CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 34695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36715/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.B. MARTINI, N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1053/2019 depositata il03/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] depositava ricorso in opposizione presso la Corte d’Appello di Firenze, exart. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), per l’annullamento della delibera n. 20067 adottata il 12.07.2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (‘Consob’) con la quale, ai sensi dell’art. 190 T.U.F., gli era stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €45.000,00, per la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F. e dell’art. 40 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 (‘[OSCURATO:PERSONA]’), per avere la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] (BPEL) omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, tradottasi nell’assenza di effettività delle misure previste per lo svolgimento della verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze della clientela servita. A sostegno della sua pretesa, l’opponente esponeva che: la sanzione gliera stata inflitta nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] (BPEL), carica rivestita dal 03.04.2011 al 03.05.2014; il provvedimento deve ritenersi illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente e fuori dai termini consentiti sia dal T.U.F. sia dal [OSCURATO:PERSONA]; egli non era partecipe effettivo, data la sua limitata incidenza, sia conoscitiva che deliberativa, dei processi decisionali della banca. 2. Confermando quanto già deciso con riferimento a posizioni analoghe concernenti la medesima deliberazione impugnata, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’opposizione, con sentenza n. 1053/2019 annullava la predetta delibera, condannando la Consob alle spese di giudizio. Osservava la Corte: - sin dal dicembre 2013 la Banca d’Italia aveva dato notizia alla Consob che l’ispezione da questa iniziata presso BPEL nell’ottobre del medesimo anno aveva dato ádito a rilievi ed iniziative di vigilanza, posto che l’ispezione si era chiusa con un giudizio palesemente sfavorevole; - la conoscenza della generale grave situazione in cui versava la BPEL era stata adeguatamente rappresentata alla Consob dalla Banca d’Italia già con missiva prot. n. 1135596/13 del 06.12.2013, anticipatoria di tutte le tematiche che, nel corso del 2015, avrebbero poi condotto alla messa in liquidazione coatta amministrativa di BPEL; -nel marzo 2014 BPEL aveva inviato alla Consob una relazione che, laddove ritenuta non coerente con i rilievi mossi da Banca d’Italia, avrebbe dovuto imporre già da quella data l’instaurazione della procedura sanzionatoria, di fatto poi avviata solo nell’ottobre 2016; - i documenti ritenuti dalla Consob fondamentali per l’avvio della procedura sanzionatoria, comunicati da BPEL alla Consob solo nel maggio 2016, nulla aggiungevano alle conoscenze già acquisite dalla Consob circa la generale grave situazione in cui BPEL versava. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Consob, affidandolo a sei motivi. Si difendeva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memoria. Il controricorrente faceva pervenire atto di costituzione di nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del precedente difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione all'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, n. 4), cod.proc. civ. Al foglio n. 4 della sentenza, la Corte territoriale ha inteso operare un «richiamo» a quanto deciso con riferimento a posizioni analoghe concernenti la medesima deliberazione impugnata, con le sentenze 16.7.2018, n. 1722, e 13.08.2018, n. 1919. Tale «richiamo» non concorre alla definizione dell'ordito motivazionale della sentenza impugnata giacché di non univoco significato e comunque privo dei requisiti indicati da codesta ecc.ma Corte per la motivazione delle sentenze con «riferimento a precedenti conformi», ammessa dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. La sentenza impugnata effettua un evidente richiamo non già alla parte motiva di tali decisioni, bensì solo al relativo esito, ossia alla declaratoria di fondatezza dell’eccezione di tardività della contestazione. Conseguentemente, è dubbio che la sentenza contenga un vero e proprio rinvio per relationemalle sentenze citate (secondo i «requisiti minimi» richiesti da questa Corte di legittimità: Cass. Sez. 6, n. 17403 del 2018; Cass. Sez. 3, n.11227 del 2017), bensì un mero accenno «notiziale» a precedenti conformi. 1.1. Il motivo è infondato. Con riferimento all’analoga situazione del richiamo della sentenza di primo grado da parte della corte di seconda istanza, è stato affermato che è legittimamente motivata per relationemla pronuncia in cui il giudice d'appello esprima le ragioni a fondamento della decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo da consentire, attraverso la parte motiva, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in mododa rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. Sez. L, n. 11698del 17.06. 