introdurre elementi incompatibili con il racconto (in particolare, lamancanza di segni sulle mani dell’imputato e l’assenza di prova dell’uso delcoltello).3.

Tutto ciò premesso, con un evidente non sequitur il Tribunale, ha ritenutosussistente la prova del porto del coltello - che nella prospettazione accusatoriasarebbe stato utilizzato per commettere la minaccia - per essere stato rinvenutopochi giorni dopo i fatti, un pugnale all’interno dell’autovettura dell’imputato,nonostante l’assoluzione dell’imputato per insussistenza della prova dellaminaccia armata.Tale ragionamento rende evidente il vizio di illogicità manifesta nel quale ilTribunale è incorso, avendo dapprima escluso la sussistenza della prova dellaminaccia attraverso l’uso di un coltello, per poi ritenere provato, nel medesimocontesto fattuale, il porto del coltello, sulla base di una mera congettura quale èstata quella del rinvenimento di un pugnale nella disponibilità del ricorrentealcuni giorni dopo.

Si tratta di un argomentare che, inoltre, prospettaconsiderazioni tra loro inconciliabili in quanto se, per il Tribunale, il porto delcoltello in occasione dell’episodio denunciato, risulta, sia pure congetturalmente,provato dal rinvenimento del pugnale, non si comprendono le ragionidell’assoluzione dal reato di minaccia.Giova al riguardo ricordare che il vizio di motivazione manifestamenteillogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra unapremessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se netraggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabilitra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad uncomplesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositivadella sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano dideterminare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti adesiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01).Ciò è quanto il Collegio ritiene essersi verificato nel caso di specie, inrelazione al quale si rende superfluo disporre il rinvio per nuovo giudizio nonapparendo prospettabile alcuna variazione probatoria rispetto a elementi ormaicristallizzati.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, ai sensi dell’art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, esclusa l’applicazione della causa di nonpun ib i l i t à d i cu i a l l ’ a r t . 131-b i s , cod . pen . , ha condanna toXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell’ammenda di euro 4.000,00 per lacontravvenzione di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Normeintegrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni edegli esplosivi), ritenuta la fattispecie di lieve entità, di cui al comma 3 dell’art. 4l. cit.2 . Avve r so l a s en t enza p r opone r i c o r so pe r c a s sa z i oneXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di ricorso di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche nella forma deltravisamento della prova, nonché l’erronea applicazione della legge penalequanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine allacontravvenzione a fronte dell’intervenuta assoluzione per il delitto di minacciaaggravata dall’uso del medesimo coltello.La difesa rileva che il giudice di primo grado, dopo aver esclusol’attendibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX e la sussistenza diriscontri esterni idonei a corroborarne le dichiarazioni, è pervenuto ad unadecisione assolutoria quanto al capo A (minaccia con coltello), affermando chenon vi fosse prova dell’utilizzo del coltello a fini intimidatori nella vicenda del 7novembre 2022 e ha tuttavia, ritenuto sussistente la condotta di portoingiustificato del coltello sulla base del ritenuto riscontro oggettivo, di caratteredecisivo, individuato nel rinvenimento, avvenuto alcuni giorni dopo, di unpugnale all’interno dell’autovettura dell’imputato.Secondo il ricorrente, tale impostazione sarebbe affetta da un insanabilecontrasto logico consistente nel negare l’esistenza del fatto storico (uso delcoltello nel medesimo contesto) ai fini del capo a) e, al contempo, affermarloindirettamente per il capo e), fondando la responsabilità su un preteso riscontroesterno che riguarda un oggetto diverso (un pugnale e non il coltello aserramanico contestato), rinvenuto in un tempo e in un luogo differenti. Nederiva, secondo la difesa, un “salto logico” evidente tra premessa e conclusioni.Il motivo evidenzia inoltre un ulteriore vizio di motivazione per omessavalutazione e travisamento di prove decisive, e in particolare delle testimonianzedel Comandante dei Carabinieri XXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXXX, nonchédegli esiti della perquisizione e del sequestro del 12 novembre 2022, cheavrebbero escluso sia la riconducibilità ai fatti contestati dell’oggetto rinvenutonel cruscotto dell’autovettura in uso all’imputato, parcheggiata nell’autorimessa,sia la sua idoneità a costituire un riscontro esterno.Si sostiene che una volta esclusa la sussistenza del fatto e l’esistenza diriscontri per il capo A, la medesima conclusione assolutoria avrebbe dovutonecessariamente estendersi anche al capo E, poiché fondato sullo stesso nucleofattuale; diversamente, la motivazione risulta intrinsecamente contraddittoria elogicamente viziata.La difesa deduce che è stata del tutto trascurata la deposizione della testeXXXXXX, la quale ha escluso in modo netto che l’imputato abbia mai possedutoun coltello a serramanico con le caratteristiche indicate dalla persona offesa; taledato renderebbe logicamente insostenibile la tesi del giudice secondo cuil’imputato si sarebbe disfatto proprio di quell’arma prima della perquisizione,In secondo luogo, il ricorso sottolinea che è stato ignorato un ulterioreelemento probatorio decisivo: l’imputato ha chiarito sin dall’immediatezza, insede di perquisizione, che il pugnale rinvenuto nell’autovettura era statoacquistato l’11 novembre 2022 presso l’armeria XXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXper f inal ità difensive, in un contesto di forte confl ittual ità con ,XXXXXXXXXXXXXXXX il marito della persona offesa. Tale circostanza sarebbecomprovata dalla imputazione per il reato di atti persecutori a carico delXXXXXXXe da una condanna dello stesso per molestie in danno del ricorrente; edancora, dalla testimonianza del Comandante XXXXXXXXXXXXche ha riferito che ilXXXXXX detenesse armi.Ne consegue che la presenza del pugnale nell’auto non può esserevalorizzata come riscontro oggettivo del porto abusivo del diverso coltellocontestato, poiché si tratta di un oggetto differente, acquistato successivamenteai fatti, come confermato dal titolare dell’armeria.Si evidenzia che anche a voler ipotizzare il porto dell’arma, il giudiceavrebbe comunque omesso di valutare la possibile sussistenza di un giustificatomotivo, alla luce delle circostanze di fatto emerse (conflittualità con soggetto poicondannato e timore di aggressioni), incorrendo così anche in un vizio di erroneaapplicazione della legge penale.In conclusione, il motivo contesta la coerenza logica della decisione,evidenziando come l’affermazione di responsabilità sia fondata su un uso distortoe incompleto del materiale probatorio, nonché su inferenze irrazionali rispetto aidati di fatto accertati.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la manifestaillogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione della legge penale inordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, aisensi dell’art. 131-bis, cod. pen.La difesa deduce che il giudice di merito, pur avendo qualificato il fatto comedi lieve entità, ha applicato la sola pena pecuniaria, ha riconosciuto le attenuantigeneriche e pur valorizzato l’incensuratezza dell’imputato ha tuttavia escluso laparticolare tenuità del fatto sulla base del rilievo apodittico, ossia che il fatto nonsarebbe “episodico e isolato”Tale affermazione è censurata perché fondata sulla presenza di unacontravvenzione (detenzione di cartucce), estinta per oblazione, che non puòessere ritenuta quale indice di una tendenza a violare le disposizioni a tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, criterio che è estraneo al paradigmanormativo dell’art. 131-bis cod. pen.Peraltro, si evidenzia che tale precedente di minima offensività e contestualeai fatti, non integra alcuna reiterazione nel tempo idonea a configurare l’abitualitè della condotta illecita.Si sottolinea, altresì, la contraddittorietà della decisione, poiché lo stessoGiudice ha riconosciuto la lieve entità del fatto proprio in ragione della mancanzadi uso offensivo dell’arma, per poi escludere, illogicamente, una causa di nonpunibilità ontologicamente compatibile con tale qualificazione.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la manifestaillogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione della disposizione di cuiall’art. 133 cod. penDeduce la difesa che la comminatoria della pena dell’ammenda ben sei voltesuperiore al minimo edittale a fronte del riconoscimento della attenuante dellalieve entità risulta manifestamente illogica oltre che carente di motivazione. Sirileva peraltro, che non essendo stata rinvenuto il coltello in sede di perquisizionee sequestro, né essendo stato utilizzato in occasione dell’incontro del 7novembre 2022, la motivazione fondata sulla rilevantissima potenzialità lesivarisulta una mera petizione di principio, non potendo fondarsi sulla meradescrizione fornita dalla persona offesa, la cui deposizione, non corroborata daelementi esterni, non può dirsi sufficiente.Nell’applicare la pena pecuniaria, il giudice di merito non avrebbe fattocorretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., alla luce dei plurimielementi di segno positivo emersi; in particolare, le modalità della condotta nonparticolarmente gravi né allarmanti, essendo stato lo stesso fatto qualificato dilieve entità; il dolo minimo, in quanto la vicenda è da inquadrarsi in un contestocircoscritto all’epilogo di un rapporto extraconiugale coinvolgente i rispettiviconiugi; non