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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 21596/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5869/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], nella loro rispettiva qualità di socio accomandatario e socia accomandante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1084/2020 , depositata il18/08/2020, R.G.N. 880/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della sezione di Taranto della stessa Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da Stilcucine di [OSCURATO:PERSONA] C. per superamento del periodo di comportosul rilievo che non gli erano stati comun icati i giorni di assenza e perciò non era stato consentitoal lavoratore di approntare adeguate difese.

Quindi, tenutoconto dell’opzione esercitata dal lavoratore, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’uno socioaccomandatario e l’altro socio accomandante della società estinta, a pagare l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ed a risarcire il danno dal licenziamento al 19.102011 (data di esercizio dell’opzione).

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e articolano tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. con riguardo all’esistenza di un giudicato sul requisito occupazionale per applicazione della tutela reale.

4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, si denuncia,ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e ss. mm. oltre che dell’art. 8 comma 1 della legge n. 604 del 1966 con riguardo alla dimensione dell’impresa.

4.1. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello con la sentenza poi cassata, aveva accolto il ricorso della datrice di lavoro ritenendo, da un canto, che era stato superato il periodo di comporto e che di tale superamento poteva essere offerta la prova in giudizio.

Dall’altro,che dalla prova svolta era emerso che la società non aveva mai occupato nel tempo 15 dipendenti.

4.2. Deducono allora che la sentenza era stata cassata solo con riguardo al capo relativo al licenziamento e non anche per quello con il quale era stata esclusa l’esistenza del requisito dimensionale ai fini dell’applicazione della tutela reale statuizione che ritiene perciò copert a da giudicato interno;sicché, la Corte di appello in sede di rinvio non poteva ri vedere tale accertamento.

5. Le censure sono in parte inammissibilie comunque infondate.

5.1. I ricorrenti, che contestano sostanzialmente l’interpretazione data dalla Corte del rinvio alla sentenza della Corte di appello cassata, sostenendo che su un capo della decisione non travolto dalla sopravvenuta cassazione della sentenza si sarebbe formato un giudicato,trascurano di riprodurre il testo di quella sentenza di appelloe delle censure di cassazione formulate avverso quella decisione e si limitano a riportar n e solo alcuni stralci della sentenza poi cassata.

Ne deriva la estrema genericità della censura.

5.2. Peraltro,la Corte di appello in sede di rinvio era autorizzata a rivedere le altre questioni il cui esame era stato ritenuto assorbito dalla sentenza di Cassazione che le aveva rinviato la decisione della causa e , tra quest e , quelle sottopostele conil quinto motivo di ricorso con il quale era stata denunciata proprio la“violazione e falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, art. 18”.

Ed infatti, le questioni oggetto di motivi di ricorso per cassazione, espressamente dichiarat i assorbiti , de v ono ritenersi per definizione non decise e possono quindi essere riproposte all'esame del giudice dirinvio, essendo impregiudicate (cfr. Cass. 13 / 10 / 78, n. 4589; 12/09/11, n. 18677; 30/11/17, n. 28751; 20/12/22, n. 37270).

6. Con il terzo motivodi ricorso è censurata la sentenza per avere violato e falsamenteapplicato gli artt. 2697, 2730 c.c., l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, gli artt. 115, 116, 257 e 359 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

6. Deducono i ricorrenti che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si poteva ben desumere che i dipendenti non erano più di quindici.

Osserva che accertata la presenza di sette operai non si poteva ritenere che il personale amministrativo fosse addirittura numericamente superiore.

Evidenzia che inoltre non era stata riscontrata la richiesta,già formulata in appello e poi reiterata in sede di rinvio, di sentireal riguardo nuovamente uno dei testi.

7. Anche tale motivo di ricorso non può essere accolto.

7.1. In primo luogo, va rammentato che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

Non èconsentita infatti la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26874 ) .

L'inammissibilità della censura può essere superata allor ché la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass.09/12/2021 n. 39169).