2020; Cass. nn. 15187del 2018, n. 14401 del 2018, n. 13594 del 2018, n. 8684 del 2018, n. 8012 del 2018). A ciò si aggiunga che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. Un.8053/2014; più di recente, ex plurimis: Cass. n. 17403 del 03.07.2018 richiamata nello stesso ricorso, p. 10, 2° capoverso). Va,poi, aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, rappresenta «un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione», stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 citato,per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019, Rv. 655799 - 01; Cass. n. 17403 del 2018, cit.; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 -01). La Corte fiorentina ha compiutamente esaminato la questione in fatto e, pur richiamando precedenti sentenze concernenti posizioni analoghe riferite alla medesima delibera impugnata, ad ulteriore integrazione (v. sentenza p. 4, 2° capoverso) ha riproposto gli elementi rilevanti ai fini della maturazione del suo convincimento, anch’esso chiaramente espresso in motivazione, consentendo a questa Corte di comprendere agevolmente le ragioni della decisione. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata rispetto al primo, si deduce omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la Consob ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura e delle obbligazioni emesse da BPEL, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). La ricorrente censura la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare compiutamente il fatto (decisivo e sicuramente oggetto di discussione tra le parti) che nella documentazione considerata non era contenuta alcuna informazione in merito al rispetto, da parte di BPEL, delle regole di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate di propria emissione, la cui violazione è stata sanzionata con la delibera annullata. Ne consegue che le verifiche intraprese da Consob -a partire dalle richieste dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 10.06.2016 - erano espressamente finalizzate al controllo di dette norme di correttezza. 3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ.). La sentenza è affetta da radicale nullità, essendo essa del tutto priva di motivazione in merito alle ragioni dell’annullamento della delibera n. 20067 del 2017: posto che con tale delibera l’odierna intimata è stata sanzionata per inosservanza delle regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela (ex art. 21, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 58/1998), con specifico riguardo alle regole in materia di adeguatezza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla banca (art. 40 [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza impugnata argomenta esclusivamente sull’accertamento di ben altre violazioni, segnatamente quelle in materia di veridicità e completezza del prospetto pubblicato dalla banca per l’operazione di aumento di capitale, oggetto di altro provvedimento sanzionatorio adottato dalla Consob (v. delibera Consob n. 20069 del 2007). 4. In subordine rispetto al terzo motivo di ricorso, con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che, ai fini del computo del termine di cui all’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, la Corte d’Appello ha sindacato la scelta dell’amministrazione riguardo i tempi di avvio dell’attività di indagine volta all’acquisizione degli elementi informativi atti a comprovare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della specifica violazione poi contestata, identificandoli nel momento in cui la Consob sarebbe venuta in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale della banca. Nella prospettazione della ricorrente, invece, il dies a quoai fini del computo del termine per la contestazione della violazione si colloca in ragione del momento in cui la Consob ha acquisito e valutato detti elementi informativi, accertando la sussistenza della specifica violazione contestata: il giudice del merito, quindi, lungi dal poter valutare l’opportunità delle scelte istruttorie effettuate, e non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio dell’attività acquisitiva (salvo il termine di prescrizione dell’illecito di cinque anni, ex art. 28 legge n. 689/1981), è chiamato a valutare, piuttosto, l’abnormità dell’attività istruttoria esperita, che derivi da un’evidente ed indiscutibile superfluità di atti istruttori ultronei, ovvero da un’irragionevole stasi tra atti istruttori intermedi. 5. In ulteriore subordine, con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 5 ss. e 94 ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione dell’art. 195 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente contesta l’errata elisione, da parte della Corte d’Appello, della distinzione dei due diversi «plessi disciplinari», e la corrispondente diversa distinzione tra oggetto, finalità e poteri di intervento della Consob, disegnati dal d.lgs. n. 58/1998. L’uno governa la materia degli emittenti, e attribuisce un potere di verifica della completezza del prospetto informativo, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite (art. 94, comma 1); l’altro governa la materia degli intermediari (accidentalmente coincidenti, nel caso di specie, con la stessa banca), rispetto alla quale la Consob dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di verificare il rispetto dei diversi obblighi nei quali l’ordinamento di settore declina il generale canone di trasparenza e correttezza: tra questi, l’adeguatezza dei titoli emessi. Orbene, rispetto a questi due distinti poteri di intervento, deve escludersi un’unica attività di indagine: l’attività acquisitiva rilevante per la sola verifica preventiva sui prospetti della banca/emittente non può essere associata alla vigilanza sulla banca/intermediario. Nella specifica ipotesi dell’attività di intermediazione dei titoli, la Corte avrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione circa la tempistica e il contenuto degli atti acquisitivi (intrapresi a partire dal dicembre 2015) specificamente finalizzati alla verifica della corretta profilatura delle obbligazioni subordinate. 6. Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte fiorentina avrebbe assunto la sua decisione sulla scorta di un evidente fraintendimento degli atti di causa: intanto Consob aveva ricevuto la lettera del 24.07.2012 (relativa ai rilevati aspetti di criticità di BPEL) solo nel 2016; in ogni caso tale missiva non poteva segnalare alcunché a Consob, essendo diretta esclusivamente a BPEL; né le note del 5 e 6 dicembre 2013 fornivano informazione alcuna in ordine alla precedente iniziativa di vigilanza del 24.07.2012; la relazione aggiornata al marzo 2014 ma risalente al marzo 2013, cui probabilmente si riferisce la Corte territoriale, hanno potuto formare oggetto di valutazione, da parte di Consob, solo sul piano dell’idoneità delle procedure di profilazione degli strumenti finanziari ad attribuire «in astratto», a ciascuna emissione di titoli, il giusto livello di rischiosità, non già ad avere prova del fatto che, «in concreto», alle singole emissioni obbligazionarie venisse attribuito effettivamente il corretto grado di rischio. 7. Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti sollevano, benché sotto diversi profili, la medesima questione della decorrenza del dies a quo ai fini dell’irrogazione della sanzione ammnistrativa, e sono fondati. 7.1. L’art. 195, comma 1, T.U.F. vigente ratione temporis (modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, l'art. 5, comma 15, lettera a)) recita: «Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato». 7.1.1. Premesso che questa Corte ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione delle sanzioni amministrative i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 – 01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 - 01), il Collegio intende dare continuità agli indirizzi interpretativi formatisi anche sull'art. 14, commi 1, 2 e 6, legge n. 689 del 1981, altresì alla luce dell'ulteriore disciplina sopra richiamata; per cui: a) nel caso di contestazione non immediata, il momento dell’accertamento (che di per sé presuppone un’istruttoria), in relazione al quale va collocato il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione dell’addebito, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 – 01; Cas s. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 -02); b) la pura «costatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'«accertamento»: nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio,dovendosi tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019, cit.; Cass. n. 9254 del 2018, cit.); c) il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa (normalmente, ispettiva; ma anche commissariale) è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione» dei fatti non comporta di per sé il loro «accertamento», ove occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr. per tutti: Cass. Sez. U, n. 5395 del 2007, cit.). d) ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento - successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale -in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni: Cass. Sez. 2, sentenza, 14.11.2017, n. 26897; Cass. Sez. U., n. 5395 del 2007, cit.; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008, Rv. 602333 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009, Rv. 607538 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011, Rv. 620363 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 –01); e) la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente: il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 04/04/2018, Rv. 647766 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 08/08/2005, Rv. 582917 -01); f) ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo. La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il qualedeve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto: i)della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate; ii) dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva della violazione, pur quando essa si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi, e non contigue nel tempo e nello spazio; interesse che va salvaguardato dal rischio che l’efficacia delle indagini dell’Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell’indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni, atomisticamente considerate, dei soggetti coinvolti; iii) che la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, ossia prendendo in considerazione l’utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post(Cass. n. 17673 del 2022, cit.; Cass. n. 21171 del 2019, cit.). 