si è verificato alcun danno né un pericolo concreto, essendo statoescluso l’uso dell’arma; l’imputato è incensurato e ha mantenuto una condottasuccessiva corretta. Si sottolinea inoltre che la condotta si colloca in unasituazione di forte tensione personale, legata a un conflitto interpersonale e atimori di possibili aggressioni, già accertati in sede giudiziaria, circostanza checontribuisce a ridimensionare ulteriormente il grado di offensività3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.4. In data 5 maggio 2026, in replica alla requisitoria del P.G., il difensore delricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nell’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. La sentenza impugnata, con articolata motivazione, giunge ad escluderela responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata dall’uso di uncoltello a serramanico in danno della vittima, affermando al contempo laresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di porto del coltello, ovvero diquel coltello che, nella prospettazione dell’accusa, sarebbe stato utilizzato per laminaccia, oggetto della pronuncia assolutoria.In primo luogo, va rilevato che il Tribunale, dopo aver correttamenteinquadrato tale vicenda nel contesto di un rapporto extraconiugale tra ilricorrente e la persona offesa durato circa quindici anni, sottoponendo a unrigoroso vaglio il narrato della donna, è giunto alla conclusione che quest’ultimanon potesse essere considerata una dichiarante credibile in ragione delcoinvolgimento personale ed economico nella vicenda e della sua qualità di partecivile.Il Tribunale ha rilevato numerosi elementi di contraddizione nelledichiarazioni della donna, quali l’aver riferito di avere ripreso, successivamentealla denuncia per il reato di minaccia aggravata dall’uso del coltello, di cui al capoA), contatti cordiali con il ricorrente, connotati da manifestazioni di affetto edall’intento di non proseguire il contenzioso; circostanze che il Tribunale haritenuto incompatibili con il grave timore rappresentato nell’esposto e con lascelta sia pure legittima di costituirsi parte civile.Il Tribunale ha dunque dato conto delle ragioni per le quali il narrato dellapersona offesa si inserisse in un contesto relazionale complesso e conflittuale,segnato anche da possibili interessi economici, ritenendo pertanto indebolital’affidabilità dichiarativa della teste, evidenziando inoltre l’assenza di riscontriesterni autonomi a supporto delle dichiarazioni della persona offesa: il marito èstato ritenuto teste solo de relato e comunque anch’egli coinvolto nella vicenda; itestimoni oculari non sono stati individuati; altre deposizioni sono state ritenutetali da introdurre elementi incompatibili con il racconto (in particolare, lamancanza di segni sulle mani dell’imputato e l’assenza di prova dell’uso delcoltello).3. Tutto ciò premesso, con un evidente non sequitur il Tribunale, ha ritenutosussistente la prova del porto del coltello - che nella prospettazione accusatoriasarebbe stato utilizzato per commettere la minaccia - per essere stato rinvenutopochi giorni dopo i fatti, un pugnale all’interno dell’autovettura dell’imputato,nonostante l’assoluzione dell’imputato per insussistenza della prova dellaminaccia armata.Tale ragionamento rende evidente il vizio di illogicità manifesta nel quale ilTribunale è incorso, avendo dapprima escluso la sussistenza della prova dellaminaccia attraverso l’uso di un coltello, per poi ritenere provato, nel medesimocontesto fattuale, il porto del coltello, sulla base di una mera congettura quale èstata quella del rinvenimento di un pugnale nella disponibilità del ricorrentealcuni giorni dopo. Si tratta di un argomentare che, inoltre, prospettaconsiderazioni tra loro inconciliabili in quanto se, per il Tribunale, il porto delcoltello in occasione dell’episodio denunciato, risulta, sia pure congetturalmente,provato dal rinvenimento del pugnale, non si comprendono le ragionidell’assoluzione dal reato di minaccia.Giova al riguardo ricordare che il vizio di motivazione manifestamenteillogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra unapremessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se netraggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabilitra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad uncomplesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositivadella sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano dideterminare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti adesiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01).Ciò è quanto il Collegio ritiene essersi verificato nel caso di specie, inrelazione al quale si rende superfluo disporre il rinvio per nuovo giudizio nonapparendo prospettabile alcuna variazione probatoria rispetto a elementi ormaicristallizzati.3. Alla luce delle esposte considerazioni, ai sensi dell’art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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