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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 12848/2022

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ofn A2-eug SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1112/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Porcari (LU), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 22 maggio 2017 n. 1325/12/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Porcari (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 22 maggio 2017 n. 1325/12/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento per la TIA relativa agli anni 2011 e 2012, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca 1'8 ottobre 2014 n. 520/04/2014, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse provato lo smaltimento, a proprie cure e spese, dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti nel medesimo periodo (scarti di lamiera di grandi dimensioni e sfridi ferrosi).

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

La "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia assenza di motivazione, con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello della contribuente senza alcuna motivazione in ordine alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, attraverso il rinvio per relationem alla decisione del giudice di primo grado, che, a sua volta, si era limitata a recepire, senza alcun vaglio critico, le argomentazioni di altra decisione del giudice di secondo grado, al di fuori di un qualsiasi collegamento soggettivo ed oggettivo con la fattispecie in esame.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa pronuncia su un motivo di appello, con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver deciso sulla doglianza del gestore del servizio con riguardo all'assimilazione" dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, 5 e 23 del regolamento TIA del Comune di Porcari (LU), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 30 dicembre 2002 n. 54, e successive modificazioni, 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per non aver tenuto conto che il gestore del servizio aveva liquidato il tributo sulla base dei dati risultanti dalle denunce presentate dalla contribuente ai fini TARSU (con particolare riguardo al computo delle superfici tassate ed esentate, nonché alla riconduzione dei rifiuti prodotti alla categoria dei rifiuti assimilati), ai quali gli avvisi di pagamento avevano fatto espresso riferimento.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "E", con riferimento alla disapplicazione del regolamento TIA del Comune di Porcari (LU), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente disapplicato la normativa regolamentare in relazione alla presunta incapacità del servizio pubblico di smaltire i rifiuti assimilati anche oltre i limiti delle proprie potenzialità di raccolta e trasporto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.3 In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate i n in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478).

Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 11). 1.4 Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez.

Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez.

Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896). 1.5 Nella specie, non si può ravvisare una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, emergendo una effettiva, per quanto sintetica, valutazione dell'infondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - ha, comunque, fornito un'autonoma motivazione sul fondamento della propria decisione.

Difatti, premettendo che «il ragionamento logico-giuridico operato nella impugnata sentenza è pienamente condivisibile», il giudice di appello - in ordine alla controversa questione della «qualificazione dei rifiuti prodotti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] snc» - ha affermato che: «È stato accertato e non contraddetto dalla [OSCURATO:SOCIETA] che essa produce rifiuti speciali provenienti dalla lavorazione del ferro e inoltre i rifiuti urbani prodotti dalle aree adibite a bagni, uffici, spogliatoi e disimpegni sono di quantità limitatissima.

Né risulta documentato né dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] che tali ultimi rifiuti siano, invece, di quantità tale da richiedere lo smaltimento ad hoc.

Inoltre, come afferma la sentenza impugnata, la stessa Ditta contribuente smaltisce detti rifiuti speciali attraverso Aziende specializzate nello smaltimento dei rifiuti speciali». 1.6 Perciò, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, essendo sufficientemente motivata l'esenzione della contribuente con lo smaltimento a proprie cure e spese dei rifiuti speciali provenienti dalla lavorazione del ferro mediante l'ausilio di imprese specializzate.2.

Viceversa, il secondo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 2.1 La censura attinge l'omessa pronunzia della sentenza impugnata sul motivo di appello attinente la classificazione dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente nei termini di "rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani" secondo l'elenco contenuto nella deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984 e recepito nel regolamento approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Porcari (LU) il 18 maggio 1998 n. 22, non essendosene tenuto conto - per i conseguenti riflessi ai fini del trattamento tributario - dal giudice di prime cure, il quale si era limitato, a sua volta, a richiamare (attraverso una duplice relatio) un precedente del medesimo giudice del gravame. 2.2 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6"-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).2.3 Nella specie, si può ritenere che il mezzo soddisfa il canone dell'autosufficienza, essendo stata richiamata l'esatta ubicazione (pagine da 4 a 6) nell'atto di appello (peraltro, allegato in copia sub 4 al ricorso per cassazione) del passo in cui il motivo non vagliato è stato chiaramente esposto, in modo da consentire alla Corte di verificare che la questione sottoposta non sia "nuova" e di valutare la fondatezza del motivo stesso senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio e/o di parte (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29522; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35135; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39869). 2.4 È evidente che l'esatta qualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente (assimilabili o meno a quelli urbani) assume, nella fattispecie, rilevanza decisiva, atteso che solo l'inquadramento nell'ambito dei rifiuti non assimilabili avrebbe potuto giustificare l'esonero integrale dalla quota variabile, anziché solo una riduzione proporzionale della stessa.

Invero, fermo restando che i rifiuti speciali possono essere assimilati o meno a quelli urbani a seconda delle previsioni regolamentari che li disciplinano, la dichiarazione di non assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti stessi, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n.18018; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604).

A tal punto che la semplice inclusione nel regolamento comunale di categorie di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti speciali, non specificati per qualità e quantità, non vale ad integrare la vera e propria dichiarazione di assimilabilità (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035).

Senza tralasciare che in nessun passaggio motivazionale il giudice di appello ha esplicitato se i rifiuti, pur qualificati speciali, debbano essere equiparati a quelli assimilabili o meno né ha operato un riferimento alla previsione regolamentare del Comune di Porcari (LU).

Ciò assume rilevanza, se si considera che ai Comuni è riconosciuta, dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, la facoltà, di individuare, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (in particolare, specificando le categorie di attività produttive dei predetti rifiuti assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari - Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 6^-5, 7 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29089; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604).

È opportuno in proposito ricordare che l'istituzione, ad opera dell'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ha fatto venir meno l'assimilazione ope legis dei rifiuti speciali a quelli urbani (disposta dall'art. 39 della Legge 26 febbraio 1994, n. 146, che aveva abrogato l'art. 60 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507), sicché, in base alla disciplina desumibile dagli articoli 7, 10 e 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (applicabile anche alle annualità di imposta in oggetto), per ottenere la esenzione da tassazione per la quota variabile non è sufficiente affermare che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale .

3. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso merita di essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ofn A2-eug SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1112/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Porcari (LU), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 22 maggio 2017 n. 1325/12/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Porcari (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 22 maggio 2017 n. 1325/12/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento per la TIA relativa agli anni 2011 e 2012, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca 1'8 ottobre 2014 n. 520/04/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse provato lo smaltimento, a proprie cure e spese, dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti nel medesimo periodo (scarti di lamiera di grandi dimensioni e sfridi ferrosi). Il ricorso è affidato a quattro motivi. La "[OSCURATO:PERSONA] di Anna e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia assenza di motivazione, con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello della contribuente senza alcuna motivazione in ordine alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, attraverso il rinvio per relationem alla decisione del giudice di primo grado, che, a sua volta, si era limitata a recepire, senza alcun vaglio critico, le argomentazioni di altra decisione del giudice di secondo grado, al di fuori di un qualsiasi collegamento soggettivo ed oggettivo con la fattispecie in esame. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa pronuncia su un motivo di appello, con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver deciso sulla doglianza del gestore del servizio con riguardo all'assimilazione" dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, 5 e 23 del regolamento TIA del Comune di Porcari (LU), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 30 dicembre 2002 n. 54, e successive modificazioni, 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per non aver tenuto conto che il gestore del servizio aveva liquidato il tributo sulla base dei dati risultanti dalle denunce presentate dalla contribuente ai fini TARSU (con particolare riguardo al computo delle superfici tassate ed esentate, nonché alla riconduzione dei rifiuti prodotti alla categoria dei rifiuti assimilati), ai quali gli avvisi di pagamento avevano fatto espresso riferimento. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "E", con riferimento alla disapplicazione del regolamento TIA del Comune di Porcari (LU), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente disapplicato la normativa regolamentare in relazione alla presunta incapacità del servizio pubblico di smaltire i rifiuti assimilati anche oltre i limiti delle proprie potenzialità di raccolta e trasporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.3 In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate i n in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478). Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 11). 1.4 Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896). 1.5 Nella specie, non si può ravvisare una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, emergendo una effettiva, per quanto sintetica, valutazione dell'infondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - ha, comunque, fornito un'autonoma motivazione sul fondamento della propria decisione. Difatti, premettendo che «il ragionamento logico-giuridico operato nella impugnata sentenza è pienamente condivisibile», il giudice di appello - in ordine alla controversa questione della «qualificazione dei rifiuti prodotti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] snc» - ha affermato che: «È stato accertato e non contraddetto dalla [OSCURATO:SOCIETA] che essa produce rifiuti speciali provenienti dalla lavorazione del ferro e inoltre i rifiuti urbani prodotti dalle aree adibite a bagni, uffici, spogliatoi e disimpegni sono di quantità limitatissima. Né risulta documentato né dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] che tali ultimi rifiuti siano, invece, di quantità tale da richiedere lo smaltimento ad hoc. Inoltre, come afferma la sentenza impugnata, la stessa Ditta contribuente smaltisce detti rifiuti speciali attraverso Aziende specializzate nello smaltimento dei rifiuti speciali». 1.6 Perciò, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, essendo sufficientemente motivata l'esenzione della contribuente con lo smaltimento a proprie cure e spese dei rifiuti speciali provenienti dalla lavorazione del ferro mediante l'ausilio di imprese specializzate.2. Viceversa, il secondo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 2.1 La censura attinge l'omessa pronunzia della sentenza impugnata sul motivo di appello attinente la classificazione dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente nei termini di "rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani" secondo l'elenco contenuto nella deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984 e recepito nel regolamento approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Porcari (LU) il 18 maggio 1998 n. 22, non essendosene tenuto conto - per i conseguenti riflessi ai fini del trattamento tributario - dal giudice di prime cure, il quale si era limitato, a sua volta, a richiamare (attraverso una duplice relatio) un precedente del medesimo giudice del gravame. 2.2 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6"-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).2.3 Nella specie, si può ritenere che il mezzo soddisfa il canone dell'autosufficienza, essendo stata richiamata l'esatta ubicazione (pagine da 4 a 6) nell'atto di appello (peraltro, allegato in copia sub 4 al ricorso per cassazione) del passo in cui il motivo non vagliato è stato chiaramente esposto, in modo da consentire alla Corte di verificare che la questione sottoposta non sia "nuova" e di valutare la fondatezza del motivo stesso senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio e/o di parte (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29522; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35135; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39869). 2.4 È evidente che l'esatta qualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente (assimilabili o meno a quelli urbani) assume, nella fattispecie, rilevanza decisiva, atteso che solo l'inquadramento nell'ambito dei rifiuti non assimilabili avrebbe potuto giustificare l'esonero integrale dalla quota variabile, anziché solo una riduzione proporzionale della stessa. Invero, fermo restando che i rifiuti speciali possono essere assimilati o meno a quelli urbani a seconda delle previsioni regolamentari che li disciplinano, la dichiarazione di non assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti stessi, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n.18018; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). A tal punto che la semplice inclusione nel regolamento comunale di categorie di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti speciali, non specificati per qualità e quantità, non vale ad integrare la vera e propria dichiarazione di assimilabilità (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035). Senza tralasciare che in nessun passaggio motivazionale il giudice di appello ha esplicitato se i rifiuti, pur qualificati speciali, debbano essere equiparati a quelli assimilabili o meno né ha operato un riferimento alla previsione regolamentare del Comune di Porcari (LU). Ciò assume rilevanza, se si considera che ai Comuni è riconosciuta, dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, la facoltà, di individuare, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (in particolare, specificando le categorie di attività produttive dei predetti rifiuti assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari - Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 6^-5, 7 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29089; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). È opportuno in proposito ricordare che l'istituzione, ad opera dell'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ha fatto venir meno l'assimilazione ope legis dei rifiuti speciali a quelli urbani (disposta dall'art. 39 della Legge 26 febbraio 1994, n. 146, che aveva abrogato l'art. 60 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507), sicché, in base alla disciplina desumibile dagli articoli 7, 10 e 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (applicabile anche alle annualità di imposta in oggetto), per ottenere la esenzione da tassazione per la quota variabile non è sufficiente affermare che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale . 3. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso merita di essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d