7.2. Tanto premesso, va tenuto conto che nella materia della regolazione di attività economiche, quali quella dell'intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: in ordine alle specifiche connotazioni delle verifiche che conducono agli accertamenti di violazioni in materia di intermediazione finanziaria, si pone l'esigenza di chiarire i passaggi procedimentali che possano influire sulla tempistica degli accertamenti stessi. 7.2.1. Un primo profilo riguarda il rapporto tra l'esercizio di poteri di vigilanza di più autorità, e segnatamente di Banca d'Italia e Consob, (secondo il riparto di cui all'art. 5, commi 2-4, T.U.F.). In proposito, anche in coerenza con disposizioni sovranazionali (v. art. 101 direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e 49 direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004), gli artt. 4 e 5, commi 5, 5-bis e ter T.U.F. pongono i principi della collaborazione tra le autorità (che procedono allo «scambio di informazioni» e «non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio» - art. 4, comma 1, T.U.F.) e del coordinamento ai fini dell'esercizio della vigilanza. Con specifico riguardo alla vigilanza, l'art. 5, comma 5, T.U.F. dispone che «la Banca d'Italia e la Consoboperano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciprocamente comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza» e, a tal fine, l'art. 5, comma 5-bis, prescrive la stipula di un protocollo d'intesa (stipulato in data 31.10.2007: ‘Protocollo’), reso pubblico (comma 5-ter), avente ad oggetto altresì «lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza». Quanto alla vigilanza ispettiva in particolare, l'art. 10 T.U.F. dà attuazione a tali principi disponendo che le autorità si diano reciproca comunicazione delle ispezioni disposte, potendo l'autorità non ispezionante «chiedere accertamenti su profili di propria competenza» (comma 2). In relazione a tali disposizioni, si deve affermare che, tranne che nei casi in cui le autorità dispongano ispezioni in collaborazione formando un unico gruppo ispettivo (art. 7.4 del Protocollo), il principio di contenimento degli oneri (art. 5, comma 5, T.U.F.) impone che non si sovrappongano verifiche mediante accesso diretto dell'una e dell'altra autorità, dovendo l'autorità non ispezionante avvalersi dell'altra avanzando richieste in tempo utile (artt. 10, comma 2, T.U.F. e 7.2 del Protocollo). In ordine alla trasmissione delle risultanze delle verifiche ispettive, i «profili significativi» vengono comunicati, nella logica dello scambio di informazioni, da un'autorità all'altra «tempestivamente» (art. 7.3.), mentre i dati che coinvolgono valutazioni, com'è ovvio in relazione all'esigenza di un inserimento di essi in una considerazione complessiva, vengono trasmessi, quali «esiti delle verifiche svolte» (art. 7.2. del protocollo) e più precisamente di «irregolarità rilevate» e «provvedimenti assunti» (art. 5, commi 5 e 5- bis, lett. b) T.U.F.), «quanto prima» ma, ovviamente, pur sempre dopo il formale rilievo delle irregolarità o l'assunzione di provvedimenti (tra questi, la proposta di amministrazione straordinaria di cui all'art. 56 T.U.F.). Su tali basi normative, si deve concludere che dovrà presumersi, salvo prova del contrario, che - quanto alle irregolarità riscontrate nell'ambito di ispezioni svolte da altra autorità - l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dall'autorità ispezionante del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha una volta che siano trasmessi i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori dell'autorità ispezionante che valgano anche ad altri fini. 7.2.2. Un secondo profilo specifico in ordine alle verifiche di violazione nel settore dell'intermediazione finanziaria concerne l'ipotesi in cui all'esercizio del potere di vigilanza ispettiva segua quello della vigilanza mediante gestione coattiva dell'intermediario in crisi, nel caso di specie, mediante amministrazione straordinaria. In tali casi, incaricati dell'autorità di supervisione, di regola in seguito a verifica ispettiva (o anche più raramente in base a risultanze di vigilanza informativa) da cui emergano «gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazione delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie» (art. 56 comma 1 lett. a) b) T.U.F.)o anche «previste gravi perdite del patrimonio» (lett. b), assumono la gestione della società in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno. In tali casi, sotto la direzione della Banca d'Italia sentita la Consob e con applicazione, in quanto compatibili, delle norme sull'amministrazione straordinaria delle banche (art. 56, comma 3, T.U.F.), la procedura, in continuità con le verifiche ispettive, ha come obiettivo l'«accertamento della situazione aziendale» ab intra per il mezzo della stessa gestione (unica modalità di accertamento in presenza di inattendibilità delle valutazioni patrimoniali o addirittura di più ampi comparti della contabilità dell'impresa), ciò che è particolarmente importante sia per valutare appieno le irregolarità più serie (che la procedura mira anche a «rimuovere», dopo averle riscontrate), sia per quantificare adeguatamente le perdite previste (art. 72, comma 1-bisd. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ‘T.U.B.’). In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare – a complemento di quanto innanzi - che, qualora, anche di séguito a verifiche ispettive di un'autorità, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una società di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione della procedura di «accertare la situazione aziendale» e le «irregolarità» riscontrate (art. , comma 3, T.U.F., che rinvia agli artt. 72 ss. del T.U.B.), che -quanto alle irregolarità riscontrate nell'ambito dell'amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione della Banca d'Italia - la Consob sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla Banca d'Italia del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha con l'inoltro di uno dei rapporti trasmessi a «intervalli periodici» e «al termine delle loro funzioni» dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (art. 75 T.U.B.), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa Banca d'Italia, che rilevino anche per l'analoga attività della Consob. 7.2.3. Diversa è l’attività di ispezione della Consob: nella materia della regolazione di attività economiche, quali quella dell'intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste, la ricorrente –per quel che rileva nel caso di specie – ha enucleato l'acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza "informativa", artt. 94, 99 T.U.F.) e basata su flussi notiziali anche automatizzati, che riguarda l’attività di BPEL/emittente; la vigilanza sulle attività di BPEL/intermediaria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che ha per obiettivi: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario (art. 5, comma 1, T.U.F.). Rispetto a questa attività è stata irrogata la sanzione contenuta nella delibera n. 20067 del 12.07.2017, al termine di una complessa attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni riguardo (v. memoria ricorrente, p. 4): i) il numero di clienti che detenevano obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] nei portafogli amministrati e/o gestiti, distinti sia sulla base della natura del cliente (professionale, retail), sia in ragione del profilo assegnatogli per le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, con indicazione del controvalore, nominale e di mercato, delle posizioni in essere; ii) il tasso di concentrazione medio in strumenti finanziari emessi da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA], con separata evidenza di quello su obbligazioni subordinate, dei patrimoni dei predetti clienti di tipo retail,distinti per profilo assegnato dalla banca; iii) il numero dei predetti clienti retail in relazione ai quali dal 2007 siano intervenute riprofilature «in aumento» (con separata indicazione di quelle derivanti dalla scadenza periodica del questionario), antecedenti alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di titoli subordinati con specificazione del numero dei clienti per i quali la riprofilatura sia intervenuta nei 5 giorni antecedenti all’esecuzione di operazioni della specie; iv) l’evoluz ione, dall’anno 2007, della mappatura, ai fini delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, delle obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio. 7.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte fiorentina non abbia fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza, come sopra riportati. Il provvedimento impugnato, in applicazione dell'art. 195 T.U.F., ai fini della verifica dell'avvenuta contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni dall'«accertamento», ha ritenuto «inspiegabile ed infondato» (v. sentenza p. 6, 4° capoverso) affermare che solo nel maggio 2016 Consob ebbe contezza della reale gravità della situazione della banca, essendo invece chiaro - sin dagli atti scambiati tra Banca d’Italia e Consob nel 2013 –che si doveva iniziare l’indagine sulla trasparenza e veridicità dell’offerta al pubblico delle azioni di aumento di capitale emesse dall’istituto. 7.3.1. Così argomentando, la valutazione dei giudici di seconde cure risulta innanzitutto effettuata ex post, sulla base cioè della mera verifica del non essere emersi ulteriori elementi dalle attività ispettive di Consob successive a quelle di Banca d’Italia (v. in particolare sentenza impugnata, p. 4, ultimo capoverso, p. 6, 4° capoverso), consistenti nell’acquisizione di nuova documentazione, rispetto a quella proveniente da Banca d’Italia, ritenuta inadeguata alle attività di indagine. In secondo luogo, si propugna una visione - non corrispondente a quella di legge - dell'attività di indagine nell'ambito della quale, non appena emersi i fatti costitutivi di una violazione, la violazione stessa dovrebbe essere contestata. La complessità delle attività di vigilanza e di intervento poste in essere dalle due autorità (Banca d’Italia e Consob), unitamente alla diversità di indagini sottese alla duplice qualità di BPEL di emittente e intermediario delle obbligazioni subordinate di propria emissione, devono condurre il giudice del merito a sindacare le scelte istruttorie, con un giudizio ex ante, ricercando l’eventuale sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende e responsabilità mediante attività istruttoria unitaria, controllando eventuali ingiustificati ritardi, artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, ovvero l’inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine. 7.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché – sulla base di un rinnovato esame del merito dell’accertamento – applichi i principi di diri