CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15850/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 439/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 674/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° agosto 1967; avverso l’ordinanza del 12 novembre 2024, della Corte d’appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2841, emessa dalla stessa Corte d’appello il 23 marzo 2023. 2. Il ricorso si articola in quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 420-bis, 629-bis e 178, lett. c, cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15850/2025 Roma, lì, 23/04/2025 d’appello si sarebbe limitata a valutare la diligenza osservata dal ricorrente nella gestione del processo, senza considerare l’effettiva conoscenza dello stesso, assicurata solo da un provvedimento formale di vocatio in iudicium contenente l’indicazione dell’accusa nonché della data e del luogo di svolgimento del processo. 2.2. Il secondo e il quarto deducono vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe illogicamente ritenuto elemento di valutazione della negligenza del Prosperi la rinuncia al mandato comunicata dal suo difensore e l’assenza di una connessa dichiarazione in ordine alle successive notifiche, senza considerare come la rinuncia è stata comunicata ad un indirizzo pec non più utilizzato ed è proprio la rinuncia stessa e la connessa comunicazione ad essere la prova dell’assenza di un effettivo rapporto professionale tra il Prosperi ed il suo difensore e della conseguente legittimità della richiesta di rescissione. 2.3. Il terzo deduce vizio di motivazione nella parte in cui non si sarebbe argomentato in ordine ai plurimi elementi offerti dalla difesa: la mancanza di una specifica attività difensiva svolta personalmente dal ricorrente o dello stesso difensore di fiducia; la circostanza che quest’ultimo continuasse ad accettare le notifiche anche dopo la rinuncia (comunicata solo in un secondo momento al Tribunale); la sostanziale assenza di attività difensiva da parte del difensore d’ufficio successivamente nominato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato con sentenza passata in giudicato (nei cui confronti si sia proceduto in assenza) può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che: a) il 20 maggio 2013, il Prosperi, in sede d’identificazione, procedeva alla nomina di un difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla contestuale elezione di domicilio presso lo studio; b) il decreto che ha disposto il giudizio è stato notificato il 23 ottobre 2014, presso lo studio del difensore; c) il giorno successivo, il difensore comunicava al suo assistito, a mezzo pec, l’avvenuta notifica e la contestuale rinuncia al mandato; d) il processo è stato celebrato in assenza dell’imputato; e) ricevuta la notifica di un rinvio disposto fuori udienza, il 18 marzo 2016, il difensore fiduciario comunicava anche al Tribunale la rinuncia, allegando l’avvenuta comunicazione all’assistito. Ebbene, sul presupposto incontestabile che la legittima celebrazione in assenza del processo impone un previo accertamento dell’effettiva conoscenza della vocatio in ius, e che, a tal fine, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore (d'ufficio), da parte dell'indagato (dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Innaro, Rv. 279420), anche a voler ritenere che anche la nomina di un difensore di fiducia (presso il quale sia stato eletto domicilio) non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della conoscenza vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario, anche quando il difensore abbia rinunciato al mandato (poiché la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285780; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Rv. 286712), in concreto, il decreto che ha disposto il giudizio (che fonda la conoscenza del processo), non solo è stato ritualmente notificato all’imputato presso il domicilio eletto, ma è stato tempestivamente comunicato dal difensore al suo assistito (seppur unitamente alla dichiarazione di rinuncia al mandato). A fronte di ciò, il condannato nulla ha addotto se non una asserita negligenza informativa (non aver, colpevolmente, controllato la posta e, quindi, conosciuto l’atto notificato). Ebbene, ritenere che tanto possa fondare una richiesta rescissione significa, all’evidenza, legittimare un chiaro abuso del processo: occorre l’allegazione (non generica) di oggettive circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale (conosciuta), dovendo il condannato spiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019). 3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]