7.2. Nel caso in esame la censura risultaindistinta e promiscua.

Si d educe che sarebbe statodecisivo procedere al riesame di un teste già sentito (che in altro giudizio avrebbe reso dichiarazioni più favorevoli agli odierni ricorrenti) ma non è chiaro quale sarebbe il fatto decisivo pretermesso posto che la Corte ha valutato tutte le dichiarazioni acquisite e sulla base delle stesse ha ritenuto provato il requisito dimensionale non senza rilevare, correttamente, che era onere del datore di lavorodimostrare che non era raggiunto il limite dimensionale per applicare la tutela reale e la società, che ne aveva tutti gli strumenti anche documentali,non vi aveva provveduto.La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ravvisabile poi solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr. anche recentemente Cass. 01/03/2022 n. 6774 ) e di tanto non si dà evidenza con chiarezza nel motivo.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatario, sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5869/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], nella loro rispettiva qualità di socio accomandatario e socia accomandante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1084/2020 , depositata il18/08/2020, R.G.N. 880/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della sezione di Taranto della stessa Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da Stilcucine di [OSCURATO:PERSONA] C. per superamento del periodo di comportosul rilievo che non gli erano stati comun icati i giorni di assenza e perciò non era stato consentitoal lavoratore di approntare adeguate difese. Quindi, tenutoconto dell’opzione esercitata dal lavoratore, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’uno socioaccomandatario e l’altro socio accomandante della società estinta, a pagare l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ed a risarcire il danno dal licenziamento al 19.102011 (data di esercizio dell’opzione). 2. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e articolano tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. con riguardo all’esistenza di un giudicato sul requisito occupazionale per applicazione della tutela reale. 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, si denuncia,ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e ss. mm. oltre che dell’art. 8 comma 1 della legge n. 604 del 1966 con riguardo alla dimensione dell’impresa. 4.1. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello con la sentenza poi cassata, aveva accolto il ricorso della datrice di lavoro ritenendo, da un canto, che era stato superato il periodo di comporto e che di tale superamento poteva essere offerta la prova in giudizio. Dall’altro,che dalla prova svolta era emerso che la società non aveva mai occupato nel tempo 15 dipendenti. 4.2. Deducono allora che la sentenza era stata cassata solo con riguardo al capo relativo al licenziamento e non anche per quello con il quale era stata esclusa l’esistenza del requisito dimensionale ai fini dell’applicazione della tutela reale statuizione che ritiene perciò copert a da giudicato interno;sicché, la Corte di appello in sede di rinvio non poteva ri vedere tale accertamento. 5. Le censure sono in parte inammissibilie comunque infondate. 5.1. I ricorrenti, che contestano sostanzialmente l’interpretazione data dalla Corte del rinvio alla sentenza della Corte di appello cassata, sostenendo che su un capo della decisione non travolto dalla sopravvenuta cassazione della sentenza si sarebbe formato un giudicato,trascurano di riprodurre il testo di quella sentenza di appelloe delle censure di cassazione formulate avverso quella decisione e si limitano a riportar n e solo alcuni stralci della sentenza poi cassata. Ne deriva la estrema genericità della censura. 5.2. Peraltro,la Corte di appello in sede di rinvio era autorizzata a rivedere le altre questioni il cui esame era stato ritenuto assorbito dalla sentenza di Cassazione che le aveva rinviato la decisione della causa e , tra quest e , quelle sottopostele conil quinto motivo di ricorso con il quale era stata denunciata proprio la“violazione e falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, art. 18”. Ed infatti, le questioni oggetto di motivi di ricorso per cassazione, espressamente dichiarat i assorbiti , de v ono ritenersi per definizione non decise e possono quindi essere riproposte all'esame del giudice dirinvio, essendo impregiudicate (cfr. Cass. 13 / 10 / 78, n. 4589; 12/09/11, n. 18677; 30/11/17, n. 28751; 20/12/22, n. 37270). 6. Con il terzo motivodi ricorso è censurata la sentenza per avere violato e falsamenteapplicato gli artt. 2697, 2730 c.c., l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, gli artt. 115, 116, 257 e 359 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. 6. Deducono i ricorrenti che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si poteva ben desumere che i dipendenti non erano più di quindici. Osserva che accertata la presenza di sette operai non si poteva ritenere che il personale amministrativo fosse addirittura numericamente superiore. Evidenzia che inoltre non era stata riscontrata la richiesta,già formulata in appello e poi reiterata in sede di rinvio, di sentireal riguardo nuovamente uno dei testi. 7. Anche tale motivo di ricorso non può essere accolto. 7.1. In primo luogo, va rammentato che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. Non èconsentita infatti la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26874 ) . L'inammissibilità della censura può essere superata allor ché la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass.09/12/2021 n. 39169). 7.2. Nel caso in esame la censura risultaindistinta e promiscua. Si d educe che sarebbe statodecisivo procedere al riesame di un teste già sentito (che in altro giudizio avrebbe reso dichiarazioni più favorevoli agli odierni ricorrenti) ma non è chiaro quale sarebbe il fatto decisivo pretermesso posto che la Corte ha valutato tutte le dichiarazioni acquisite e sulla base delle stesse ha ritenuto provato il requisito dimensionale non senza rilevare, correttamente, che era onere del datore di lavorodimostrare che non era raggiunto il limite dimensionale per applicare la tutela reale e la società, che ne aveva tutti gli strumenti anche documentali,non vi aveva provveduto.La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ravvisabile poi solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr. anche recentemente Cass. 01/03/2022 n. 6774 ) e di tanto non si dà evidenza con chiarezza nel motivo. 8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatario, sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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