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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06852/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26078_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Letti i ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che condannava il primo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e il secondo per i reati di cui agli artt. 73 e 741.cit; rilevato che con tali ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria nell'interesse di Laiso; osserva: entrambi i ricorsi sono inammissibili: [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo è manifestamente infondato, non essendosi verificata prescrizione poiché la condanna è stata pronunciata per il più grave reato di detezione e cessione di cocaina, escludendo l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 731. cit. il secondo e il terzo motivo sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto, a fronte di una motivazione congrua e priva di manifesti errori logici, la parte svolge censure in fatto chiedendo una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Il secondo motivo è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., affermando assertivamente esservi errori della motivazione quanto alla qualificazione della condotta ai fini del reato associativo e alla determinazione della pena Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26078_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Letti i ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che condannava il primo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e il secondo per i reati di cui agli artt. 73 e 741.cit; rilevato che con tali ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria nell'interesse di Laiso; osserva: entrambi i ricorsi sono inammissibili: [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo è manifestamente infondato, non essendosi verificata prescrizione poiché la condanna è stata pronunciata per il più grave reato di detezione e cessione di cocaina, escludendo l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 731. cit. il secondo e il terzo motivo sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto, a fronte di una motivazione congrua e priva di manifesti errori logici, la parte svolge censure in fatto chiedendo una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., affermando assertivamente esservi errori della motivazione quanto alla qualificazione della condotta ai fini del reato associativo e alla determinazione della pena Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rom
Sentenza Cassazione n. 06852/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris