CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 27 novembre 2019 del Tribunale di Bologna nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti, uno consumato e l'altro tentato, di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen. e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi impossessato, abusando del suo rapporto lavorativo con la persona offesa, di numerosi capi di abbigliamento sottraendoli all'interno del supermercato ove egli lavorava e di avere poi tentato, con le medesime modalità, di impossessarsi di altri capi di abbigliamento senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volontà. In particolare, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, il responsabile del supermercato, [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato consistenti ammanchi di merce nel magazzino e aveva notato che [OSCURATO:PERSONA], addetto alla movimentazione dei prodotti in vendita, talvolta stipava la merce in scatole di cartone che venivano poi collocate in posti insoliti; in un'occasione egli aveva chiesto spiegazioni al Bersani, che aveva risposto che si trattava di prodotti che egli stava tenendo da parte perché andavano ricollocati al loro posto, ma poi la sera stessa il Greco aveva constatato che i prodotti contenuti nelle scatole non c'erano più in negozio. [OSCURATO:PERSONA] aveva allora incaricato [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sull'operato del Bersani. [OSCURATO:PERSONA] aveva visto in data 20 aprile 2015 il Bersani consegnare una scatola di cartone con il marchio del supermercato a soggetti che erano arrivati nei pressi dello stesso a bordo di un'automobile. Successivamente il Bersani, in data 22 maggio 2015, era stato colto dai Carabinieri, allertati dal Greco, nell'atto di consegnare ad un'altra persona uno scatola di cartone contenente i prodotti che erano stati da poco sottratti al supermercato. [OSCURATO:PERSONA] è stato, quindi, condannato per furto tentato in relazione al solo episodio del 22 maggio 2015, e per furto consumato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza della querela per i fatti oggetto di imputazione. La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che la titolazione quale «denuncia querela» dell'atto depositato dalla persona offesa consentiva di desumere la volontà punitiva, assumendo rilievo il significato tecnico dell'espressione adoperata, e che in ogni caso la volontà punitiva era stata espressamente dichiarata. Secondo il ricorrente, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le espressioni dalle quali era possibile desumere la volontà punitiva. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'annesso rilievo della prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, in relazione agli episodi di furto anteriori al 22 maggio 2015. Nella sentenza si suggerisce che le sottrazioni risalgono al giugno 2014, senza indicare quanti episodi siano e quale sia la loro precisa collocazione temporale e senza neppure specificare il valore di quanto sottratto in occasione di ogni episodio. Solo in relazione ad un episodio di furto si precisa che esso è avvenuto in data 20 aprile 2015. In ogni caso, non può dirsi raggiunta la prova della sua responsabilità per tali episodi e comunque deve ritenersi estinta per prescrizione ogni condotta anteriore al 27 ottobre 2014, in quanto antecedente alla sentenza di appello di oltre anni sette e mesi sei, periodo pari alla durata del termine massimo di prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. deducendo violazione della disposizione appena citata e la illogicità della motivazione, non potendo l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. precludere l'operatività della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Affermando che la persona offesa ha espresso la volontà punitiva nell'atto dalla stessa qualificato come «denuncia querela», la Corte di appello ha fornito motivazione sufficiente ed adeguata in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, non essendo necessario che il giudice riporti testualmente in sentenza le espressioni utilizzate per manifestare la volontà punitiva. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado ed in particolare dal calcolo della pena ivi esplicitato risulta che l'odierno ricorrente è stato condannato — oltre che per l'episodio di tentato furto del 22 maggio 2015 — per un solo episodio di furto. Difatti il Tribunale ha indicato come pena per il furto consumato quella di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, pari al minimo edittale, e poi ha aumentato detta pena per la continuazione con il solo reato di furto tentato del 22 maggio 2015. Il Tribunale, laddove avesse condannato il Bersani per più delitti di furto consumato, avrebbe dovuto dapprima determinare la pena per un reato di furto consumato e poi aumentare detta pena per la continuazione sia con altri episodi di furto consumato, sia con il reato di furto tentato. Né può sostenersi che la pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa sia stata indicata quale pena per il reato continuato formato da tutti i delitti consumati, in quanto essa avrebbe dovuto necessariamente essere superiore al minimo edittale per effetto dell'aumento per la continuazione. 3 #7? Accertato che il reato di furto consumato per il quale è stata pronunciata condanna è uno solo, occorre stabilire in che data esso sia stato commesso. Unico episodio, diverso dal furto tentato, in cui le due sentenze di merito affermano l'intervento del Bersani è quello del 20 aprile 2015, in occasione del quale il Gabbana aveva visto il Bersani consegnare una scatola di cartone con il marchio del supermercato ad estranei. Deve, tuttavia, escludersi che in relazione a tale episodio fosse maturato il termine di prescrizione già al momento della sentenza di secondo grado. In ogni caso il motivo di ricorso, in quanto volto ad invocare l'estinzione per prescrizione in relazione a reati commessi prima del 27 ottobre 2014 e per i quali non è stata pronunciata condanna, risulta inammissibile. 3. Anche il terzo motivo non si sottrae all'inammissibilità. La Corte di appello, oltre ad evidenziare che in relazione a ciascun episodio il valore dei beni sottratti non era modesto, ha correttamente rilevato che la offensività del reato deve essere valutata, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla base dei criteri fissati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. e quindi anche tenendo conto delle modalità del fatto e nel caso di specie il delitto appare di indubbia gravità tenuto conto che il Bersani ha commesso il fatto abusando del rapporto di lavoro subordinato che lo legava alla persona offesa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p