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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 32197/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8519/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCTR LAZIO n. 4846/2019 depositata i l 14/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agente della riscossione di Latina notificava, in data 2 maggio 2016, a [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05720152090000207002, stante il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, per il complessivo importo di €. 23.505,18.

2. Con ricorso proposto in data 10/06/2016 il contribuente adiva la CTP di Latina per l’annullamento della citata misura cautelare, evidenziando che la stessa era stata preceduta dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201500003361000, oggetto di istanza ex L. 228/2012 inviata a mezzo raccomandata a/r n. 149526894863 del 28/09/2015, per cui -in tesi- l’agente avrebbe dovuto sospendere ogni attività di riscossione, ivi compresa l’azione cautelare.

2. Si costituiva l’Agente della riscossione, che nel rilevare la correttezza dell’attività riscossiva stante l’intervenuta regolare notificazione delle cartelle esattoriali de quibus, non pagate e non opposte nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa ivi contenuta, eccepiva l’inammissibilità della domanda di parte ricorrente, atteso che le medesime contestazioni erano già state sollevate nel giudizio promosso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina (di cui al n.

R.G. 1154/2016), avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 05720169003962790/000.

3. Con sentenza n. 579/03/2017, depositata il 12/05/2017, la CTP di Latina “rilevato che tale iscrizione ipotecaria è stata emessa a seguito di cartelle, regolarmente notificate e mai impugnate” respingeva il ricorso, evidenziando la tardività delle contestazioni relative all’iscrizione ipotecaria poiché il contribuente, a seguito della notifica della comunicazione preventiva avvenuta in data 25/09/2015, nulla aveva eccepito e contestato.

4. A seguito dell’appello di parte contribuente la CTR del Lazio, con sentenza n. 4846/19/2019, depositata il 14/08/2019, rilevata l’ammissibilità della costituzione in giudizio di AdER mediante legale del libero foro, rigettava l’impugnazione.

4.1. Nel disattendere tutte le censure formulate da parte ricorrente osservava che dall'esame delle copie delle relate di notifica, si evinceva che, le cartelle di pagamento in esse richiamate, erano state sempre notificate; evidenziava, altresì, che, pur ammettendo la non corrispondenza della firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle di pagamento, nel caso specifico non si era trattato, come giustamente ritenuto dalla CTP, di un ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, che non risultava essere stato impugnato, ma della vera e propria iscrizione ipotecaria, per cui non si comprendeva per quale motivo venivano sollevate eccezioni che, al contrario, andavano riferite all'avviso di iscrizione ipotecaria, che non essendo stato fatto oggetto di ricorso, era divenuto definitivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

6. AdER resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, lamentando che, erroneamente, la CTR non aveva sospeso il giudizio nonostante la proposizione della querela di falso avverso le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che erroneamente i giudici di appello non avevano considerato la circostanza che il provvedimento di iscrizione ipotecaria era stato adottato durante la sospensione del procedimento esecutivo disposta dalla L. 228/2012, sospensione (asseritamente) operante nel caso di specie a seguito della “impugnazione” del preavviso di iscrizione ipotecaria.

3. Col terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543, l. 228/2012 lamentando il vizio di omessa pronunzia per non avere la CTR rilevato che l’attività dell’ente della riscossione sarebbe avvenuta pendente la sospensione prevista dalla L. 228/2012, con ciò ignorando le censure del contribuente.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 8 d.l. 193/2016 per avere la CTR ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell’Ente riscossore mediante avvocato del libero foro.

5. Col quinto motivo di ricorso eccepisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che la CTR non aveva in alcun modo esaminato le proprie doglianze in ordine alla invalidità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non tenendo in alcuna considerazione la documentazione attestante la querela di falso proposta avverso le cartelle de quibusoggetto di impugnazione in altro procedimento tributario che era stato sospeso.

6. Il primo motivo è da ritenere inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Occorre richiamare il principio per cui l'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo. (Cass., 28/03/2012, n. 5036; conf.

Cass. 26/04/2017, n. 10272).

6.1. In ragione della carenza in termini di allegazione la censura in esame va ritenuta inammissibile, in disparte la questione relativa alla omessa presentazione della querela di falso nel corso del presente giudizio.

7. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono inammissibili o comunque manifestamente infondati.

7.1. A prescindere da profili di omessa pronunzia sulla chiesta sospensiva (istanza che può ritenersi implicitamente respinta) va osservato che che in tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria. (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13501, Rv. 675066 - 01), sicché parte contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere tempestivamente presentato una rituale e tempestiva istanza di sospensione, apparendo sul punto il ricorso non autosufficiente.

8. Il quarto motivo non coglie nel segno.

La questione dell’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’ ADER - Agenzia delle Entrate riscossione, a mezzo di un legale del libero foro, in particolare, della sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell'Agenzia in sede di convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro, è stata affrontata più volte da questa Corte.

In ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni: - l'art. 43 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; - il comma 5 dell’ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; - gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»; - l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».

Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l'art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».

Il quadro normativo di riferimento normativo è completato da: il regolamento di amministrazione dell’odierna ricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; il protocollo d'intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la ricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando della ricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).

Le Sezioni Unite (vedi Cass., Sez.

U, n. 30008 del 19/11/2019) in materia hanno chiarito che, con l’introduzione della convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre.

La pronuncia ha specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma.

In ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1).

E’ stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n. 31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 -5, n. 24967 del 19/08/2022).

Nel protocollo d’ intesa stipulato tra l’Avvocatura Generale dello Stato e l’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previsto che: «L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: -azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; -altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; -liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: -liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; -liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che, nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio dell’ agente della riscossione il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto).

In tale ipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, precisandosi che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti.

In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass., Sez.

U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in senso conforme, v.

Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1, n. 16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020).

8. Il quinto motivo è anch’ esso inammissibile.

Parte ricorrente assume che le medesime cartelle erano state impugnate con querela di falso ed il relativo giudizio era stato sospeso, ma di ciò non offre prova.

Sebbene la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 -01), la censura non è autosufficiente in quanto il ricorrente, a tacer d’altro, avrebbe dovuto dimostrare, mediante adeguate allegazioni, che si trattava delle medesime cartelle

9. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore di parte controricorrente come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere all’ agente della riscossione controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8519/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCTR LAZIO n. 4846/2019 depositata i l 14/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agente della riscossione di Latina notificava, in data 2 maggio 2016, a [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05720152090000207002, stante il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, per il complessivo importo di €. 23.505,18. 2. Con ricorso proposto in data 10/06/2016 il contribuente adiva la CTP di Latina per l’annullamento della citata misura cautelare, evidenziando che la stessa era stata preceduta dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201500003361000, oggetto di istanza ex L. 228/2012 inviata a mezzo raccomandata a/r n. 149526894863 del 28/09/2015, per cui -in tesi- l’agente avrebbe dovuto sospendere ogni attività di riscossione, ivi compresa l’azione cautelare. 2. Si costituiva l’Agente della riscossione, che nel rilevare la correttezza dell’attività riscossiva stante l’intervenuta regolare notificazione delle cartelle esattoriali de quibus, non pagate e non opposte nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa ivi contenuta, eccepiva l’inammissibilità della domanda di parte ricorrente, atteso che le medesime contestazioni erano già state sollevate nel giudizio promosso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina (di cui al n. R.G. 1154/2016), avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 05720169003962790/000. 3. Con sentenza n. 579/03/2017, depositata il 12/05/2017, la CTP di Latina “rilevato che tale iscrizione ipotecaria è stata emessa a seguito di cartelle, regolarmente notificate e mai impugnate” respingeva il ricorso, evidenziando la tardività delle contestazioni relative all’iscrizione ipotecaria poiché il contribuente, a seguito della notifica della comunicazione preventiva avvenuta in data 25/09/2015, nulla aveva eccepito e contestato. 4. A seguito dell’appello di parte contribuente la CTR del Lazio, con sentenza n. 4846/19/2019, depositata il 14/08/2019, rilevata l’ammissibilità della costituzione in giudizio di AdER mediante legale del libero foro, rigettava l’impugnazione. 4.1. Nel disattendere tutte le censure formulate da parte ricorrente osservava che dall'esame delle copie delle relate di notifica, si evinceva che, le cartelle di pagamento in esse richiamate, erano state sempre notificate; evidenziava, altresì, che, pur ammettendo la non corrispondenza della firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle di pagamento, nel caso specifico non si era trattato, come giustamente ritenuto dalla CTP, di un ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, che non risultava essere stato impugnato, ma della vera e propria iscrizione ipotecaria, per cui non si comprendeva per quale motivo venivano sollevate eccezioni che, al contrario, andavano riferite all'avviso di iscrizione ipotecaria, che non essendo stato fatto oggetto di ricorso, era divenuto definitivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 6. AdER resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, lamentando che, erroneamente, la CTR non aveva sospeso il giudizio nonostante la proposizione della querela di falso avverso le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata. 2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che erroneamente i giudici di appello non avevano considerato la circostanza che il provvedimento di iscrizione ipotecaria era stato adottato durante la sospensione del procedimento esecutivo disposta dalla L. 228/2012, sospensione (asseritamente) operante nel caso di specie a seguito della “impugnazione” del preavviso di iscrizione ipotecaria. 3. Col terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543, l. 228/2012 lamentando il vizio di omessa pronunzia per non avere la CTR rilevato che l’attività dell’ente della riscossione sarebbe avvenuta pendente la sospensione prevista dalla L. 228/2012, con ciò ignorando le censure del contribuente. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 8 d.l. 193/2016 per avere la CTR ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell’Ente riscossore mediante avvocato del libero foro. 5. Col quinto motivo di ricorso eccepisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che la CTR non aveva in alcun modo esaminato le proprie doglianze in ordine alla invalidità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non tenendo in alcuna considerazione la documentazione attestante la querela di falso proposta avverso le cartelle de quibusoggetto di impugnazione in altro procedimento tributario che era stato sospeso. 6. Il primo motivo è da ritenere inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Occorre richiamare il principio per cui l'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo. (Cass., 28/03/2012, n. 5036; conf. Cass. 26/04/2017, n. 10272). 6.1. In ragione della carenza in termini di allegazione la censura in esame va ritenuta inammissibile, in disparte la questione relativa alla omessa presentazione della querela di falso nel corso del presente giudizio. 7. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono inammissibili o comunque manifestamente infondati. 7.1. A prescindere da profili di omessa pronunzia sulla chiesta sospensiva (istanza che può ritenersi implicitamente respinta) va osservato che che in tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria. (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13501, Rv. 675066 - 01), sicché parte contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere tempestivamente presentato una rituale e tempestiva istanza di sospensione, apparendo sul punto il ricorso non autosufficiente. 8. Il quarto motivo non coglie nel segno. La questione dell’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’ ADER - Agenzia delle Entrate riscossione, a mezzo di un legale del libero foro, in particolare, della sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell'Agenzia in sede di convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro, è stata affrontata più volte da questa Corte. In ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni: - l'art. 43 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; - il comma 5 dell’ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; - gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»; - l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato». Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l'art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Il quadro normativo di riferimento normativo è completato da: il regolamento di amministrazione dell’odierna ricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; il protocollo d'intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la ricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando della ricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016). Le Sezioni Unite (vedi Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019) in materia hanno chiarito che, con l’introduzione della convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. La pronuncia ha specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma. In ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1). E’ stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n. 31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 -5, n. 24967 del 19/08/2022). Nel protocollo d’ intesa stipulato tra l’Avvocatura Generale dello Stato e l’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previsto che: «L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: -azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; -altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; -liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria. L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: -liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; -liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che, nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio dell’ agente della riscossione il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto). In tale ipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, precisandosi che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in senso conforme, v. Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1, n. 16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020). 8. Il quinto motivo è anch’ esso inammissibile. Parte ricorrente assume che le medesime cartelle erano state impugnate con querela di falso ed il relativo giudizio era stato sospeso, ma di ciò non offre prova. Sebbene la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 -01), la censura non è autosufficiente in quanto il ricorrente, a tacer d’altro, avrebbe dovuto dimostrare, mediante adeguate allegazioni, che si trattava delle medesime cartelle 9. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore di parte controricorrente come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere all’ agente della riscossione controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico d
Sentenza Cassazione n. 32197/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris